Sentenza 25 maggio 2011
Massime • 1
La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., perchè l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso.
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Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo avere riscosso denaro per conto dell'Ente Poste, se ne appropria, dopo avere annullato l'operazione, poichè il denaro attraverso la consegna all'impiegato per ragioni del suo ufficio entra a far parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione e non già in quello del funzionario che l'ha riscosso. La differenza tra il delitto di peculato e la truffa aggravata si fonda sulle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale se ne appropri avendone legittimamente la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2011, n. 32863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32863 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 25/05/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 904
Dott. FAZIO Anna RI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 46876/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento;
2) AN HE, nato a [...] il [...];
3) SI RA, nato a [...] il [...];
4) ZO LO, nato a [...] il [...];
5) FE PO RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 3-6-2009 della Corte di Appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi gli avv.ti Krogh, Stolfi, Titta Madia, Arnulfo e De Luca. FATTO
1.-. Con sentenza in data 23-4-2008 il Tribunale di Trento ha dichiarato AN HE colpevole dei reati di falso in atto pubblico e tentata truffa aggravata in concorso, a lui ascritti ai capi da 1) a 11) della rubrica, uniti dal vincolo della continuazione, SI RA colpevole dei reati, avvinti dalla continuazione, di falso in atto pubblico di cui ai capi 32) e 33), ZO LO colpevole del reato di tentata truffa aggravata in concorso di cui al capo 11), ZZ IO e IE VA colpevoli dei reati di falso in atto pubblico loro rispettivamente contestati ai capi da 17) a 24) (ZZ) e sub 25) e 26)
(IE), e, concesse a tutti le attenuanti generiche prevalenti per il solo ZZ ed equivalenti per AN e ZO all'aggravante contestata, ha condannato AN alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, SI alla pena di anni uno di reclusione, ZO alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro cinquecento di multa, ZZ e IE alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno, dichiarando estinta per indulto la pena inflitta al AN e concedendo la sospensione condizionale della pena a tutti gli altri imputati.
Con la stessa sentenza AN, SI, ZO e FE sono stati assolti dai reati di tentato abuso di ufficio in concorso e di tentata truffa aggravata in concorso, loro rispettivamente ascritti ai capi 13), 14), 16) e 34), per insussistenza dei fatti e il SI è stato altresì assolto dai reati di falso in atto pubblico e tentata truffa aggravata in concorso di cui ai capi 9), 10) e 11) per non avere commesso il fatto.
2.-. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Trento, in data 3-6-2009, in parziale riforma della suindicata decisione, ha così deciso:
ha dichiarato AN HE, SI RA e ZO LO colpevoli del delitto di peculato tentato, così qualificati e unificati i reati di tentata truffa aggravata in concorso e di tentato abuso di ufficio di cui ai capi 11) e 13), loro rispettivamente ascritti;
ha dichiarato AN, SI e FE PO RI colpevoli del delitto di peculato tentato, così qualificati e unificati i reati di tentata truffa aggravata in concorso e di tentato abuso di ufficio di cui ai capi 14) e 16);
ritenuta per AN la continuazione tra i predetti reati e quelli di falso di cui ai capi 1), 2), 3) e per SI la continuazione tra i reati di tentato peculato, ha condannato AN alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, SI alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, ZO e FE alla pena di un anno di reclusione ciascuno, concedendo a AN e FE il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando per gli altri imputati detto beneficio, già concesso in primo grado, e applicando a AN e SI l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno;
ha assolto AN dai reati di falso di cui ai capi da 4) a 10), SI dai reati di falso di cui ai capi 32) e 33), ZZ IO dai reati di falso di cui ai capi da 17) a 24) e IE VA dai reati di falso di cui ai capi 25) e 26) perché il fatto non costituisce reato.
ha confermato nel resto.
3.-. Avverso la suindicata sentenza del 3-6-2009 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 479 c.p. e per mancanza e manifesta illogicità di motivazione limitatamente alla assoluzione di AN HE dai reati di falso di cui ai capi da 4) a 10), di SI RA dai reati di falso di cui ai capi 32) e 33), di ZZ IO dai reati di falso di cui ai capi da 17) a 24) e di IE VA dai reati di cui ai capi 25) e 26).
In particolare, il ricorrente deduce, in riferimento alle assoluzioni di AN capi da 4) a 10), ZZ capi da 20) a 24) e
IE capi 25) e 26), la violazione dell'art. 479 c.p., in quanto sarebbe errato il ragionamento della Corte di Appello, in base al quale, essendovi stata una ideazione, rimasta a livello mentale, di predisporre l'atto in una certa data, sarebbe legittimo, quanto meno sotto il profilo dell'esclusione del dolo di falso, apporre al momento della materiale predisposizione la data dell'ideazione dell'atto stesso in luogo della data di sua redazione, sottoscrizione e formalizzazione all'esterno.
In realtà - rileva il Procuratore Generale - l'atto pubblico esiste al momento della sua redazione ed esternazione;
la sottoscrizione è necessaria: chi verga l'atto in epoca posteriore alla data che vi appone, è consapevole della falsità che opera, e consapevolmente e volutamente di tale circostanza non da alcuna evidenza;
tanto più che quell'atto non poteva più essere sottoscritto dal pubblico ufficiale, che aveva oramai perso ogni competenza, nella data effettiva, di emanare quel provvedimento.
Alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi per l'imputato ZZ, che consapevolmente aveva redatto quegli atti e li aveva sottoposti alla firma del AN, non più competente a firmarli in epoca posteriore, concorrendo quindi nel reato.
Ugualmente violative dell'art. 479 c.p. sarebbero le giustificazioni portate dalla Corte di Appello in riferimento a AN capi da 4) a 10) (smarrimento delle originarie fatture e annotazione nella stessa data di quelle reinviate al loro posto) e a IE (applicazione in buona fede della prassi della "prenotazione"), in considerazione della natura di atto facente fede fino a querela di falso del registro di protocollo proprio in riferimento all'ordine cronologico e numerazione degli atti nell'ufficio pubblico. Con la conseguenza che la voluta alterazione dell'ordine cronologico di arrivo e partenza della corrispondenza di ufficio continua a rimanere una dolosa falsificazione, anche se costituisce una prassi, perché toglie completamente al registro il valore probatorio che per legge gli è proprio.
In riferimento alla assoluzione del SI per le imputazioni sub 32) e 33), il Procuratore Generale deduce la manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione, che emergerebbe dalle seguenti considerazioni:
si sarebbe accreditata una inversione di sequenza di atti procedimentali del tutto anomala ed irregolare, in quanto l'atto da approvare è successivo all'atto che lo approva;
si sarebbe ritenuto che il rinvenimento di esemplari non firmati dei decreti da approvare in epoca posteriore alla loro data apparente non avrebbe implicherebbe necessariamente che quegli atti non esistessero e fossero già stati sottoscritti, senza indicare da quali elementi poteva desumersi tale loro esistenza;
mancherebbe del tutto l'analisi concreta della diffusa motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente difetto di motivazione su taluni punti essenziali posti a fondamento della condanna (la assenza del SI a Trento il 9-8-2004, data dell'atto di cui si contesta la falsità; la mancata assunzione a protocollo dei due decreti di approvazione;
la mancanza di traccia dei decreti nei computers e nei servers dell'Ufficio; i tempi di trasmissione alla ragioneria;
le contraddizioni del SI).
Infine nel ricorso si denuncia che le statuizioni assolutorie per le imputazioni ascritte al ZZ ai capi 17), 18) e 19) sarebbero prive totalmente di argomentazioni nella sentenza impugnata. In riferimento a tali reati sarebbe evidente la dimenticanza della Corte di Appello, pur a fronte di una diffusa motivazione nella sentenza di primo grado sulle medesime contestazioni. 4.-. Avverso la sentenza del 3-6-2009 hanno altresì proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, AN HE, SI RA, ZO LO e FE PO RI,
chiedendone l'annullamento.
5.-. AN HE lamenta:
Violazione di legge, per avere la sentenza impugnata impropriamente recuperato, quale ridefinizione giuridica del fatto ex art. 521 c.p.p., comma 1, quanto era stato escluso con precedente decreto motivato di archiviazione, e ciò in mancanza della necessaria autorizzazione alla riapertura delle indagini (v. infra al punto 8, n. 2).
Violazione dell'art. 522 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione e decisione. Si sostiene che la Corte di Appello, nel riqualificare come tentativi di peculato i fatti originariamente contestati come tentativi di truffa aggravata, avrebbe radicalmente modificato le contestazioni, variando la natura dei fatti stessi e inserendo il fatto nuovo, decisivo, del possesso, in capo al AN, del pubblico denaro.
Violazione dell'art. 314 c.p. per avere la sentenza impugnata errato nel qualificare i fatti come delitti di peculato.
Si denuncia che la Corte di Appello avrebbe sostanzialmente ignorato la tematica del reato complesso.
In particolare il primo segmento delittuoso (l'incarico agli avvocati) avrebbe dovuto costituire, se illecito, la compiuta aggressione alla Pubblica Amministrazione, in quanto avrebbe rappresentato l'assegnazione contrattuale di un indebito ruolo, produttivo di effetti giuridici, tra i quali, per gli avvocati, l'obbligo di eseguire le prestazioni e per la P.A. quello di corrispondere il compenso.
In questo quadro il nullaosta finale avrebbe dovuto essere visto come una modalità esecutiva della obbligazione assunta dalla P.A. Vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata illogicamente impiegato come convergenti elementi probatori divergenti, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un previo accordo tra i protagonisti della vicenda, previo accordo che sarebbe rimasto indimostrato.
Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta fittizietà degli incarichi. Si sostiene che la Corte di Appello, nel concludere per la fittizietà e per la mancata reale esecuzione degli incarichi, si sarebbe sovrapposta e sostituita alla Pubblica Amministrazione, senza, per altro, minimamente interrogarsi sulla eventuale illegittimità degli incarichi stessi.
A parte il fatto che il ricorrente aveva presentato alla Corte di merito una circostanziata memoria con la quale sarebbero state dimostrate le reali difficoltà esecutive degli appalti. A tale memoria non sarebbe stata data risposta alcuna, con conseguente vizio ex art. 606 c.p.p., lett. e), ancora più grave in un caso come quello in esame, in cui, per il ribaltamento della decisione di primo grado, si imponeva una motivazione rinforzata. Motivazione illogica e contraddittoria nel valutare l'origine dei falsi contestati ai capi 1), 2) e 3) e nel ritenerne responsabile il AN.
Violazione dell'art. 271 c.p.p., comma 1 con riferimento alla intercettazione della conversazione del 14-4-2005. Si sostiene che detta intercettazione non sarebbe utilizzabile, in quanto acquisita in violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p.. In particolare, si ricorda: che il telefono sottoposto ad intercettazione, regolarmente autorizzata, era quello del AN, e non quello del FE;
che il FE, nel corso della perquisizione in casa del AN, aveva tentato, dal suo telefono, non sottoposto ad intercettazione, di contattare il telefono del AN, sottoposto ad intercettazione;
che il AN non aveva risposto alla chiamata, sicché per alcuni secondi il telefono dell'avv. FE era rimasto in contatto con quello del AN, che dava il segnale di libero;
che in questi secondi, per una singolare funzione tecnologica, il telefono del FE, pur non sottoposto ad intercettazione, aveva agito da microfono della conversazione che avveniva all'interno dei locali ove il FE stesso si trovava.
Si tratterebbe, quindi, di una intercettazione ambientale casuale, prodotta da apparecchio telefonico non sottoposto ad intercettazione e di proprietà di soggetto non sottoposto a controllo strumentale. Non si verserebbe nella ipotesi di intercettazione "a cornetta sollevata", già ritenuta legittima dalla Corte di legittimità, in quanto nel caso in esame il telefono che aveva funzionato da altoparlante di una conversazione ambientale era quello del FE, non sottoposto ad intercettazione. Ci si troverebbe perciò in presenza di una vera e propria intercettazione ambientale non autorizzata.
Violazione dell'art. 103 c.p.p.. comma 5 in quanto la predetta conversazione intercettata casualmente attraverso l'apparecchio telefonico dell'avv. FE sarebbe inutilizzabile, perché l'avv. FE era stato nominato difensore al momento della perquisizione eseguita nei confronti del AN da TO NA, moglie del AN stesso.
6.-. SI RA e ZO LO, con distinti ricorsi, denunciano:
Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in relazione alla diversa qualificazione del fatto per il quali gli imputati erano stati condannati in appello rispetto a quello per il quale era stato rinviato a giudizio. La nuova qualificazione del fatto come peculato tentato violerebbe il principio di correlazione tra sentenza e accusa sotto vari profili, in quanto l'elemento del possesso del denaro pubblico, oggetto di appropriazione da parte dell'agente, non sarebbe stato contenuto nell'originaria contestazione di truffa aggravata e il dolo di truffare si atteggerebbe in modo diverso da quello di commettere un peculato. Anche le specifiche modalità della condotta indicate nella originaria imputazione di truffa aggravata avrebbero subito una alterazione consistente ed una trasformazione radicale, un volta ritenuto il reato di peculato, sì da produrre una modificazione degli elementi essenziali della fattispecie concreta, con pregiudizio dei diritti di difesa per lo stravolgimento del quadro d'accusa. Inoltre tale modifica (in senso peggiorativo) della qualificazione giuridica del fatto contestato, intervenuta senza previo avviso, sarebbe lesiva dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, oltre che dell'art. 111 Cost.. Violazione di legge e vizio di motivazione, là dove si è ravvisata l'ipotesi di peculato senza compiere una adeguata ricostruzione delle modalità del tentativo di apprensione del pubblico denaro. Si puntualizza che sarebbe soltanto mediante la stesura dei (presupposti) fittizi disciplinari e dei relativi decreti di affidamento degli incarichi che i quattro imputati avrebbero avuto la possibilità di ottenere la disponibilità delle somme in contestazione. Conseguentemente il AN nei casi in esame non avrebbe avuto la disponibilità giuridica di alcuna somma della Pubblica Amministrazione e il provvedimento di liquidazione delle fatture fittizie avrebbe costituito il mezzo per entrare in possesso del denaro e non per occultare il delitto. Ciò sarebbe dimostrato dalla disciplina del regolamento delle procedure di spesa e contabili (D.P.R. n. 367 del 1994), che per le erogazioni come quelle oggetto del presente procedimento prevede il controllo preventivo della ragioneria e il controllo di legalità e di regolarità della spesa, con la conseguenza che nessun atto dispositivo poteva eseguire il AN per ottenere disponibilità di denaro e per conseguire le somme oggetto di appropriazione. In quanto il relativo mandato non avrebbe potuto avere corso senza la firma del dirigente responsabile della spesa, senza il visto della competente ragioneria e quello della Corte dei Conti. A parte il fatto che, in ogni caso, nessun elemento di prova era stato acquisito in ordine ad un eventuale accordo tra i professionisti ed i pubblici ufficiali, diretto a conseguire l'indebito vantaggio patrimoniale.
7.-. FE PO RI deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di utilizzo di intercettazione telefonica.
Si premette che la sentenza impugnata sarebbe nulla non essendosi dato conto delle ragioni che hanno indotto la Corte di merito a disattendere le argomentazioni del Giudice di primo grado e, in ogni caso, non essendosi in alcun modo rispettati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di una motivazione rinforzata quando la decisione del Giudice di Appello comporti, come nel caso in esame, una totale riforma della sentenza di primo grado.
Si sottolinea che la attività professionale riferibile al FE ben poteva essere integrata anche da prestazioni non aventi il crisma della formalità e che del tutto generico doveva ritenersi il rilievo (contenuto in sentenza) secondo il quale il Provveditorato non avrebbe avuto nel caso in esame bisogno di supporti esterni. Si mette l'accento sul fatto che l'onorario, definito a percentuale secondo quanto stabilito dalla Legge per gli incarichi di supporto al responsabile del procedimento, era stato ridotto a circa il 40% del massimo prevedibile ed era stato fatturato solo per 1/3. Infine si denuncia l'utilizzo improprio della intercettazione indicata, per essersi estrapolata una frase dal contesto del colloquio e per essersi fatto riferimento a un testo non corrispondente a quello definito in prime cure attraverso il perito. Omessa riapertura delle indagini e conseguente inosservanza normativa in punto di qualificazione giuridica. Si rappresenta che i fatti di cui al presente procedimento avevano originariamente determinato l'imputazione di cui all'art. 314 c.p. a carico degli odierni imputati e che il P.M., con lo stralcio n. 7137/06-21 RGNR, aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione in riferimento al delitto di cui all'art. 314 c.p.. Conseguentemente i fatti integrativi del peculato, una volta intervenuta l'archiviazione, non potevano rinascere sotto l'art. 314 c.p. in assenza di una riapertura delle indagini, stante il generale principio del ne bis in idem.
Violazione del principio di correlazione fra la sentenza e l'accusa contestata. Non configurabilità del tentativo di peculato in relazione agli artt. 516 c.p.p. e ss. e agli artt. 323, 640, 56 e 314 c.p.. Si sostiene che i reati di abuso di ufficio e truffa aggravata (originariamente contestati nell'ipotesi tentata) avrebbero forme e contenuti diversi rispetto alla fattispecie di peculato. Ne deriverebbe che la Corte di Appello, nel condannare per tentativo di peculato, avrebbe operato una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito. D'altra parte in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, l'art. 521 c.p.p. deve essere interpretato in conformità dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6, paragrafo 3, lett. a) e c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, con la conseguenza che la riqualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato, compiuta ex officio, è subordinata alla condizione della previa informazione di tale eventualità all'imputato ed al suo difensore (sez. 6^, 12-11-2008, n. 45807, Drassich).
D'altra parte non si comprende come sia stato possibile configurare il tentativo di peculato in totale assenza della disponibilità del bene-denaro.
Violazione del contraddittorio in punto di qualificazione giuridica. Reformatio in peius (artt. 178 e 597 c.p.p. e art. 6, par.
3. lett. a) e b), Conv Europea Diritti dell'Uomo).
Anche a voler ritenere ammissibile una qualificazione giuridica diversa da parte del Giudice, ciò non potrebbe essere ammesso quando detta qualificazione, nel modificare il titolo giuridico del reato, abbia l'effetto di ridurre gli spazi difensivi, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, in quanto, con la modifica in peculato tentato, si sarebbe liberata l'Accusa dal dover dimostrare il dolo intenzionale, previsto dall'art. 323 c.p.. A parte il fatto che nel caso in esame si sarebbe fra l'altro realizzata una sorta di reformatio in peius, che sarebbe andata non solo oltre le stesse richieste del P.M. appellante, ma addirittura in contrasto con esse, visto che a suo tempo lo stesso P.M. appellante aveva chiesto l'archiviazione del peculato.
DIRITTO
8.-. I ricorsi proposti nell'interesse di AN HE, SI RA, ZO LO e FE PO RI sono parzialmente fondati.
Le imputazioni di cui al presente processo riguardano atti di ufficio compiuti all'interno del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Trentino Alto-Adige, quando SI RA ricopriva l'incarico di Provveditore e AN HE quello di Capo dell'Ufficio Tecnico.
Secondo l'Accusa, negli incarichi professionali conferiti da AN e SI agli avv.ti ZO e FE (con riferimento ai lavori di ristrutturazione della Caserma Santi e di nuova costruzione nella stessa area) doveva ravvisarsi un atto di favoritismo, non giustificato da esigenze di ufficio, compiuto in violazione di norme di legge al fine di procurare ai professionisti l'ingiusto profitto corrispondente al compenso per prestazioni mai rese, donde la contestazione per i quattro di concorso nei reati tentati di abuso di ufficio e di truffa ai danni dello Stato, non essendosi giunti al pagamento delle relative fatture per l'intervento della Autorità Giudiziaria.
Negli atti amministrativi, apparentemente sottoscritti da SI e AN nell'imminenza del trasferimento, erano state riscontrate date false, donde la contestazione, nei confronti dei dirigenti SI e AN e degli impiegati ZZ e IE, di numerosi reati di falso in atto pubblico.
Il Tribunale di Trento, come si è visto, ha assolto gli imputati dal reato di tentato abuso di ufficio in concorso per gli incarichi conferiti agli avvocati ZO e FE capi 13) e 16) per insussistenza del fatto, non ravvisando nella fattispecie l'elemento della violazione di norma di legge o regolamento.
Quanto ai reati di tentata truffa capi 11) e 14), il Tribunale ha individuato in riferimento al capo 11) il raggiro truffaldino nella presentazione da parte dell'avvocato ZO della fattura con allegata la nota di prestazioni professionali in realtà non rese e nella falsa attestazione, da parte dell'ing. AN, della regolare esecuzione delle prestazioni previste nel disciplinare di incarico.
Conseguentemente ha dichiarato AN e ZO colpevoli del tentativo di truffa, che, se non fosse intervenuta l'Autorità Giudiziaria, avrebbe ingiustamente arricchito quest'ultimo. In relazione al capo 14), invece, il Tribunale ha assolto AN e FE dalla truffa, che avrebbe beneficato quest'ultimo, per insussistenza del fatto, in quanto, in base alle dichiarazioni rese dal AN e ritenute veritiere, l'avv. FE, con i consigli elargiti per telefono e nei fine-settimana, "una qualche prestazione l'aveva effettuata".
Il Tribunale ha poi assolto il Provveditore SI da entrambe le imputazioni di tentata truffa per non avere commesso il fatto, osservando che il predetto aveva soltanto firmato i decreti di approvazione degli incarichi, mentre l'azione decettiva si era sviluppata in un momento successivo, dopo che il medesimo aveva lasciato l'Ufficio.
La Corte di Appello di Trento è giunta, come si è visto, a diverse conclusioni.
In primo luogo la Corte di merito ha rilevato che il fatto qualificato come tentata truffa aggravata era lo stesso posto a base della ulteriore imputazione di tentato abuso di ufficio, reato quest'ultimo che, alla luce della esplicita clausola di sussidiarietà posta nell'esordio dell'art. 323 c.p., rappresentava una illegittima superfetazione accusatoria.
In secondo luogo ha osservato che le risultanze processuali avevano dimostrato la fittizietà degli incarichi conferiti ai due professionisti, in quanto le questioni insorte in costanza dei lavori (le riserve dell'impresa Donati e le fessurazioni provocate dallo scavo delle fondazioni alla palazzina adiacente) erano di natura prevalentemente tecnica e non giustificavano in alcun modo il ricorso a un supporto esterno per una consulenza di tipo giuridico- amministrativo.
Inoltre nessuna traccia era stata prodotta o reperita di una qualsivoglia attività di consulenza resa dai due avvocati e, anzi, era stata acquisita la prova della fraudolenta predisposizione di documentazione che, nell'intenzione degli imputati, doveva servire ad accreditare la parvenza di una attività professionale in realtà mai effettuata (le relazioni allegate alle fatture, redatte dai due professionisti in base a una bozza loro preventivamente recapitata dal AN;
per ZO la provata falsità di datazione dei documenti, che avrebbero dovuto dimostrare l'apporto del legale alla favorevole conclusione dell'accordo bonario sottoscritto con l'impresa Donati).
Secondo la Corte di Appello, la prova definitiva della fittizietà degli incarichi si ricavava dalla frase pronunciata dal FE in data 14-4-2005 (e intercettata a cornetta sollevata) nell'apprendere delle perquisizioni in corso ordinate dalla Procura della Repubblica ("Ha fatto avere (AN) un contributo per la campagna elettorale di papà, che ho fatturato io come avvocato, che fra l'altro non è mai arrivato").
Ne derivava che incarichi e fatture erano fittizi e, nella intenzione degli imputati, dovevano servire a coprire l'illecito prelievo del denaro pubblico. Tuttavia, poiché SI aveva firmato i decreti che approvavano il conferimento degli incarichi e la relativa spesa, mentre AN, in esecuzione del comune accordo criminoso, aveva liquidato le fatture, era evidente che la stipulazione dei disciplinari di incarico e la presentazione delle fatture non potevano essere considerati elementi di un raggiro finalizzato a ingannare il funzionario pubblico competente a compiere l'atto patrimoniale dispositivo, dal momento che tale funzionario era partecipe dell'accordo illecito, ma costituivano lo strumento predisposto per attingere impunemente il denaro pubblico appropriato. In definitiva, il capo dell'Ufficio Tecnico AN, con il provvedimento di liquidazione delle fatture fittizie, aveva, secondo la Corte di merito, tentato di appropriarsi sine causa del denaro pubblico, stanziato per il pagamento dei compensi dei professionisti esterni, di cui aveva la disponibilità, facendone munifico dono ai due avvocati, con i quali, in concorso con SI, aveva previamente concordato la illecita operazione.
Il fatto doveva conseguentemente essere qualificato come peculato tentato e di tale reato gli imputati si erano resi responsabili. Tutto ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che gran parte delle censure sollevate dai ricorrenti si incentrano nella asserita erroneità della riqualificazione dei fatti di cui ai capi 11) e 14) come tentativo di peculato, nella dedotta impossibilità di procedere a detta ridefinizione giuridica senza violare gli artt. 414, 521 e 522 c.p.p. e nella denunciata violazione dei principi recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità di informazione al difensore dell'imputato della eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato (sez. 6^, sentenza n. 36323 del 25-5-09, rv 244974, Drassich). Si tratta delle doglianze espresse nei motivi 1, 2 e 3 del ricorso proposto nell'interesse del AN, nei motivi 1 e 2 dei ricorsi avanzati per SI e ZO e nei motivi 2, 3,4 e 5 del ricorso FE.
Le predette censure sono fondate.
Come si è visto, la Corte di Appello in primo luogo ha spiegato che le risultanze processuali avevano dimostrato la fittizietà degli incarichi conferiti ai due professionisti, in considerazione della natura prevalentemente tecnica delle questioni insorte, che non giustificava in alcun modo il ricorso a una consulenza esterna di tipo giuridico-amministrativo, e della totale assenza di tracce dello svolgimento effettivo di una qualsivoglia attività di consulenza da parte dei due avvocati anzi, era stata acquisita la prova contraria della fraudolenta predisposizione di documentazione per accreditare la parvenza di una attività professionale in realtà mai effettuata (le relazioni allegate alle fatture, redatte dai due professionisti in base a una bozza loro preventivamente recapitata dal AN;
per ZO la provata falsità di datazione dei documenti, che avrebbero dovuto dimostrare l'apporto del legale alla favorevole conclusione dell'accordo bonario sottoscritto con l'impresa Donati. Successivamente la Corte Distrettuale ha rinvenuto la prova definitiva della fittizietà degli incarichi nella frase sopra riportata pronunciata dal FE in data 14-4-2005 (e intercettata a cornetta sollevata) nell'apprendere delle perquisizioni in corso ordinate dalla Procura della Repubblica.
Gli incarichi e le fatture fittizi dovevano chiaramente servire a coprire l'illecito prelievo del denaro pubblico.
Tuttavia, secondo la Corte di merito, poiché sia SI che AN, partecipi ed anzi artefici dell'accordo criminoso per remunerare illecitamente i due professionisti esterni, erano proprio i funzionari pubblici competenti a compiere gli atti patrimoniali dispositivi e costituivano gli strumenti per attingere impunemente il denaro pubblico appropriato, i fatti non potevano rientrare nel paradigma originariamente contestato del tentativo di truffa aggravata, ma dovevano riqualificarsi come tentativi di peculato, in quanto, in definitiva, il capo dell'Ufficio Tecnico AN, con il provvedimento di liquidazione delle fatture fittizie in concorso con il SI, non aveva fatto altro che tentare di appropriarsi sine causa del denaro pubblico, stanziato per il pagamento dei compensi dei professionisti esterni, di cui aveva la disponibilità, per consegnarlo, in base agli accordi, ai due avvocati. Si tratta di argomentazioni impeccabili sul piano della logica e della aderenza alle risultanze processuali in ordine alla dimostrata natura fittizia degli incarichi e delle fatture.
Tuttavia dette conclusioni sono errate in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
In proposito si impone la necessità di individuare il discrimine tra peculato e truffa aggravata, per stabilire se i suindicati episodi siano inquadrabili, sia pure nella sola forma tentata, nell'una o nell'altra figura criminosa, con i conseguenti effetti sul piano sanzionatorio.
Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". L'avere affiancato, con la riforma del 1990, al concetto di "possesso" quello di "disponibilità" evoca - in linea peraltro con la ricostruzione esegetica maturata già nel vigore del previgente art. 314 c.p. - un ampio potere autonomo sulla cosa da parte dell'agente, che gli consenta di disporne, con obbligo tuttavia di rispettarne la destinazione.
Il legislatore allude chiaramente al fatto che "può essere commesso peculato anche su cosa che non sia nella detenzione materiale del pubblico ufficiale, ma della quale questi abbia ugualmente il potere di disporne mediante atti giuridici". L'elemento caratterizzante il possesso o la disponibilità è rappresentato dalla "ragione dell'ufficio o del servizio", legame da intendersi in senso lato, tanto da ricomprendervi ipotesi di mera occasionalità tra il possesso della res oggetto di appropriazione e l'esercizio, anche di fatto, delle funzioni. L'appropriarsi il denaro o la cosa mobile altrui di cui si abbia il possesso si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, "mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l'interversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario".
Il delitto di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione postula che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche, per rimanere aderenti al caso in esame, dall'impossessamento di un determinato bene, di cui prima non aveva l'autonoma disponibilità.
La differenza di fondo fra i due illeciti risiede nel fatto che nel delitto di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta incriminata, mentre nella truffa l'impossessamento della cosa è l'effetto della condotta illecita. È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato;
qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. A differenziare le due figure criminose, conclusivamente, non rileva tanto la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, bensì il modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato: il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del denaro o della res a vantaggio personale dell'agente; il peculato presuppone il legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione dell'ufficio o del servizio, del denaro o della res, che l'agente successivamente fa propri, condotta quest'ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 314 c.p., fatte salve le ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti (nella specie, reati di falso).
I predetti principi risultano espressi in una recente sentenza di questa sezione, che ha chiarito che integra il delitto di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del curatore fallimentare il quale, falsificando dei mandati di pagamento mediante l'apposizione della firma apocrifa del giudice delegato, si appropria di somme relative all'attivo fallimentare depositate sui conti bancari intestati alla procedura concorsuale (Sez. 6^, Sentenza n. 5447 del 04/11/2009, Rv. 246070, Donti). Nel caso in esame deve escludersi che AN e SI, nelle qualità indicate nei capi di imputazione, nel falsificare i provvedimenti di nulla osta alle liquidazioni dei compensi ai due professionisti e gli altri atti delle relative procedure, avessero il possesso, per ragione dell'ufficio ricoperto, del denaro dell'ufficio stesso.
In particolare, deve rilevarsi che proprio mediante la stesura dei fittizi disciplinari e dei relativi decreti di affidamento degli incarichi i quattro imputati hanno avuto la possibilità di ottenere la disponibilità delle somme in contestazione. Conseguentemente il AN (e il SI) nei casi in esame non hanno in realtà avuto la disponibilità giuridica di alcuna somma della Pubblica Amministrazione e il provvedimento di liquidazione delle fatture fittizie altro non è stato che il mezzo per entrare in possesso del denaro e non per occultare il delitto. Ciò è, per altro, dimostrato dalla disciplina del regolamento delle procedure di spesa e contabili (D.P.R. n. 367 del 1994), che per le erogazioni come quelle oggetto del presente procedimento prevede il controllo preventivo della ragioneria e il controllo di legalità e di regolarità della spesa, con la conseguenza che nessun atto dispositivo poteva eseguire il AN per ottenere disponibilità di denaro e per conseguire le somme oggetto di appropriazione. Segnatamente il relativo mandato non poteva avere corso senza la firma del dirigente responsabile della spesa, senza il visto della competente ragioneria e quello della Corte dei Conti.
Da ciò discende che i due imputati, avendo concorso nella falsificazione di atti diretti alla liquidazione dei compensi ai due avvocati per incarichi fittizi, si sono resi responsabili, in concorso con detti professionisti, di tentata truffa aggravata e non di tentativo di peculato, essendo difettato negli agenti il preventivo possesso legittimo (o disponibilità) delle somme di denaro, il cui impossessamento truffaldino, invece, doveva coincidere con l'appropriazione per profitto personale da parte dei complici. Conseguentemente, in parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati, il fatto di cui ai capi 11 e 14 deve essere qualificato come tentata truffa aggravata, ivi assorbita l'imputazione di abuso di ufficio di cui ai capi 13 e 16, come correttamente rilevato dai Giudici ndi merito.
La qualificazione come tentata truffa aggravata dei fatti di cui ai capi 11 e 14 rende ovviamente superate le questioni proposte relative alle asserite violazioni degli artt. 414, 521 e 522 c.p.p. e dei principi affermati nelle recente sentenza Drassich. 9.-. Le ulteriori censure formulate nei ricorsi presentati nell'interesse di AN, SI, ZO e FE sono infondate.
Le difese di AN e di FE hanno sostenuto la inutilizzabilità della conversazione intercettata in data 14-4-2005 per violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p.. Si asserisce, in particolare, che detta conversazione sarebbe stata registrata nel corso della perquisizione in casa del AN sul telefonino del FE, non sottoposto ad intercettazione, che aveva tentato di contattare il telefono del AN, che era invece controllato;
che il AN non aveva risposto alla chiamata, sicché per alcuni secondi il telefono dell'avv. FE era rimasto in contatto con quello del AN, che dava il segnale di libero;
che in questi secondi, per una singolare funzione tecnologica, il telefono del FE, pur non sottoposto ad intercettazione, aveva agito da microfono della conversazione che avveniva all'interno dei locali ove il FE stesso si trovava.
Si tratterebbe, quindi, di una intercettazione ambientale casuale, prodotta da apparecchio telefonico non sottoposto ad intercettazione e di proprietà di soggetto non sottoposto a controllo strumentale. Non si verserebbe nella ipotesi di intercettazione "a cornetta sollevata", già ritenuta legittima dalla Corte di legittimità, in quanto nel caso in esame il telefono che aveva funzionato da altoparlante di una conversazione ambientale era quello del FE, non sottoposto ad intercettazione.
Detta conversazione sarebbe altresì inutilizzabile, perché l'avv. FE era stato nominato difensore al momento della perquisizione eseguita nei confronti del AN da TO NA, moglie del AN stesso.
Infine si sarebbe fatto un utilizzo improprio della intercettazione indicata, essendosi estrapolata una frase dal contesto del colloquio e essendosi fatto riferimento a un testo non corrispondente a quello definito in prime cure attraverso il perito.
In proposito deve rilevarsi che le asserzioni dei difensori in riferimento alle modalità di captazione di detta conversazione, con particolare riferimento alla "singolare funzione tecnologica" che avrebbe consentito di registrare la frase incriminata, sono del tutto apodittiche ed indimostrate.
In realtà sembra assai più probabile che l'apparecchio chiamato (quello del AN, regolarmente controllato) abbia in qualche modo risposto alla chiamata del FE e su questa utenza siano state registrate le frasi pronunciate dal medesimo FE ("Ha fatto avere (AN) un contributo per la campagna elettorale di papà, che ho fatturato io come avvocato, che fra l'altro non è mai arrivato").
Conseguentemente la Corte di Appello ha ineccepibilmente puntualizzato che la captazione in questione era in realtà avvenuta nel corso di una intercettazione regolarmente autorizzata. Inoltre la Corte di merito ha chiarito che TO NA, moglie del AN, avvertita della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia nel corso della perquisizione domiciliare, dopo una breve telefonata con l'avv. FE, aveva dichiarato di rinunciare a quella facoltà, e quindi non vi era stata la pretesa nomina a difensore.
Da ultimo la doglianza incentrata nell'uso improprio di detta intercettazione risulta del tutto generica e indimostrata. Le censure relative alla asserita mancata dimostrazione della esistenza di un previo accorso tra gli imputati e della fittizietà degli incarichi si sostanziano in motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità.
Tali doglianze attengono, in vero, alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali.
I rilievi formulati al riguardo dai ricorrenti si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.
10.-. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste è fondato. La Corte Distrettuale, in riferimento ai reati di falso in atto pubblico di cui ai capi 1), 2) e 3) (relativi al parere chiesto dall'ing. AN all'avv. ZO), ha confermato la sussistenza delle falsità in questione (alterazione del registro di protocollo;
inesistenza nell'hard disk del Provveditorato della lettera asseritamene smarrita;
inesistenza di una registrazione genuina a protocollo di detta lettera) poste in essere per far risultare sussistente una attività di consulenza mai prestata. Conseguentemente ha confermato la condanna del AN in riferimento alle suindicate falsità.
A diverse conclusioni è invece pervenuta in riferimento all'impiegato ZZ, assolto per mancanza di dolo, "non essendovi elementi concreti per ritenere che egli sapesse che lo smarrimento della lettera, affermato dall'ing. AN per indurlo a scrivere la lettera incriminata e ad annotarla nel registro protocollo, era una menzogna.
Quanto ai reati di falso relativi al ed nulla osta al pagamento delle fatture GG, ZO e FE capi da 6) a 10) e da 20) a 24), la Corte di merito ha rilevato che tali imputazioni avevano tratto origine dai risultati dell'indagine svolta sui computers del Provveditorato, che aveva condotto alla scoperta che le liquidazioni in favore dei professionisti suindicati, pur recando la data del 18-1- 2005, erano state in realtà confezionate il 31-1-2005 (e poi sottoscritte dal AN il 16-2-2005). Tuttavia nel caso di specie, secondo la Corte di Appello di Trento, mancava la prova della sussistenza della coscienza e volontà di attestare il falso. Era, infatti, risultato che AN, l'ultimo giorno di servizio presso il Provveditorato di Trento (18-1-2005), desiderando chiudere alcune pratiche, aveva affidato all'impiegato ZZ un appunto scritto, con cui impartiva la disposizione di predisporre le relative note di liquidazione.
Il ZZ aveva eseguito l'incombenza il 31-1-2005, inserendo nell'apposito modello gli estremi degli incarichi conferiti, opodiché aveva avvertito AN che gli atti erano pronti e quest'ultimo il 16-2-2005, venuto a Trento, li aveva sottoscritti. Se questo era l'antefatto, ne derivava, secondo i Giudici di Appello, che il AN, quando aveva sottoscritto tali atti, non aveva la consapevolezza di perfezionare atti con data falsa, poiché sapeva bene di avere esaminato quelle fatture e di avere deliberato la loro liquidazione proprio nel giorno 18-1-2005, indicato sul documento. Parimenti il ZZ, quando aveva creato al computer i documenti retrodatandoli, lo aveva fatto non soltanto perché così gli aveva detto di fare l'ing. AN, ma anche perché sapeva che quella data corrispondeva al giorno in cui l'atto era stato deliberato. Conseguentemente AN e ZZ andavano assolti per difetto dell'elemento psicologico del reato.
In riferimento ai reati di falso contestati a AN e IE ai capi 4), 5), 25) e 26), la Corte Distrettuale ha rilevato che doveva ritenersi accertato che, utilizzando la prassi di "prenotare" dei numeri nel registro di protocollo, erano state effettuate in detto registro annotazioni di atti in giorni non esattamente corrispondenti al loro arrivo o alla loro partenza. Per tali falsità, tuttavia, difettava, secondo i Giudici di Appello, l'elemento psicologico del reato, in quanto la IE era stata tratta in errore dalla citata prassi consolidata della "prenotazione" e le fatture GGri, regolarmente pervenute in Provveditorato, erano andate smarrite, sicché, ripetuta la loro trasmissione, erano state poi annotate alla data in cui erano realmente pervenuti gli originali (smarriti).
Infine la Corte di Appello di Trento ha assolto SI dai reati di falso di cui ai capi 32) e 33), osservando che la divergenza tra la data apposta sull'atto e quella del suo deposito non costituiva necessariamente prova della commissione del delitto di falsità ideologica, potendosi in concreto verificare un distacco temporale tra la deliberazione del provvedimento ed il suo deposito in ufficio. Tanto premesso, risulta di tutta evidenza, in riferimento alle assoluzioni di AN capi da 4) a 10), ZZ capi da 20) a 24) e IE capi 25) e 26), la violazione dell'art. 479 c.p., in quanto non può non ritenersi del tutto errato il ragionamento della Corte di Appello, in base al quale, essendovi stata una ideazione, rimasta a livello mentale, di predisporre l'atto in una certa data, sarebbe legittimo, quanto meno sotto il profilo dell'esclusione del dolo di falso, apporre al momento della materiale predisposizione la data dell'ideazione dell'atto stesso in luogo della data di sua redazione, sottoscrizione e formalizzazione all'esterno. In realtà, come rileva il Procuratore Generale, l'atto pubblico esiste al momento della sua redazione ed esternazione;
la sottoscrizione è necessaria: chi verga l'atto in epoca posteriore alla data che vi appone, è consapevole della falsità che opera, e consapevolmente e volutamente di tale circostanza non da alcuna evidenza;
tanto più che quell'atto non poteva più essere sottoscritto dal pubblico ufficiale, che aveva oramai perso ogni competenza, nella data effettiva, di emanare quel provvedimento. Alle stesse conclusioni deve evidentemente pervenirsi per l'imputato ZZ, che risulta avere consapevolmente redatto quegli atti e averli poi sottoposti alla firma del AN, non più competente a firmarli in epoca posteriore, concorrendo quindi nel reato. Ugualmente erronee sono le giustificazioni portate dalla Corte di Appello in riferimento a AN capi da 4) a 10) (smarrimento delle originarie fatture e annotazione nella stessa data di quelle reinviate al loro posto) e a IE (applicazione in buona fede della prassi della "prenotazione"), in considerazione della natura di atto facente fede fino a querela di falso del registro di protocollo proprio in riferimento all'ordine cronologico e numerazione degli atti nell'ufficio pubblico. Con la conseguenza che la voluta alterazione dell'ordine cronologico di arrivo e partenza della corrispondenza di ufficio rimane una dolosa falsificazione, anche se costituisce una prassi, perché toglie completamente al registro il valore probatorio che per legge gli è proprio.
Quanto alla assoluzione del SI per le imputazioni sub 32) e 33), la Corte Distrettuale è chiaramente incorsa nel vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, in quanto in primo luogo si è accreditata una inversione di sequenza di atti procedimentali del tutto anomala ed irregolare, essendo l'atto da approvare successivo all'atto che lo approva, in secondo luogo si è concluso che il rinvenimento di esemplari non firmati dei decreti da approvare in epoca posteriore alla loro data apparente non implica necessariamente che quegli atti non esistessero e fossero già stati sottoscritti, senza indicare da quali elementi poteva desumersi tale loro esistenza, e, in terzo luogo, manca del tutto l'analisi concreta della diffusa motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente difetto di motivazione su taluni punti essenziali posti a fondamento della condanna (la assenza del SI a Trento il 9-8-2004, data dell'atto di cui si contesta la falsità; la mancata assunzione a protocollo dei due decreti di approvazione;
la mancanza di traccia dei decreti nei computers e nei servers dell'Ufficio; i tempi di trasmissione alla ragioneria;
le contraddizioni del SI).
Infine le statuizioni assolutorie per le imputazioni ascritte al ZZ ai capi 17), 18) e 19) sono prive totalmente di argomentazioni nella sentenza impugnata.
In riferimento a tali reati è, pertanto, evidente la carenza di motivazione nella sentenza impugnata, pur a fronte di diffuse argomentazioni nella decisione di primo grado sulle medesime contestazioni.
11.-. Per tutte le considerazioni sopra svolte, in accoglimento del ricorso del P.M., deve essere annullata la sentenza impugnata in ordine alle imputazioni di falso di cui ai capi 32 e 33 ascritti a SI RA, di cui ai capi da 4 a 10 ascritti a AN HE, di cui ai capi da 17 a 24 ascritti a ZZ IO, di cui ai capi 25 e 26 ascritti a IE VA, nonché, in parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati, deve riqualificarsi il fatto di cui ai capi 11 e 14 come tentata truffa aggravata, ivi assorbita l'imputazione di abuso di ufficio di cui ai capi 13 e 16. Vanno poi rigettati nel resto i ricorsi di AN HE, SI RA, ZO LO e FE PO RI e va disposto il rinvio alla Corte di Appello di Bolzano per nuovo giudizio sulle predette imputazioni di falso e per la rideterminazione finale della pena.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M., annulla la sentenza impugnata in ordine alle imputazioni di falso di cui ai capi 32 e 33 ascritti a SI RA, di cui ai capi da 4 a 10 ascritti a AN HE, di cui ai capi da 17 a 24 ascritti a ZZ IO, di cui ai capi 25 e 26 ascritti a IE VA.
In parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati, qualifica il fatto di cui ai capi 11 e 14 come tentata truffa aggravata, ivi assorbita l'imputazione di abuso di ufficio di cui ai capi 13 e 16. Rigetta nel resto i ricorsi di AN HE, SI RA, ZO LO e FE PO RI.
Rinvia alla Corte di Appello di Bolzano per nuovo giudizio sulle predette imputazioni di falso e per la rideterminazione finale della pena.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2011