Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2011, n. 32863
CASS
Sentenza 25 maggio 2011

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La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., perchè l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2011, n. 32863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32863
Data del deposito : 25 maggio 2011

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