Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 2
La notificazione dell'avviso di udienza preliminare all'imputato, effettuata presso la sede dell'unità locale di una società, anziché nel domicilio dichiarato presso la sede legale della medesima, non determina una nullità assoluta, se la notifica sia stata comunque idonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, relativa alla consegna dell'avviso a persona dichiaratasi collaboratore professionale dell'imputato, il vizio è stato ritenuto sanato in quanto dedotto solo in occasione del ricorso per cassazione).
In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità. (Fattispecie relativa a pagamenti di fatture effettuati da un'azienda ospedaliera con tempi anticipati rispetto all'ordine cronologico, sebbene le sofferenze di cassa impedissero la regolare e puntuale liquidazione di quanto dovuto ai vari fornitori di beni e servizi ospedalieri).
Commentari • 4
- 1. Le “nuove” forme di corruzione. Scelte legislative e applicazioni giurisprudenzialiGianluca Prosperini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Le seguenti riflessioni maturano durante lo studio di un caso di notevole rilievo mediatico che vede indagato per corruzione un deputato regionale per aver, a detta della pubblica accusa, durante lo svolgimento della propria funzione, perpetrato gli interessi privati di alcuni imprenditori, ricevendo indebitamente denaro e altre utilità. Come è ben noto l'entrata in vigore della legge 190/2012 ha dato vita a quella che di fatto è la seconda riforma in materia di reati contro la pubblica amministrazione. La nuova disciplina, oltre ad aver realizzato il così detto spacchettamentodella concussione, dando vita alla nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità,ha …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: non può configurarsi il concorso con il reato di atto contrario ai doveri d'ufficioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …
Leggi di più… - 3. Profili di responsabilità penale dei componenti delle commissioni di garaSalvatore Faraci · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2021
- 4. Atti posti in essere in occasione dell’ufficio: è configurabile il reato di corruzione propria?Accesso limitatoElisa Ghizzi · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2009, n. 30762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30762 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
30762/001 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/05/2009
SENTENZA
N.984/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 006726/2009 2. Dott.IPPOLITO FRANCESCO
3. Dott. MATERA LINA "
4.Dott.CITTERIO CARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IA CI N. IL 20/08/1942
2) MA NO N. IL 15/07/1954
3) PI OL N. IL 15/02/1971
avverso SENTENZA del 27/10/2008
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere lot
MATERA LINA sentito il P.G. dot. Giovanni D'Angels, the he fer vizio di notifie chiesto l'annullamento Con minst
e della sentenze di delle sentence infugnate l'annullaments unde Strochien, frime grado fer for prescrizione for Capitall;
l'emmillement rinvio
Muvib fer Mestna;
Con
Linsnotino
Regime Piemonte l'aw. sentit fer la farts civile NI, il quale he depsitate conclusion seittee эреж еe he chiests it rigento di ricord;
moto l'ew. ER FE sentito for il Caftel che hein sostituzione pill ow. EL Ross
clisto l'accogliments del ricons;
servit for it AR Ilew. France Coff', che si è rifertato a uth o rizons- يعملوLindhar FATTO
1) Con sentenza in data 15-6-2007 il Tribunale di Torino ha dichiarato HI LU, AP OL e AR TA colpevoli dei fatti corruttivi ex artt. 319 e 321 c.p. loro rispettivamente ascritti ai capi 10), 15) e 16) della rubrica e, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, prevalenti rispetto all'aggravante contestata all'HI, ha condannato quest'ultimo e il AR alla pena, interamente condonata, di anni due e mesi sei di reclusione ciascuno, e il AP a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, con i doppi benefici di legge. Con la stessa sentenza, è stata pronunciata la condanna degli imputati al risarcimento dei danni da ciascuno cagionati alle parti civili costituite, da liquidarsi separatamente, è stata disposta la confisca delle somme di denaro sequestrate all'HI e al AP ed è stata dichiarata l'incapacità dell'HI e del Martino a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno e mesi quattro.
2) Con sentenza in data 27-10-2008 la Corte di Appello di
Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'HI in ordine al fatto di corruzione commesso nel novembre\dicembre
2000, perchè estinto per intervenuta prescrizione, conseguentemente ha rideterminato la pena inflitta allo stesso prevenuto per le residue vicende corruttive in anni due e mesi tre di reclusione;
ha condannato i tre imputati al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile Azienda Ospedaliera San
Giovanni Battista di Torino, liquidata per l'HI in euro
20.000,00, per il AR in euro 30.000, 00 e per il AP in euro 10.000,00; ha confermato per il resto la sentenza appellata, condannando gli imputati al pagamento delle spese del grado in
Landratio favore delle parti civili Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino e Regione Piemonte.
3) Il presente procedimento riguarda alcuni episodi di indebita dazione di denaro effettuata, nel 2001 e negli anni precedenti, da imprenditori, fornitori di beni e servizi dell'Azienda
Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (comunemente nota come Ospedale Molinette) in favore del direttore generale DA
Luigi e del responsabile dell'ufficio tecnico SS DO.
In particolare, agli odierni ricorrenti (i quali, a differenza di altri imputati, che hanno optato per riti alternativi, sono stati giudicati con rito ordinario) sono stati addebitati: all'HI tre episodi di corruzione dell'DA, commessi fra il 2000 e il dicembre 2001 (capo 10 della rubrica), al AP un episodio di corruzione del SS, commesso nel settembre-ottobre 2001 (capo
15) e al AR tre episodi di corruzione dell'DA, commessi tra ottobre e dicembre 2001 (capo 16).
4) Tutti gli imputati, mediante i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
L'HI, con un primo motivo, eccepisce la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare (in quanto effettuata a mezzo posta presso la ditta Inside sita in Rho, via Meda n. 11, invece che presso il domicilio dichiarato in Milano, via Rossini n. 4) e, conseguentemente, di tutti gli atti successivi.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Nel richiamare i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di corruzione ex art. 319 c.p., con particolare riferimento alla distinzione tra tale fattispecie delittuosa e quella concessiva di cui all'art. 319 c.p., sostiene che i versamenti
Lindatio
2 operati dall'HI non integrano gli estremi del reato contestato, sia perché l'imputato è rimasto vittima di allusioni e insistenti pressioni da parte dell'DA, implicanti la sottesa prospettazione di pregiudizievoli conseguenze qualora non fossero state soddisfatte, sia perché manca la prova dell'esistenza di un atto, contrario o conforme ai doveri di ufficio, connesso alle singole dazioni di denaro. Rileva che la ricostruzione della Corte di
Appello, secondo cui i pagamenti effettuati dal prevenuto sarebbero stati finalizzati ad ottenere un interessamento del dott. DA per un più sollecito pagamento delle prestazioni effettuate dalla società
-
I.S. di cui l'HI era legale rappresentante, nonché per l'affidamento di ulteriori incarichi di consulenza, presenta notevoli carenze logico-argomentative.
erronea5) Il AP con un primo motivo deduce applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene, in particolare, che la Corte di Appello ha proceduto ad una impropria lettura delle dichiarazioni rese dall'ing. SS, principale ed unico teste di accusa, nonché delle telefonate intercettate il 31-10-2001 e il 12-
12-2001 e della documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall'azienda sanitaria in favore della C.P.T. del AP.
Con un secondo motivo il ricorrente sostiene che la condotta addebitata al prevenuto avrebbe dovuto essere eventualmente ricondotta nella fattispecie criminosa di cui all'art. 318 c.p. e non in quella prevista dall'art. 319 c.p. Rileva, infatti, che, nel caso di specie, la dazione di denaro non era correlata ad atti contrari ai
-
doveri di ufficio, non essendo ravvisabile alcuna violazione delle regole "interne" poste a presidio dello svolgimento del servizio pubblico;
sicchè, tutt'al più, sarebbe riscontrabile la violazione del principio di imparzialità che, connotandosi soprattutto come dovere
Lindhatis
3 "esterno", è posto a garanzia di favoritismi per tornaconto personale da parte dell'agente ed alla cui tutela presidia l'art. 318 c.p.
Con un terzo motivo il difensore si duole, in relazione alle statuizioni di carattere civile, della violazione delle disposizioni in materia di accertamento e liquidazione del danno, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto indurre a ritenere che nella specie la
P.A. non ha subito alcun effettivo pregiudizio.
Tale ultimo motivo è stato ulteriormente sviluppato nella memoria difensiva depositata in data 6-5-2009.
6) Il AR, con un primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p., in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c), 180 e 185 c.p.p., per nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello all'imputato.
Con il secondo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606
lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla richiesta di rinnovazione del dibattimento ai fini dell'esame testimoniale del dottor Pier Luigi Carosio, dirigente dell'Unità Operativa Autonoma Economato dell'Ospedale Molinette di Torino, che ebbe a partecipare o a redigere entrambi gli atti che definirono i rapporti intercorrenti tra le società riferibili all'attuale imputato e l'ente ospedaliero.
Con il terzo motivo viene denunciata la contraddittorietà della motivazione, desumibile dalla lettera n. 0019779 del 10-9-2001
della Unità Operativa Economato dell'ente ospedaliero (doc. 5), in risposta alla proposta di definizione della questione relativa al pagamento dei canoni residui della Sapi s.a.s., dalla quale emerge che l'amministrazione dell'Ospedale Molinette acconsenti ad un pagamento rateale fin dal 10-9-2001.
Con il quarto motivo viene dedotta l'illogicità interna e la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui non considera
Lindate
4 che la nuova amministrazione dell'ente ospedaliero, come comprovato dalla lettera del 9-4-2002 (doc. 6), propose alla DAPI una dilazione più lunga (8 rate) rispetto a quella ritenuta in sentenza, anche se più onerosa..
Con il quinto motivo viene eccepita la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui non prende in considerazione la natura della problematica emersa per effetto del ritardo del completamento del bar interno alle Molinette, in relazione alla lettera 30-8-2001 della Efferre S.c.a.r.l. (doc. 7) e a quella dell'11-
10-2001 (doc. 8).
Con il sesto motivo viene denunciata la mancanza di motivazione, in relazione all'omessa valutazione della dedotta modalità di definizione della controversia insorta tra la Efferre
S.c.a.r.l. e l'ente ospedaliero sulla mancata proroga del bar interno alle Molinette, successivamente all'insediamento della nuova amministrazione, nonché la contraddittorietà della motivazione, riscontrabile attraverso la lettura del verbale del 3-9-2003 (doc. 9), con cui era stata definita analoga controversia tra gli stessi soggetti, relativa ad un ritardo nella fase di esecuzione del secondo lotto del bar interno alle Molinette destinato ad emporio.
Con il settimo motivo viene dedotta l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 319 c.p., in relazione al mancato riconoscimento della necessità di una correlazione sinallagmatico- economica fra la dazione corruttiva ed il vantaggio conseguito dal privato.
Con l'ottavo motivo si sostiene l'erronea applicazione dell'art. 319 c.p., essendo la condotta contestata riconducibile nell'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p.
Con il nono motivo si lamenta l'omessa motivazione in ordine al mantenimento del trattamento sanzionatorio, a fronte dell'esclusione di tre ipotesi corruttive sulle cinque ritenute nella
5 sentenza di primo grado e del notevole ridimensionamento del danno cagionato all'ente ospedaliero.
Col decimo motivo, infine, ci si duole del riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva, in misura del tutto sproporzionata all'entità del danno arrecato all'ente ospedaliero.
Con memoria depositata in data 23-4-2009 l'avv. Franco
Coppi, nominato difensore di fiducia del AR in sostituzione dell'avv. Passansi, ha proposto un nuovo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la nullità dell'estratto contumaciale della sentenza all'imputato contumace ex art. 548 c.p.p. e la conseguente compressione della facoltà d'impugnazione al medesimo riconosciuta. Sostiene, infatti, che l'estratto contumaciale è stato notificato, ex art. 156 comma 8 bis c.p.p., al difensore di fiducia avv. Antonio Passanisi presso lo studio in Torino, Corso Generale Covone n. 5 (presso il quale esercita la propria attività professionale l'avv. Barbara Passanisi, difensore della Dapi nello stesso processo), laddove il predetto legale ha il proprio studio in
Augusta, via P. Umberto n. 230.
DIRITTO
1) Il motivo nuovo di ricorso proposto nell'interesse del
AR nella memoria depositata dall'avv. Coppi, avente carattere pregiudiziale e assorbente rispetto alle questioni prospettate col ricorso principale, è fondato, evincendosi dagli atti che effettivamente la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello è stata effettuata, ai sensi dell'art. 156 comma 8 bis c.p.p., in Torino, Corso Generale Covone n. 5, presso lo studio dell'avv. Barbara Passanisi, laddove il difensore di fiducia
(dell'epoca) del prevenuto, avv. Antonio Passanisi, ha il proprio studio in Augusta, via P. Umberto n. 230.
Lindnatina
6 La notifica dell'atto in esame, pertanto, essendo stata effettuata in un luogo che non ha alcun riferimento con il prevenuto e il suo difensore di fiducia, sì da apparire assolutamente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, risulta affetta da una irregolarità tale da dover essere considerata del tutto omessa e da dar luogo ad una nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 comma 1 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 27-10-2004\7-1-2005
n. 119).
Ne consegue che, per l'HI, non è ancora iniziato a decorrere il termine per l'eventuale esercizio del potere di impugnazione autonomamente attribuitogli dalla legge.
Ciò posto e atteso che, secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione proposta dal difensore nell'interesse dell'imputato contumace preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta
impugnazione (Cass. Sez. Un. 31-1-2008 n. 6026; Sez. 1, 11-11-
2008\2-1-2009 n. 33), si rende necessario -una volta acquisita la notizia del vizio di notifica prima della decisione sul ricorso proposto dal difensore di fiducia del AR-, al fine di non compromettere definitivamente l'esercizio dell'autonoma facoltà di impugnazione del prevenuto, disporre la trasmissione degli atti alla
Corte di Appello, per la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale.
2) In epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, in relazione al fatto delittuoso ascritto al AP è maturato il termine di prescrizione, stabilito, a norma del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. (nel testo novellato dalla legge n. 251 del 2005, entrata in vigore prima della pronuncia della sentenza di primo grado e, quindi, applicabile alla fattispecie
Lindectivo
7 in esame), in anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato (risalente al settembre-ottobre 2001).
Di conseguenza, non evincendosi dagli atti la prova evidente dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell'imputato, nei confronti di quest'ultimo s'impone, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi il reato estinto per prescrizione.
3) Ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, sono tenuti a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili.
Nel procedere, a tali limitati fini, all'esame delle doglianze mosse dal ricorrente, si osserva che il primo motivo è inammissibile, in quanto con esso, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge e di vizi di motivazione, vengono in realtà proposte esclusivamente censure di merito, con le quali viene suggerita una interpretazione alternativa del materiale probatorio acquisito, rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale.
Ma, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U.
30-4-1997 n. 6402).
4) La questione di diritto sollevata col secondo motivo di gravame è infondata.
ND
8 Come è stato evidenziato a pagg. 50-51 della sentenza impugnata, le continue sofferenze di cassa dell'azienda ospedaliera impedivano la regolare e puntuale liquidazione di quanto dovuto ai creditori, per cui il pagamento, al AP, di alcune fatture con tempi anticipati rispetto all'ordine cronologico ha comportato una violazione dei doveri di ufficio, in quanto la scelta di priorità non è avvenuta per ragioni apprezzabili sotto il profilo della convenienza dell'azienda ospedaliera e ha determinato il sacrificio dei legittimi interessi degli imprenditori che, non avendo remunerato il SS (e, tramite lui, l'DA), si sono visti ritardare ulteriormente i pagamenti, malgrado la maggiore risalenza dei loro crediti.
2 Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno inquadrato i fatti ascritti all'imputato nell'ambito della fattispecie delittuosa descritta dall'art. 319 c.p., atteso che, in tema di corruzione propria, sanzionata dalla citata norma di legge, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (siccome vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d'imparzialità.
Ne consegue, ai fini della distinzione tra corruzione propria ed impropria, che nella prima il pubblico ufficiale, violando, come nel caso in esame, anche il solo dovere di correttezza, connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente 0 prevalentemente l'interesse del privato corruttore;
nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalla sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza (Cass. Sez. 6, 4-12-2002\23-1-2003 n. 3388).
Linchotone
9 5) Il terzo motivo di ricorso, concernente le statuizioni civili,
è inammissibile, prospettando violazioni di legge non dedotte con l'atto di appello. Né le censure mosse dal ricorrente potrebbero ritenersi utilmente riferite alla provvisionale liquidata dalla Corte di Appello, atteso che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass.
Sez. 5, 17-1-2007 n. 5001; Sez. 4, 4-6-2004 n. 36760; Sez. 5, 18-
3-2004 n. 40410).
Per le ragioni esposte, le statuizioni civili adottate nei confronti del AP dai giudici di merito devono essere confermate.
6) Passando al vaglio della posizione dell'HI, per il quale con la sentenza di appello è stata dichiarata la prescrizione del reato con riguardo al primo dei tre episodi corruttivi contestati
(risalente all'ottobre-novenbre del 2000), si osserva che, nel corso del presente grado di giudizio, è maturato il termine prescrizionale di sette anni e mezzo anche per la seconda dazione corruttiva di denaro, effettuata, secondo la ricostruzione cronologica dei fatti contenuta a pag. 42 della decisione impugnata, il 25-10-2001.
In relazione a tale episodio, pertanto, va emessa -in mancanza della prova evidente dell'innocenza del prevenuto- sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione, e dalla pena irrogata dalla Corte di Appello (anni due e mesi tre di
Lindisting
10 reclusione) va eliminato l'aumento riferibile al reato prescritto, pari a mesi tre di reclusione.
7) Nell'esaminare -con riferimento al terzo episodio corruttivo (commesso nel dicembre del 2001) e, ai soli effetti civili, anche al fatto coperto da prescrizione- le censure mosse nell'interesse del ricorrente, si rileva che il primo motivo di ricorso, attinente alla nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, è inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p., trattandosi di nullità a regime intermedio (Cass. Sez. 6, 4-12-2008\28-1-2009; Sez. 6, 4-7-2008 n.
34170; Sez. Un., 27-10-2004\7-1-2005 n. 119).
Nella fattispecie in esame, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato, anziché essere stata effettuata nel domicilio dichiarato presso la sede della società
Inside corrente in Milano, via Rossini n. 4, è stata eseguita presso un'unità locale della Inside, sita in Rho, via Meda n. 11, attraverso la consegna a tale UA ER, qualificatosi collaboratore 3 professionale dell'HI.
Orbene, essendo stato l'avviso in parola notificato in un luogo che, in quanto sede di un'unità locale della società Inside, non può considerarsi del tutto estraneo al prevenuto, e mediante
Lindrotie
11 diconsegna a persona che si è dichiarata collaboratore quest'ultimo, non può profilarsi un'ipotesi d'inidoneità assoluta della notifica a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; sicchè si è in presenza di una nullità a regime intermedio, che avrebbe dovuto essere dedotta nella fase di trattazione delle questioni preliminari, ex art. 491 c.p.p. Il vizio in questione, al contrario, è stato denunciato solo col ricorso per cassazione.
8) Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali, disattendendo i rilievi difensivi, ha escluso che le somme di denaro versate dall'HI all'DA, all'epoca direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, siano state corrisposte a seguito di una condotta concussiva posta in essere dal pubblico ufficiale e ritenuto, invece, che le stesse abbiano costituito il frutto di un accordo corruttivo, inteso a far conseguire indebiti favori alla società gestita dall'imputato.
La valutazione espressa al riguardo dal giudice del gravame si basa su un percorso argomentativo non manifestamente illogico, col quale è stato evidenziato che dagli atti non risulta che l'DA abbia abusato della sua qualità e dei suoi poteri per indurre, sia pure in maniera velata, l'HI a sottostare alle sue richieste;
e che, al contrario, dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale e dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge l'esistenza, tra i due, di uno stretto rapporto fiduciario, tanto che tutti gli incarichi venivano affidati alla società
I.S. nell'ambito dei poteri discrezionali del direttore generale, senza alcuna forma di gara fra più ditte e, comunque, di comparazione di offerte. La Corte ha aggiunto che le conversazioni intercettate confermano che i rapporti tra l'imputato e l'DA erano
Lindhati
12 improntati ad amichevole complicità e non a prevaricazione del direttore dell'azienda ospedaliera nei confronti dell'imprenditore.
Particolarmente significativo, al riguardo, è stato considerato l'ultimo colloquio (avvenuto il 17-12-2000, due giorni prima dell'arresto dell'DA e, quindi, in un momento in cui, secondo l'ipotesi difensiva, l'HI subiva da mesi le pressioni del direttore generale), nel quale l'odierno ricorrente non solo ribadiva la sua disponibilità a corrispondere all'DA ulteriori somme di denaro in cambio di un trattamento di favore in sede di pagamento delle spettanze della I.S. ("ti dò via via che tu mi paghi"), ma, mostrando di non avere alcuna soggezione verso il pubblico ufficiale, non esitava a chiedere a quest'ultimo di mettergli a disposizione personale dell'azienda ospedaliera per effettuare le misurazioni necessarie all'assolvimento dell'ultimo incarico affidatogli e ad interessarsi affinché l'impresa EL gli pagasse alcune sue spettanze.
Respinta la tesi della concussione, la Corte di Appello ha rimarcato la stretta correlazione tra le dazioni di denaro in questione e lo svilupparsi del rapporto tra la I.S. e l'azienda ospedaliera, grazie al quale la società gestita dall'HI riusci ad ottenere la liquidazione dei compensi richiesti (parte dei quali dipendeva da una valutazione -ampiamente discrezionale dell'ente pubblico circa i risultati raggiunti dalla I.S.) in tempi più veloci rispetto a quelli in cui l'ente pubblico saldava altri fornitori, nonché il conferimento di nuovi incarichi.
In particolare, nel ricostruire l'iter cronologico della vicenda, il giudice del gravame ha dato atto che la dazione del 25-10-2001 avvenne poco prima del pagamento di alcune fatture per complessivi
90 milioni di lire intervenuto il 30-11-2001, al quale venne dato corso a seguito di un intervento di sollecito dell'DA,
documentato in una telefonata con la BR intercettata il 28-11-
Landection
13 2001; e che, in occasione della stessa dazione corruttiva, vi fu un dialogo (intercettato) tra l'DA e l'HI, che ebbe ad oggetto l'imminente conferimento dell'incarico per il controllo qualità-accreditamento, concretizzatosi con il contratto concluso il
20-11-2001. Quanto alla dazione del 17-12-2001, la Corte di merito ha rilevato che, pochi giorni prima, l'HI aveva presentato per il pagamento una fattura dell'importo di 120 milioni di lire, e quindi aveva interesse ad ottenere il consueto trattamento preferenziale da parte dell'DA nei tempi di liquidazione di tale importo;
ed ha evidenziato che l'imprevisto arresto dell'DA fece sì che il saldo di quella fattura avvenisse solo nel luglio del 2004.
9) Alla stregua di simili emergenze, risultano destituite di fondamento le censure di violazione di legge sollevate dalla difesa.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, la differenza tra i reati di corruzione e di concussione attiene alla diversa posizione che il privato e il pubblico ufficiale assumono nel reciproco rapporto: mentre nella corruzione -tipico reato a concorso necessario- i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul "pactum sceleris", nella concussione -che è reato monosoggettivo- il "dominus" dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità o del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare alla indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa (Cass. Sez. 6, 13-1-2000 n. 2265; sez.
6, 5-2-1996 n. 3022).
Nel caso di specie, legittimamente i giudici di merito hanno escluso che l'HI sia stato vittima di una condotta concussiva posta in essere dal direttore generale dell'azienda ospedaliera, e ritenuto invece la sussistenza di un accordo corruttivo tra i due soggetti, non essendo ravvisabile nei fatti descritti nella sentenza
Lindhatia
14 censurata una posizione di soggezione psicologica del privato, la cui volontà si è al contrario formata su un piano paritetico rispetto al pubblico ufficiale.
Prive di pregio si palesano altresì le deduzioni svolte dal ricorrente per negare la configurabilità del reato contestato, in ragione dell'asserita mancanza di prova di uno specifico atto d'ufficio dell'DA, connesso alle singole dazioni di denaro.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale, in tema di corruzione propria, non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio, qualora il pubblico ufficiale, in cambio di denaro o altre utilità, asservisca la sua funzione agli interessi del privato, poiché in tal modo viene ad essere vanificata la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, con ciò integrandosi la violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Cass. Sez. 6, 26-2-2007 n. 21192; Sez. 6, 2-10-
2006\25-1-2007 n. 2818; Sez. 6, 7-4-2006 n. 21943).
Nella fattispecie in esame, pertanto, non par lecito dubitare del corretto inquadramento dei fatti addebitati all'imputato nel paradigma del reato contestato, avendo la Corte di Appello dato atto che le periodiche dazioni di denaro da parte dell'HI hanno determinato un indebito asservimento dell'DA agli interessi del privato, impedendogli di operare in maniera imparziale e nell'esclusivo interesse dell'ente pubblico, allorché decise di affidare nuovi incarichi alla I.S. e intervenne per stabilire gli importi e i tempi di pagamento. In ogni caso, l'evolversi dei fatti, come ripercorso nella sentenza impugnata, consente di stabilire una stretta correlazione tra le singole dazioni di denaro effettuate dal prevenuto nell'ottobre e nel dicembre 2001 e specifici atti compiuti dal pubblico ufficiale in violazione dei suoi doveri funzionali.
восита
15 10) Le ulteriori censure mosse dal ricorrente, dirette a porre in dubbio la ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, sono inammissibili, invocando una rivisitazione delle emergenze processuali, esulante dai limiti del sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
11) Non ricorrono i presupposti per l'adozione di una pronuncia di condanna ex art. 616 c.p.p. nei confronti degli imputati.
L'HI e il AP vanno invece condannati, in solido, al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili Regione Piemonte e Azienda Ospedaliera Universitaria San
Giovanni di Torino.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza pronunciata il 27-10-2008 dalla Corte di Appello di Torino nei confronti di TA AR e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
OL AP perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LU HI limitatamente al fatto corruttivo consumato il 25-10-2001, perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione, ferme restando le statuizioni civili. Rigetta nel resto il ricorso dell'HI.
Condanna l'HI ed il AP in solido a rimborsare alle parti civili Regione Piemonte C Azienda Ospedaliera
Universitaria San Giovanni di Torino le spese del grado, che si
Linolation
16 liquidano in complessivi euro 1.440 oltre IVA e CPA per ciascuna delle dette parti civili.
Così deciso in Roma il 14-5-2009
f Presidente Il Consigliere estensore
Landhotine
DEPOSITATO IN CANCELLERIA A
oggi 23 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
ID SC
Реле
17