Articolo 479 del Codice di procedura penale
Articolo 423Articolo 415
Versione
24 ottobre 1989
Art. 479. Questioni civili o amministrative 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessita', per la quale sia gia' in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, puo' disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.
2. La sospensione e' disposta con ordinanza, contro la quale puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, puo' revocare l'ordinanza di sospensione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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