Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 2
In tema di falso documentale, il registro di protocollo è atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione di un documento dall'esterno, la data della ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, sicché la materiale apposizione sul documento del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificativa, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale, avente la stessa natura di atto pubblico. Ne deriva che costituisce falsità punibile, ai sensi dell'art. 476 cod. pen., l'apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo, destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione da parte dell'ufficio pubblico; ne' rileva che alla falsità della data apposta con il detto timbro non corrisponda uguale annotazione nell'apposito registro, in quanto il timbro di protocollo è lo strumento che proietta sull'atto che proviene ab externo il crisma dell'attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa.
In tema di falso documentale, integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen.(falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) la condotta del pubblico ufficiale il quale manipoli le domande di condono edilizio - modificandole e sostituendo la documentazione allegata (disegni, schede catastali e modelli ministeriali) così da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate -, in quanto il documento del privato recepito dalla Pubblica Amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2004, n. 8684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8684 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/01/2004
1. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 97
3. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 022506/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER UC N. IL 06/06/1931;
2) NF UE N. IL 25/12/1949;
3) AL ET N. IL 06/10/1925;
4) ON IM N. IL 06/10/1957;
5) IG GI N. IL 14/12/1939;
6) SI ET N. IL 17/02/1953;
7) TA TO RL N. IL 24/03/1954;
avverso SENTENZA del 11/12/2001 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Meloni V. che ha concluso per l'inamm.tà del ric. di IG, RO e CA;
il rigetto degli altri;
Uditi i difensori Avv. E. Musco per ON e RO Avv.ssa Vignani per RO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
CC CI, IG AN, CA TR, ON MA, RO GI, RO NI, RO TR, erano condannati dal tribunale di Milano alle pene di giustizia, per corruzione e falso materiale in atto pubblico per soppressione.
I giudici di merito accertavano che alcuni funzionari del Comune di Milano, previo compenso in denaro, manipolavano le pratiche del condono edilizio, sì da far ottenere la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione della domanda ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate, spesso con il contestuale mutamento della destinazione d'uso.
Il risultato era conseguito mediante la modifica della domanda di condono e la sostituzione della documentazione allegata (disegni, schede catastali, modelli ministeriali).
Fondamentali erano risultate le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di alcuni funzionari coinvolti, opportunamente riscontrate.
Per molte imputazioni di corruzione veniva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. In ordine ai falsi, il tribunale escludeva la ravvisabilità del delitto di cui all'art. 477 cp (come richiesto dai difensori), attribuendo al condono la natura di atto pubblico.
- Sul gravame degli imputati, la corte d'appello assolveva RO da un'imputazione (capo 46), riconosceva le generiche equivalenti all'aggravante di cui allo art. 476, c. 2 cp, riducendo la pena;
applicava la pena concordata a CA. Confermava per gli altri. - La corte ribadiva l'applicabilità dell'art. 476 cp, affermando che la documentazione dei privati, una volta consegnata alla pubblica amministrazione, diventa in tutte le sue componenti atto pubblico fidefaciente non in ordine alla "verità intrinseca del contenuto, ma sul fatto che domanda e certificati devono restare quelli effettivamente consegnati in una certa data alla p.a.". Veniva pure ribadito che le condotte erano consistite nella sottrazione, soppressione e sostituzione della documentazione originaria.
Per RO, funzionario comunale, l'addebito era di aver apposto il timbro di protocollo con date false su molti atti presentati dai privati.
- Ricorrono gli imputati.
1) CA, che ha patteggiato la pena in appello, si duole del mancato proscioglimento per prescrizione, ex art. 129 cpp, poiché nella specie andrebbe ravvisata la fattispecie di cui all'art. 83 cp o, in alternativa quella di cui all'art. 477 cp.. 2-3) IG e RO lamentano il vizio di motivazione in ordine alla determinazione sanzionatoria.
Gli altri deducono in primo luogo la violazione di legge, perché il falso va sussunto nella sfera di operatività dell'art. 477 cp, dal momento che il condono, al pari della concessione edilizia, è un'autorizzazione amministrativa. La stessa giurisprudenza di legittimità, del resto, esclude la natura di atto pubblico per i progetti, le relazioni e i disegni allegati alla domanda di condono. Ad avviso della difesa del RO non sono atti pubblici neppure le impronte di protocollo, aventi carattere derivativo e certificativo, diversamente dal registro di protocollo, che nella specie non ha subito alterazioni. Per CC si rileva pure che la c.d. pratica non costituisce oggetto di falsità documentale distinta da quella riguardante i singoli atti che la compongono.
- Deducono vizio di motivazione il RO, perché la corte d'appello ha ritenuto sussistere il falso per soppressione, pur riconoscendo che sono stati apposti timbri con impronta retrodatata su una pratica creata "ex novo"; la CC, perché ignara di quanto operato dal pubblico funzionario competente alla trattazione della pratica. Più articolata è la doglianza di RO e ON che denunciano il vistoso contrasto fra la ritenuta soppressione/sostituzione di atti e l'assenza di documentazione a sostegno della domanda di condono originaria. Inattendibili in proposito sarebbero le chiamate di correo dei funzionari comunali Colombo e Putilli, il cui apprezzamento non è stato compiuto nel rispetto dei canoni probatori di legge.
Vero è, invece, che a seguito della richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune, fu presentata domanda di condono per l'ulteriore superficie di oltre mille metri quadrati, in riferimento al seminterrato.
- RO lamenta pure il diniego della diminuente processuale per il rito abbreviato, chiesto ritualmente all'udienza pubblica 12.1.2000, negato per il dissenso espresso dal P.M., ma spettante per effetto della disciplina transitoria vigente in materia.
- Sono pervenuti per RO e ON motivi nuovi, con i quali si sottolinea la mancanza di riscontri alle dichiarazioni confessorie del ON e si insiste sulla mancanza degli estremi del falso in atto pubblico.
- Le doglianze esposte non possono essere condivise. È fuor di dubbio che una scrittura privata o un altro documento, non costituente "ab origine" atto pubblico, non possa essere considerato tale in virtù del collegamento funzionale con l'atto cui esso mette o concorre a mettere capo ovvero assuma natura di atto pubblico, quasi che subisca una mutazione genetica, per il solo fatto che venga consegnato alla pubblica amministrazione, per effetto dell'inserimento di esso in una "pratica" il cui esito è costituito da un determinato provvedimento.
Pacifico è, infatti, che le false dichiarazioni del privato contenute nella domanda di condono sono punite alla stregua dell'art. 483 cp (Cass. sez. 3^, 24.1.01, n. 9257, Dell'Amico; sez. 5^,
22.2.2000, n. 3762, Bazzichi;
sez. 5^, 2.6.99, n. 10377, Di Paolo), mentre quelle poste in essere dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità, e costituenti corredo della domanda stessa, configurando il delitto di cui allo art. 481 cp (Cass. sez. fer., 23.8.02, n. 38474, Bonotto;
sez. 5^, 23.4.93, n. 5298, Santachiara, in tema di planimetrie redatte dal professionista incaricato dall'interessato).
Di tanto sembra consapevole anche la corte milanese, quando, pur con argomentazioni non del tutto limpide, assume: "Nel momento in cui un'istanza o qualsiasi documento viene presentato alla p.a. a fondamento di una pretesa o per far valere un diritto del soggetto privato, e con un timbro di deposito o con la registrazione della pratica nel protocollo dell'ufficio pubblico destinatario si attesta che quella domanda o documento è stato consegnato alla p.a., da tale momento esso diventa atto pubblico. ... Pertanto, sottrarre, sopprimere o sostituire surrettiziamente taluno di tali atti, lede l'interesse alla certezza ovvero alla formale attestazione di fede circa il contenuto di quella specifica pratica e l'osservanza dei tempi e dei modi della loro formazione".
Il documento del privato (o dell'incaricato del p.s.), recepito dalla p.a., riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta indubbia autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico, soggetto alla disciplina di cui all'art. 476 cp (Cass. sez. 6^, 15.11.94, n. 5403, Roncaglia). La soppressione della documentazione originaria va sussunta nell'ambito delle norme di cui agli art. 490 e 476 cp, poiché il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza e gli atti pervenuti ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico. Ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il p.u. attesta l'avvenuta ricezione di un documento dall'esterno, nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli, non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificatrice, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale, avente la stessa natura (Cass. sez. 2^, 12.3.97, n. 9209, Roncaglia;
sez. 5^, 20.4.90, n. 8816, Licciardello;
sez. 3^, 23.5.66, n. 1571, Crinzi). Costituisce falsità punibile ai sensi dell'art. 476 cp l'apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo, destinato a far fede del ricevimento o della spedizione di atti da parte dell'ufficio pubblico (v. sez. 5^, 23.2.98, n. 4424, Marchesi;
id., 2.5.94, n. 6695, Vallitea). Nè rileva che alla falsità della data apposta col detto timbro non corrisponda uguale annotazione nell'apposito registro, come osserva taluno dei ricorrenti. Il timbro di protocollo, infatti, è lo strumento che proietta sull'atto che proviene "ab externo" il crisma dell'attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa. Va così disattesa la censura tesa a qualificare le falsità "de quibus" "sub specie" degli art. 483 e 477 cp.. Chè anzi, sia pur di sfuggita, va qui osservato che non si è provveduto ad elevare la contestazione del reato di cui agli art. 483, 61, n. 2 e n. 9 cp, corrispettiva della condotta con la quale si
è operata la sostituzione della documentazione originaria con altra successiva.
- Inammissibili sono i ricorsi di IG e RO, versati in fatto, così come quello del CA, manifestamente infondato. - La doglianza del RO circa il diniego della diminuente processuale è priva di fondamento, ove si pensi che l'imputato non si avvalse della disciplina transitoria, che gli consentiva di chiedere il rito abbreviato anche senza il consenso del P.M.. - La censura di travisamento di fatto dedotta da ON e RO dissimula la prospettazione del fatto storico antitetica a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito con argomentazioni diffuse e perspicue, esenti da vizi di sorta, sulla scorta delle emergenze acquisite.
Donde l'inammissibilità della doglianza.
I ricorsi di RO, ON e RO vanno, dunque, rigettati. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento. IG, RO e CA sono condannati, inoltre, al versamento della somma di E. 500 ciascuno alla cassa delle ammende
P.T.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di IG, RO e CA. Rigetta gli altri ricorsi. Condanna tutti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e IG, RO e CA anche a quello della somma di E. 500 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004