Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacchè, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2013, n. 14084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14084 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/01/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 201
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 1380/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L.R. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3.11.2010 della Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore di parte civile, avv. Ferrante Luigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Villa Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 20.2.2008, condannava L.R. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1, in danno di G.G. ,
minore degli anni quattordici, limitatamente ai "toccamenti delle parti intime".
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3.11.2010, in riforma della sentenza del Tribunale, appellata dal P.M. e dall'Imputato, dichiarava L.R. colpevole del reato continuato così come originariamente contestato e, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ritenuta la continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. Min., del 2.7.2009, rideterminava la pena complessiva in anni 10 di reclusione.
Riteneva, innanzitutto, la Corte territoriale infondata l'eccezione di nullità della sentenza. Correttamente il Tribunale, dopo aver dichiarato la nullità della consulenza della dr.ssa C. , perché in violazione dell'art. 222 c.p.p., aveva successivamente disposto nuovo accertamento sulla capacità a testimoniare della parte offesa, non risultando da alcuna norma che tale accertamento debba precedere l'assunzione della testimonianza. Andava, conseguentemente, rigettata anche l'ulteriore eccezione della difesa in ordine al mancato riesame della persona offesa, essendo stato acquisito il verbale di incidente probatorio, validamente assunto davanti al GIP.
Riteneva, poi, la Corte che non ricorressero i presupposti ex art.603 c.p.p., per procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento.
Quanto al "merito", assumeva la Corte territoriale che le valutazioni del Tribunale in ordine alla mancanza di prova su alcuni dei fatti contestati non fossero condivisibili. Il Tribunale era incorso in errore metodologico applicando il criterio di valutazione frazionata della testimonianza (applicabile alla chiamata in correità per la quale sono necessari i riscontri) senza tener conto del giudizio di attendibilità della persona offesa da esso stesso formulato. Tanto premesso e richiamata la giurisprudenza in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ricordava la Corte territoriale che la vicenda processuale aveva tratto origine dalle rivelazioni, fatte nella primavera del 2003 da G..G. alla fidanzata del fratello, in ordine ad attenzioni sessuali di cui era stato oggetto da parte di L.R. , figlio di amici di famiglia e vicino di casa, fin da quando aveva otto anni. Peraltro, già nell'anno 1998, erano emerse, a seguito di convocazione della madre della bambina da parte delle insegnanti, delle confidenze fatte in proposito dalla predetta ad una compagna di classe. La genitrice aveva avuto diretta conferma dalla minore e, senza dire nulla al marito, si era rivolta ai genitori del L. , i quali le avevano chiesto perdono. Negli anni successivi la parte offesa aveva manifestato disturbi di vario genere, culminati in un tentativo di suicidio. Sentita, poi, in sede di incidente probatorio, quando aveva 17 anni, aveva descritto in modo coerente e preciso, con riferimenti dettagliati temporo-spaziali, gli abusi sessuali subiti. Non risultava convincente pertanto la decisione del Tribunale che aveva ritenuto attendibile soltanto parzialmente la G. , assumendo che se vi fossero stati rapporti sessuali completi con penetrazione, si sarebbero verificate, tenuto conto dell'età, perdite ematiche abbondanti. Tale asserzione, però, secondo i Giudici d'appello, non era fondata su basi scientifiche, e non teneva conto di un elemento assolutamente variabile, a prescindere dall'età, vale a dire la differente elasticità dei tessuti costituenti l'imene. Nè la formazione del ricordo progressiva, tenuto conto del percorso di recupero della minore, poteva riverberarsi sulla attendibilità complessiva della minore. Le dichiarazioni della p.o. trovavano, altresì, conferma in elementi esterni, quali le deposizioni dei genitori e di Ca.Vi. , fidanzata del fratello della minore, mentre i rilievi della difesa in ordine a presunte incongruenze e contraddizioni del racconto non apparivano decisivi.
Per di più ulteriore elemento di conferma derivava dalla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sez. Min., ed acquisita ex art. 238 bis c.p.p., che aveva fondato l'affermazione di responsabilità del L. per i fatti commessi prima del raggiungimento della maggiore età proprio sulla piena attendibilità della parte offesa.
2. Ricorre per cassazione R..L. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la erronea applicazione dei principi in tema di valutazione della prova, nonché la mancanza o illogicità della motivazione.
La tesi della Corte territoriale secondo cui non possono valutarsi in modo frazionato le dichiarazioni della parte offesa è in contrasto con il disposto dell'art. 192 c.p.p.; ne' ha fondamento scientifico l'affermazione secondo cui il ricordo emerge gradualmente nella mente del minore. Il Tribunale, invece, in considerazione delle incongruenze spazio-temporali e della genericità degli ulteriori fatti narrati solo in sede di incidente probatorio, aveva correttamente ritenuto credibile la persona offesa solo in relazione agli episodi narrati fin dal primo momento. La Corte territoriale ha sostanzialmente formulato, senza tener conto delle altre risultanze processuali, un giudizio apodittico sulla maggiore credibilità delle dichiarazioni rese in un secondo momento. Nè, comunque, ha tenuto conto di tutti i rilievi contenuti nell'atto di appello in ordine alla inidoneità delle dichiarazioni della parte offesa a sorreggere un giudizio di responsabilità.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà della motivazione e l'erronea applicazione dei principi in tema di utilizzabilità probatoria. La Corte territoriale non ha tenuto conto che l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali del Tribunale erano fondate sulla violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in quanto la testimonianza di un minore deve essere preceduta da una valida perizia sulla sua capacità a testimoniare;
ne' è possibile una sorta di convalida ex post con una successiva perizia. Nè ha tenuto conto che il verbale di incidente probatorio acquisito ex art. 238 c.p.p., andava valutato in relazione al fatto che il mezzo istruttorio era circoscritto temporalmente alla fase precedente il raggiungimento della maggiore età.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà della motivazione e, comunque, l'erronea applicazione dei principi in tema di calcolo della pena base, avendo la Corte territoriale determinato la pena senza neppure un generico richiamo all'art. 133 c.p. e senza apportare la riduzione per le generiche.
Con il quarto motivo, infine, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per un nuovo esame della parte offesa e delle insegnanti. Tale rinnovazione risultava invece assolutamente necessaria sia per la nullità dell'incidente probatorio, sia per valutare l'attendibilità della minore. CONSIDERATO IN DIRTTTO
1. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Con la sentenza di primo grado erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sull'aggravante contestata.
La Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza del Tribunale (affermando la responsabilità dell'imputato per tutti i fatti di cui all'imputazione originariamente contestata) e, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio riteneva che le già concesse circostanze attenuanti generiche fossero soltanto equivalenti alla contestata aggravante. Tanto emerge in modo non equivoco dal dispositivo riportato in calce alla sentenza, che corrisponde, peraltro, a quello originale letto in udienza. Resasi, però, conto in sede di redazione della motivazione che, non essendo stata oggetto di impugnazione specifica da parte del P.M., una diversa formulazione del giudizio di comparazione si sarebbe risolta in una "reformatio in peius", ha evidentemente cercato di porvi rimedio. Tale tentativo, però, ha determinato ulteriori "vizi", fondatamente censurati dal ricorrente.
Per mantenere il giudizio di prevalenza e non incorrere quindi, come da essa stessa affermato, nella violazione del principio della reformatio in peius ("in assenza di appello del P.M. o del P.G. sul punto, questa Corte è vincolata alla concessione delle circostanze attenuanti generiche già operata dal Giudice di primo grado con giudizio di prevalenza... ", così pag. 21 sent.), si è vista "costretta" a ricalcolare la pena in modo poco comprensibile ed in contrasto con i principi più volte enunciati da questa Corte in ordine alla necessità di rendere comprensibile l'iter seguito nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto ai Giudici di merito in proposito.
Ha calcolato, infatti, la pena base in anni sette di reclusione, aumentandola poi ad anni otto di reclusione per effetto della continuazione interna e, riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Napoli, sez. Min., ha applicato un ulteriore aumento di anni due di reclusione, pervenendo alla pena complessiva di anni dieci di reclusione. A parte il fatto che il reato più grave era proprio quello oggetto della sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli, sez. Min., passata in giudicato (essendo stata in quella sede contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 609 quater c.p., u.c., per non aver all'epoca la parte offesa, nata il (OMISSIS), compiuto gli anni dieci, mentre la contestazione oggetto del presente procedimento riguarda i fatti dal 6.12.1997, e quindi dopo il compimento del decimo anno), la Corte di Appello non ha precisato quale sia stata la riduzione apportata per le circostanze attenuanti generiche che, secondo la sua stessa linea programmatica in precedenza enunciata, dovevano essere ritenute prevalenti. Si è limitata infatti ad indicare la pena base in anni 7 di reclusione.
Ma, anche a voler ritenere che su tale pena abbia già apportata la riduzione per le generiche prevalenti, ugualmente incomprensibile risulta il calcolo, non essendo possibile stabilire quale sia stato il criterio adottato nell'applicazione del disposto dell'art. 65 c.p., comma 1, n.
3. E tale esplicitazione si rendeva ancora più
necessaria nel caso di specie, dal momento che in primo grado le circostanze attenuanti generiche erano state applicate nella massima estensione (pag. 27 sent. Trib.).
Se la Corte, invece, abbia inteso mantenere l'applicazione delle generiche nella stessa misura della sentenza di primo grado, la pena base di "partenza" sarebbe di anni 10 e mesi 6 e quindi illegale perché superiore al massimo edittale previsto in anni 10 dall'art.609 bis c.p.. In ogni caso, avrebbe dovuto motivare in ordine alle ragioni per cui, una volta affermata la responsabilità per tutti i fatti di cui all'originaria contestazione, la pena base veniva fissata in misura ben superiore alla media edittale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" (cfr. Cass. pen. Sez. 2 n. 36245 del 26.6.2009).
1.1. La sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio. Nel frattempo, però, è maturata la prescrizione e l'obbligo di immediata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 1 è incompatibile con un annullamento con rinvio.
È appena il caso di aggiungere che la fondatezza sul punto (in precedenza indicato) del ricorso consente, per la forza propulsiva dell'atto di impugnazione, di dichiarare la prescrizione, pur se maturata dopo la emissione della sentenza.
1.2. Tanto premesso il reato contestato risulta prescritto. La L. 7 dicembre 2005, n. 251, art. 10, come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n. 393 del 23.11.2006, stabilisce che "se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione".
A seguito della decisione della Corte costituzionale gli effetti favorevoli per l'imputato che invochi la prescrizione riguardano, quindi, tutti i procedimenti ed i processi in corso alla data dell'3 dicembre 2005, con l'unica eccezione dei processi già pendenti in appello o in cassazione. È altresì pacifico che la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, che esclude l'applicazione delle nuove disposizioni in tema di prescrizione del reato introdotte dalla medesima legge ai procedimenti pendenti in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, deve essere intesa nel senso che tale esclusione riguarda non solo le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno comunque come effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la disposizione che, eliminando dall'art. 158 cod. pen. ogni riferimento al reato continuato ha fatto decorrere il termine di prescrizione per i reati uniti da tale vincolo dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione (cfr.ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 41811 del 23.1.2007; Cass. sez. 3 n. 12019 del 7.2.2007; Cass. sez. 5, 20.1.2006).
1.2.1. Nel caso di specie la sentenza di primo grado risulta emessa in data 20.2.2008, per cui non c'è dubbio che trovi applicazione la disciplina più favorevole introdotta con la L. n. 251 del 2005. A norma dell'art. 157 c.p., come riformulato, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante".
Al ricorrente risulta contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n.
1. Non essendo la circostanza aggravante contestata ad effetto speciale (l'art. 609 ter, comma 1, n. 1, non prevede un aumento di pena superiore ad un terzo ex art. 63 c.p., comma 3) ai fini del computo della pena non se ne può tener conto, per cui tale computo va fatto in relazione alla pena prevista per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.. Tenuto conto anche della interruzione ex art. 160 c.p., il termine massimo di prescrizione per tale reato è di anni 12 e mesi 6 (anni 10, aumentati di 1/4). Pur aggiungendo i periodi di sospensione - relativi al giudizio di primo grado- per rinvii dell'udienza del 12.7.2006 e 6.6.2007 per astensione dalle udienze degli avvocati da calcolare per intero per complessivi mesi 7 e giorni 3, cfr. pag. 2 sent. Trib. ("La richiesta del difensore di differimento dell'udienza motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità di partecipare all'attività difensiva . Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di giorni 60 di sospensione della prescrizione, che resta sospesa per tutto il periodo di differimento" (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 25714 del 17.6.2008), la prescrizione è maturata anche per l'ultimo degli episodi in contestazione (aprile 1998), il 3.5.2011 (12 anni e 6 mesi + mesi 7 e giorni 3).
Della sospensione disposta in appello per il rinvio dell'udienza del 10.6.2010, al fine di consentire la traduzione dell'imputato nel frattempo detenuto, non può tenersi conto, essendo un diritto del medesimo di presenziare all'udienza. In ogni caso, anche con la sospensione disposta dalla Corte di Appello, pari a mesi 3 e giorni 20, la prescrizione è maturata, comunque, il 23.8.2011. Va dichiarata, pertanto, la estinzione del reato ascritto per essere lo stesso estinto per prescrizione.
2. Essendovi stata condanna al risarcimento del danni in favore della costituita parte civile, a norma dell'art. 578 c.p.p. questa Corte deve decidere "sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili". Tale norma presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta (come nel caso di specie) alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli Interessi civili;
mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività della norma, poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 6, 7.10.2002 n. 33398 ). È necessario, quindi, vagliare ugualmente la responsabilità dell'imputato in relazione alla decisione adottata dalla Corte di Appello ed alle censure mosse alla stessa con il ricorso.
3. Quanto alle eccezioni di inutilizzabilità, riproposte con il ricorso, correttamente la Corte territoriale ha utilizzato tutto il materiale acquisito. Nessuna norma, come ha già evidenziato, la Corte di merito prevede la necessità di una perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore e tanto meno, che l'accertamento (ove venga disposto) debba precedere l'assunzione della testimonianza.
L'art. 196 c.p.p. stabilisce che ogni persona ha la capacità di testimoniare (comma 1) e che qualora sia necessario, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio "può" ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge (comma 2); ed implicitamente dal comma 3 si ricava che non è necessario, comunque, che tali accertamenti debbano essere disposti prima dell'assunzione della testimonianza. Quanto al verbale dell'incidente probatorio, disposto nel giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, esso poteva essere acquisito a norma dell'art. 238 c.p.p., comma 1 ed utilizzato nei confronti dell'imputato avendo il suo difensore partecipato all'assunzione della prova (art. 238 c.p.p., comma 2 bis). Ha rilevato, pertanto, la Corte territoriale che, essendo stata la parte offesa, in sede di incidente probatorio davanti al Tribunale per i Minorenni, nel contraddicono tra le parti, e quindi nel pieno rispetto delle garanzie difensive, sentita ampiamente su tutta la vicenda (come riportato nella sentenza di primo grado da pag. 5 a 8 e dalla sentenza di appello da pag. 10 a 12), non vi era necessità alcuna di riesaminare in dibattimento la medesima. Infine, la sentenza emessa nel giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, passata in giudicato, è stata acquista ed utilizzata a norma dell'art. 238 bis c.p.p.. 4. Quanto al "merito" va ricordato che, pacificamente, a partire dalla decisione delle sezioni unite di questa Corte del 12.7.2005 n. 33748 , la sentenza di appello che riformi la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (in tal senso si è espressa la giurisprudenza successiva;
cfr. ex multis Cass. sez. 2 n. 746 dell'11.11.2005; n. 6221 del 2006 Rv, 233083).
Anche più di recente è stato ribadito che "La sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli elementi più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati." (Cass. sez. 5 n. 42033 del 17.10.2008).
4.1. La Corte territoriale, pur avendo riformato la sentenza di primo grado soltanto in relazione ad una "parte" dell'imputazione, si è attenuta ai principi sopra enunciati, esaminando la sentenza di primo grado ed esponendo tutte le ragioni per cui era insostenibile, sul piano logico e giuridico, la pronuncia assolutoria per gli episodi di abuso sessuale diversi dai "toccamenti".
4.2. Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, la Corte territoriale ha ritenuto che, sbrigativamente, il Tribunale avesse applicato il criterio di valutazione frazionata delle sue dichiarazioni.
Le pronunce di questa Corte che ritengono legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, in quanto l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non Inficia la credibilità della altre parti del racconto, richiedono però che non vi sia un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate (cfr. Cass. sez. 3 n. 40170 del 26.9.2006; Cass. sez. 6 n. 3015 del 20.12.2010). Tali pronunce partono dal presupposto che anche in tema di chiamata in correità (in ordine alla quale i motivi di "sospetto" sono maggiori, tanto che il legislatore ha previsto che essa venga valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - art. 192 c.p.p., comma 3) gli approdi giurisprudenziali sono concordi nel ritenere che "la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accettata falsità delle medesime, giacché in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni" (Cass. sez. 4 n. 12349 del 29.1.2008; conf. Cass. sez. 4 n. 9450 del 24.1.2008; Cass. sez. 1^ n. 24466 del 17.3.2006). Si è, comunque, ritenuta del tutto illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia la credibilità della altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 21640 dell'11.5.2010). A ben vedere la Corte di Appello non si è discostata da tali principi, avendo sostanzialmente mosso ai primi giudici il rilievo di non aver effettuato, prima di rifugiarsi nella comoda scappatoia della valutazione frazionata, una valutazione globale delle dichiarazioni della parte offesa, ed ha sottolineato che, in presenza di dubbi su tale attendibilità, il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri officiosi ex art. 507 c.p.p., esaminando "G.G. nel corso dell'istruttoria dibattimentale, al fine di fugare i dubbi sulla credibilità della narrazione della persona offesa o, eventualmente, di ritenere la stessa del tutto inattendibile ..." (pag. 8 sent.). Dopo siffatta critica di "metodo", la Corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi che avevano indotto il Tribunale a ritenere parzialmente attendibili le dichiarazioni della p.o. e, con argomentazioni puntuali ed immuni da vizi logici, ha evidenziato che si trattava di valutazione assolutamente non convincente, essendo fondata su affermazioni generiche e destituite di fondamento sotto il profilo fattuale e tecnico-scientifico (pag. 13 e 14 sent.).
Al contrario la piena attendibilità delle complessive dichiarazioni della parte offesa, non certo sminuita dalle contraddizioni segnalate dalla difesa, vertendo esse su circostanze di contorno o frutto di erroneo ricordo o percezione, trovava conferma in numerosi elementi esterni (pag. 15-16) e nella sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale per i Minorenni ed acquisita ex art. 238 bis c.p.p., che aveva fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti commessi prima del raggiungimento della maggiore età proprio sulla piena attendibilità delle dichiarazioni della p.o.. Ha esaminato, infine, i rilievi in ordine alla capacità a testimoniare della parte offesa anche alla luce della consulenza di parte, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni per cui essi andavano disattesi (pag. 18 sent.).
5. Non è censurabile la motivazione della sentenza impugnata, neppure in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
La rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha, invero, carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione o negazione di responsabilità" (cfr. Cass. sez. 5 n. 8891 del 16.5.2000; Cass. sez. 6 n. 5782 del 18.12.2006). La Corte di merito ha ritenuto che non andasse disposta l'integrazione probatoria richiesta dalla difesa, potendo il processo essere definito allo stato degli atti tenuto conto di tutte le acquisizioni probatorie in atti (pag. 7 e ss.).
6. Alla declaratoria di prescrizione del reato (da cui deriva implicitamente la scissione del vincolo della continuazione con il reato già giudicato con la sentenza del Tribunale per i Minorenni, che riprende "Vigore" quanto al trattamento sanzionatorio ivi stabilito) segue la conferma, per le ragioni in precedenza esposte, a norma dell'art. 578 c.p.p., delle statuizioni civili, con condanna del ricorrente (essendo soccombente sul punto) alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile e che si liquidano come da dispositivo secondo i criteri indicati nella specifica depositata dal difensore.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.450,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013