Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2013, n. 14084
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Sentenza 24 gennaio 2013

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In tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacchè, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2013, n. 14084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14084
    Data del deposito : 24 gennaio 2013

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