Sentenza 10 luglio 2009
Massime • 1
L'insufficienza di un elemento indiziario ai fini della contestazione, in sede cautelare, di un reato-fine di un'associazione criminosa (nella specie, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) non preclude la utilizzazione di tale elemento quale grave indizio con riferimento al reato associativo, capace di dar conto del coinvolgimento del soggetto, a cui esso si riferisce, nella vita dell'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2009, n. 32878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32878 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/07/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1450
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 20108/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE MI;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 16 febbraio 2009;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Abet Antonio.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di SE LE, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 22 dicembre 2008, indagato per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 2) della rubrica provvisoria, oltre che per i reati fine di cui ai capi 5), 12), 37) e 68) (il Collegio ha annullato l'ordinanza del G.i.p. relativamente ai reati di cui ai capi 4 e 8 per mancanza della gravità indiziaria).
Secondo la tesi accusatoria accolta dal G.i.p., l'associazione criminosa si era formata nel Lazio, e in particolare in Roma, ed era stata promossa, organizzata e diretta dall'odierno ricorrente SE LE - stabilitosi nella capitale - facente parte del clan IA aderente alla tristemente nota associazione camorristica, operante in Campania, denominata "Nuova camorra organizzata". Il gruppo degli associati si dedicava al narcotraffico (cocaina e hashish), mantenendo sempre attivi i rapporti con le associazioni camorristiche in termini di collaborazione reciproca, e sviluppando, peraltro, proficui collegamenti con altri gruppi criminali operanti in Roma. Il SE, secondo l'ordinanza, rivestiva il ruolo apicale in ambito associativo, ed era coadiuvato da una cerchia ristretta di fidati sodali collaboratori, anch'essi con il ruolo di promotori e organizzatori.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il SE, per mezzo del difensore, che deduce i seguenti motivi.
1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e artt. 125 e 273 c.p.p. Rileva anzitutto il difensore come le intercettazioni telefoniche non darebbero conto di un grave quadro indiziario in ordine al reato associativo perché da esse non si ricaverebbero elementi per ritenere che gli acquisti di sostanze stupefacenti si inserissero in un quadro caratterizzato dalla presenza di un gruppo associativo. Peraltro, le conversazioni sarebbero limitate al periodo settembre-novembre 2002. L'ordinanza impugnata si manifesterebbe viziata in quanto redatta in modo da rendere evidente l'adesione a un teorema accusatorio senza solide basi. Critica, quindi, l'impostazione del Tribunale secondo cui, nel caso di specie, la pluralità dei reati-fine costituirebbe grave indizio di partecipazione alla associazione, laddove, per integrare gli estremi del reato associativo, sarebbe necessaria una forma di partecipazione qualificata. Scendendo alle specifiche critiche relative ai singoli reati-scopo, afferma la difesa che, in relazione al reato di cui al capo 5), il Tribunale avrebbe ritenuto integrati i gravi indizi in base alle dichiarazioni dei collaboranti CA e UT, laddove il CA sarebbe stato ritenuto inattendibile in relazione alle dichiarazioni rese nel 2005 in altro procedimento (omicidio Carlino). Quanto al reato-fine sub 12), le conversazioni richiamate dal Tribunale non darebbero conto della partecipazione dell'indagato all'acquisto delle sostanze stupefacenti indicate. Neppure l'incontro cui ha partecipato il SE un mese prima del sequestro del 17 maggio 2005 concreterebbe un indizio, perché era rimasta incerta la destinazione finale della droga. Si tratterebbe comunque di un approvvigionamento occasionale che non darebbe contezza del reato associativo.
2) Violazione di legge e vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 9. Nonostante il G.i.p. abbia escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al capo 30) della imputazione, il Tribunale, senza che sul punto vi fosse impugnazione del P.m., ha ritenuto, invece, che tale gravità indiziaria sussistesse, violando sostanzialmente il principio del divieto di reformatio in peius desumibile anche dalla specifica disposizione di cui alla citata norma dell'art. 309 c.p.p.. La statuizione non costituirebbe una integrazione della motivazione consentita al giudice del riesame, e integrerebbe anche il vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto al provvedimento del Tribunale.
La difesa deposita memoria contenente motivi aggiunti: con essa sviluppa più approfonditamente le doglianza esposte nel ricorso, sostenendo che il provvedimento impugnato conterrebbe una motivazione solo apparente.
Il ricorso non è fondato.
Esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso per la loro stretta connessione e iniziando dall'analisi dei motivi riguardanti i soli due reati-scopo contestati, ci si avvede agevolmente, in ordine al reato di cui al capo 5), della mancanza di fondamento dell'eccezione di inattendibilità del collaborante CA: considerato il noto principio della autonomia dei processi, ben può essere ritenuto attendibile un collaborante anche se in altro procedimento non è stato considerato tale, tanto più che, nel caso di specie, le dichiarazioni sono ritenute, questa volta, attendibili, con motivazione specifica, perché corroborate dal riscontro delle dichiarazioni del UT (che, interessato in prima persona alla fornitura di cocaina, aveva indotto il cognato CA a rivolgersi a LE SE per l'approvvigionamento) e sono anche sostenute da intercettazioni telefoniche che le confermano (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato).
Con riferimento al reato-fine di cui al capo 12), l'ordinanza impugnata spiega con argomentazioni fattuali, logiche e cronologiche (pag. 5 e 6) le ragioni per cui dalle intercettazioni telefoniche si ricava come il SE, e altri partecipi al suo gruppo, avessero contribuito all'acquisto di Kg.
5.600 di cocaina, proveniente da Santo Domingo, conclusosi con l'arresto all'aeroporto di Malpensa del corriere, dai venditori Gomez Matos e Vincenzo Macera, al punto che l'accordo era stato seguito immediatamente dall'invio di denaro nella Repubblica Dominicana per il viaggio del corriere (reato perfezionatosi con l'accordo, indipendentemente dalla consegna). Tali reati-fine, unitamente a quelli relativamente ai quali non è stata mossa alcuna doglianza in sede di ricorso, descritti nei capi 37) (acquisto di 1,20 Kg. da cittadini colombiani) e 68) (approvvigionamento di cocaina contenente 953 gr. di principio attivo dai fratelli Bastone, tramite Mariano Cirillo), desunti entrambi dalle intercettazioni telefoniche riportate rispettivamente alle pagg.
6-9 e 9-11, dimostrano, attraverso argomentazioni di fatto e logiche del Tribunale, il coinvolgimento del capo LE SE. Da tali episodi delittuosi, e in particolare dalla pluralità di essi, il Tribunale correttamente ricava la esistenza della associazione criminosa (e del ruolo di capo del SE), assumendo, in modo del tutto conforme ai principi, che anche comportamenti reiterati (costituenti reati-fine) assumono il valore di un importante elemento indiziario da cui ricavare, per facta concludentia, la sussistenza del gruppo associativo (sulla possibilità di inferire l'esistenza del reato associativo dall'esame delle singole condotte o reati-fine v. Sez. 5, Sentenza n. 1631 del 11/11/1999 Ud. - dep. 11/02/2000, Bonavota, Rv. 216263; Sez. 6, Sentenza n. 1525 del 08/04/1997 Cc. - dep. 21/07/1997, Pappalardo, Rv. 209105). Elemento cui nella specie, peraltro, si aggiungono, come pure esattamente sottolineato dal Tribunale, "la pluralità di persone coinvolte, la divisione dei ruoli - fidi collaboratori del capo, fornitori, soggetti dediti agli approvvigionamenti, depositari delle sostanze, rete di distributori e spacciatori, n.d.e. - la stretta sintonia degli agenti", nonché il più che sufficiente lasso di tempo monitorato. Aggiunge il Collegio, a fini dimostrativi dell'esistenza del sodalizio, gli ulteriori elementi desumibili dalla costante disponibilità di risorse finanziarie, dall'esistenza di luoghi dove nascondere la droga e provvedere al confezionamento di dosi, da mezzi e strumenti a disposizione della associazione (autovetture; cellulari). La figura apicale del SE, oltre che dagli episodi di cui si è detto, si ricava - emblematicamente - dalla descrizione della intercettazione ambientale del 16 novembre 2005 tra IO De ER e il figlio IA in cui si afferma "...non si muove una foglia se prima non lo sa
LE...LE comanda veramente...LE fa tremare EZ AP ...no, ogni cosa che si fa, si fa sempre capo a lui ...lo deve sapere sempre lui, perché se non lo sa lui e lo viene a sapere lui, sono cazzi amari".
Resta da dire delle deduzioni della difesa secondo le quali il Tribunale del riesame, per corroborare il quadro indiziario in ordine al reato associativo, avrebbe violato il principio della reformatio in peius, in quanto avrebbe utilizzato elementi fattuali e di diritto raccolti da uno dei reati-fine (sub capo 30) per il quale il G.i.p. aveva ritenuto la mancanza della gravità indiziaria in capo al SE, rigettando la richiesta di ordinanza cautelare. Anche tale deduzione, peraltro, è infondata.
Anzitutto va osservato che gli argomenti di fatto e di diritto valorizzati dal Collegio desunti dal reato di cui al capo 30) per confermare l'esistenza della gravità indiziaria in ordine alla posizione del SE relativamente al reato associativo non sarebbero che elementi probatori ulteriori rispetto a un quadro di indizi - per le ragioni anzidette - già completo.
In secondo luogo, va ricordato l'approdo decisorio cui questa Corte è pervenuta in una fattispecie analoga (reato associativo di tipo mafioso) in cui si è ritenuto che la insufficienza di un elemento indiziario ai fini della contestazione, in sede cautelare, di un reato-fine, non preclude la possibilità di utilizzazione di tale elemento per valutario quale grave indizio con riferimento al reato associativo, nel senso di ritenerlo capace di dare conto del coinvolgimento del soggetto indagato in un determinato contesto ambientale idoneo a dimostrare il suo apporto alla vita dell'associazione (Sez. 4, Sentenza n. 1956 del 01/08/1996 Cc. - dep. 12/10/1996, De Stefano, Rv. 205939).
Infine, e per venire alla fattispecie di cui al presente procedimento, va ricordato che il riesame avverso provvedimenti emessi dal G.i.p. in tema di applicazione di misure cautelari reali o personali è un mezzo d'impugnazione del tutto atipico avendo, eccezionalmente, natura interamente devolutiva. Con la conseguenza non solo che l'indagato può proprio senza addurre alcuna specifica doglianza relativamente al provvedimento del giudice che ha applicato la misura, ma anche con l'ulteriore conseguenza che il giudice del riesame, proprio per la mancanza di uno specifico devolutum, ha lo stesso potere di cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato. Nessuna censura può quindi muoversi nei confronti del provvedimento del Tribunale del riesame che pervenga a utilizzare il materiale investigativo raccolto (nel caso ritenuto inidoneo dal primo giudice a concretizzare i gravi indizi di colpevolezza in ordine a un addebito ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) per trame valutazioni in fatto o in diritto diverse da quella del primo giudice, idonee a dar corpo (o contribuire a dar corpo) alla provvista indiziaria relativamente ad altro reato pure contestato nella rubrica provvisoria (nel caso ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) (v. Sez. 3, Sentenza n. 2427 del 16/11/1993 Cc. - dep.
25/01/1994, Bonelli, Rv. 197059, in una fattispecie in cui il reato ritenuto dal Tribunale non era stato neppure originariamente contestato). Tale corollario è ben compatibile con quanto stabilito dall'art. 309 c.p.p., comma 9 in tema di poteri cognitivi del Tribunale del riesame e in particolare con la formulazione dell'ultimo periodo del comma in esame in forza del quale il Collegio può confermare il provvedimento impugnato "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" senza contravvenire, in tale situazione, al divieto di reformatio in peius. In sostanza, il Collegio, al di là delle espressioni adottate, non ha apportato alcuna modifica della rubrica provvisoria ritenendola comprensiva anche del reato-fine di cui al capo 30), ma si è limitato, nel legittimo esercizio dei suoi poteri, a valutare gli elementi di fatto già posti in modo certo e oggettivo a base dell'episodio criminoso di cui al capo 30) della rubrica utilizzandoli come elementi da aggiungere agli altri, già esistenti, per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del SE al reato associativo di cui al capo 2).
Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009