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24 ottobre 1989
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15 febbraio 1991
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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 169. Notificazioni all'imputato all'estero (( 1. Quando l'autorita' giudiziaria non puo' procedere alla notificazione con modalita' telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorita' che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui e' stato commesso, nonche' l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. )) 2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilita' emesso a norma dell'articolo 159.
3. L'invito previsto dal comma 1 e' redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta all'estero.
3. L'invito previsto dal comma 1 e' redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta all'estero.
Commentari • 73
- 1. Cassazione penale n. 5323/1997https://www.brocardi.it/ · 220.66144
(massima n. 1) L'art. 169 c.p.p., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data la notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso; […]
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Giurisprudenza • 430
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2024, n. 7685Provvedimento: […] non vi sarebbe dunque prova né della presenza del BE AN presso quell'indirizzo, né della consegna a mani dello stesso del plico contenente l'invito ad eleggere domicilio ex art. 169 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, e vizio della motivazione con riferimento alla violazione dell'art. 169 comma 3 cod. proc. pen. e relativa nullità per omessa traduzione in lingua araba dell'invito all'imputato ad eleggere domicilio, violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. 2.3. […]Leggi di più...
- nullità notificazioni·
- irreperibilità imputato·
- elezione di domicilio·
- diritto al contraddittorio·
- prova di ricezione·
- diritto di difesa·
- art. 169 cod. proc. pen.·
- notifica all'estero