Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
L'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell'interessato, dell'assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili.
Commentario • 1
- 1. Art. 600 - Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civilihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2009, n. 48115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48115 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - ORDINANZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 1422
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 25034/2009
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sull'istanza ex art. 612 c.p.p. proposto da:
1) IO RI N. IL 09/05/1941;
2) IO IO N. IL 07/04/1968;
avverso il provvedimento n. 23254/2009 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 26/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. F. Bua.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - La Corte di appello di Ancona, prosciogliendo per prescrizione dall'imputazione di lesioni personali aggravate CI BR e CI AN, che erano stati assolti in primo grado, li ha condannati al risarcimento dei danni cagionati all'offesa, costituita P.C., RI LA, liquidati equitativamente in Euro 3.000,00, oltre le spese di costituzione e rappresentanza liquidate in Euro 1.000,00, per il primo grado e Euro 900 per quello di appello. Ricorrendo contro la sentenza, per vizio di motivazione e violazione di legge, con specifico motivo agli effetti civili, il difensore comune rappresenta che è stata richiesta in pagamento nell'atto di precetto la somma elevata di oltre Euro 7.000,00. Spiega che è particolarmente onerosa, se commisurata al patrimonio complessivo ed allo stato di salute (colpita da ictus) della moglie del primo e madre del secondo, che vivono tutti di umili lavori agricoli e con la pensione mensile di Euro 400 di CI BR. Analogamente la creditrice percepisce una modesta pensione sociale, e vi è pregiudizio d'insolvenza con irreparabile danno, in caso di reintegrazione. Pertanto chiede la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ai sensi dell'art. 612 c.p.p.. Il P.G. ha espresso parere contrario, perché non si ravvisa il grave ed irreparabile danno, che può derivare dall'esecuzione della condanna civile, trattandosi di una somma non elevata.
2 - L'istanza di sospensione è ammessa da parte della giurisprudenza anche nel caso che l'esecuzione concerna una somma di denaro (cfr. Cass., n. 2992/06 e n. 6555/04). Ma va respinta in tal caso, se non è dimostrata la sua assoluta necessità per bisogni essenziali, la cui soddisfazione non sia altrimenti assicurabile (v. in particolare Cass., Sez. IV, n. 1813/06 - rv. 233180). All'uopo va sorretta con allegazioni idonee a dimostrare il pericolo di danno grave ed irreparabile, nel caso di esecuzione, cui segua l'assoluzione dell'istante. Pertanto non è risolutivo il mero asserto di indisponibilità della somma, men che quello di modesta disponibilità economica della parte civile.
P.Q.M.
rigetta l'istanza.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009