Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2005, n. 15255
CASS
Sentenza 15 marzo 2005

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In tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto. (Nella specie si trattava di una relazione di servizio redatta da due vigili urbani, i quali, in risposta ad una specifica richiesta di informazioni proveniente dall'amministrazione di appartenenza, avevano attestato senza compiere i dovuti accertamenti che gli autocarri, addetti alla rimozione delle auto in sosta vietata, non avevano arrecato danni alle griglie del passaggio pedonale di un condominio che chiedeva il risarcimento).

Commentario1

  • 1Registrazione delle indagini difensive esclude il reato (Cass. 30353716)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2005, n. 15255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15255
Data del deposito : 15 marzo 2005

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