Sentenza 15 marzo 2005
Massime • 1
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto. (Nella specie si trattava di una relazione di servizio redatta da due vigili urbani, i quali, in risposta ad una specifica richiesta di informazioni proveniente dall'amministrazione di appartenenza, avevano attestato senza compiere i dovuti accertamenti che gli autocarri, addetti alla rimozione delle auto in sosta vietata, non avevano arrecato danni alle griglie del passaggio pedonale di un condominio che chiedeva il risarcimento).
Commentario • 1
- 1. Registrazione delle indagini difensive esclude il reato (Cass. 30353716)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2005, n. 15255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15255 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 15/03/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 602
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 17876/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AN, n. a Bari l'11 giugno 1942;
LI RD, n. a Rivoli l'11 aprile 1956;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata l'8 marzo 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. IACOVIELLO AN Mauro che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dei vigili urbani AN IG e RD AL in ordine al delitto di falso ideologico in una relazione di servizio nella quale, rispondendo a una specifica richiesta di informazioni proveniente dall'amministrazione, i due imputati avevano attestato che gli autocarri addetti alla rimozione per conto del comune di Rivoli delle auto in sosta vietata non avevano in realtà arrecato alcun danno alle griglie del passaggio pedonale del condominio Tevere, che per tali presunti danni pretendeva di essere risarcito. Ricorrono per Cassazione gli imputati e deducono violazione di legge e vizio di motivazione. Ribadiscono di avere redatto la relazione, sulla base del ricordo e senza avere compiuto alcuno specifico accertamento, in perfetta buona fede. Sicché non possono essere dichiarati colpevoli di falso, perché la loro condotta fu determinata da mera negligenza e superficialità, mentre il falso richieste una colpevolezza dolosa. Il ricorso è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che "in tema di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto ne' l'animus nocendi ne' 1'animus decipiendi, in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno" (Cass., sez. 5^, 20 gennaio 2004, Attinà, m. 228084). Vero è che, pur essendo richiesto il solo dolo generico, "deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa" (Cass., sez. 5^, 18 maggio 2004, Belluomo, m. 228711). Ma, come risulta dallo stesso ricorso, nel caso in esame la falsità della relazione di servizio redatta da AN IG e RD AL non derivò da un errore incolpevole dei due imputati, bensì dalla loro consapevole esclusione di un danno la cui effettiva esistenza non avevano mai verificato. E quindi non può non considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005