Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di notificazione all'imputato, eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia a persona convivente, l'omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell'atto, non rende invalida la notificazione, perché l'attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza, e perché l'indicazione di un'età maggiore dei quattordici anni fa ritenere "in re ipsa" la capacità di intendere e di volere dal momento che la legge non impone all'ufficiale giudiziario il compimento di particolari indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2005, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/12/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1364
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 025590/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI LI QU N. IL 25/12/1956;
avverso SENTENZA del 22/04/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 aprile 2003, la Corte d'Appello di Napoli, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di S. Maria C. V., sezione distaccata di Piedimonte Matese, con la quale Di IO LE era stato condannato, ritenuta l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., alla pena di dieci mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa, perché dichiarato colpevole di ricettazione di due ciclomotori Vesta provento di furto, fatto del 7/11/1998. La Corte territoriale riteneva infondata l'eccezione di nullità del decreto di citazione perché la data di comparizione, ancorché scritta a penna, era leggibile (8/06/2001 e non 8/06/2011, come sostenuto dal ricorrente) e la persona alla quale era stata consegnata era stata indicata compiutamente, con nome cognome, rapporto di convivenza e di parentela e idoneità.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la correzione a penna della data, per la parte relativa all'anno, riguarda solo il numero finale, ma tanto vale solo a indicare il 2011 anziché il 2012. Quanto alla individuazione del consegnatario, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, quel che manca nella relata di notifica è proprio l'indicazione della capacità e della convivenza. Comunque il decreto di citazione è nullo per carenza della forma: la data è posta dopo il nome del Dr. D'Alessio, Pubblico Ministero, quasi ad indicarlo quale giudice monocratico dinanzi al quale comparire. Nel secondo foglio, dove è la richiesta di emissione del decreto, il giudice monocratico fa riferimento a data ed ora "di seguito indicati", mentre la data è riportata in prima pagina. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Relativamente all'eccezione di nullità attinente la comprensibilità della data dell'udienza di comparizione, si osserva che la verifica sugli atti (doverosa anche in questa sede in quanto la questione attiene a vizio in procedendo) consente di accertare che la parte relativa all'anno non si presta all'equivoco denunciato. Il secondo zero della cifra relativa all'anno (2002) è schiacciato in modo da chiudere completamente l'occhiello interno. Ma questo non impedisce di comprendere compiutamente il dato numerico, anche perché l'eventuale incertezza è superabile con un minimo di diligenza, per la evidente impossibilità che la convocazione fosse per un'udienza di dieci anni successiva alla data di notificazione. La macroscopicità dell'eventuale errore sarebbe comunque talmente evidente da renderlo inidoneo ad ingenerare equivoco sulla data di effettiva comparizione (cfr. Cass. Sez. 1^, 25/02-16/04/94 n. 4437;
Cass. Sez. 3^, 4/10/1983-11/01/1984 n. 180).
2. Quanto all'asserita mancata indicazione della capacità e della convivenza del consegnatario, dalla relazione di notifica risulta che si è dato atto del rapporto di parentela della persona consegnataria (figlia del destinatario).
Ai fini della validità della notificazione non è necessaria la stabilità della convivenza da parte del familiare, materiale prenditore dell'atto, e neanche che quest'ultimo risulti anagraficamente registrato tra i componenti della famiglia;
Nè, tanto meno, è necessaria la indicazione del rapporto di convivenza sempre che la notificazione suddetta venga eseguita nella casa di abitazione del destinatario e il familiare ne sia uno stretto congiunto. (Cass. Sez. 3^ sent. N. 0 7822 del 17/06/1985-04/09/1985;
Cass. Sez. 3^ sent. N. 0 1689 del 16/11/1983-24/02/1984). In tema di validità della notificazione, qualora la consegna della copia sia effettuata a mani di persona indicata con la specificazione del rapporto di parentela, non è necessario che la relata rechi la indicazione delle generalità della suddetta, la cui capacità si presume sino a prova del contrario, dal momento che sia l'art 157 c.p.p., che la L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 7 nel negare all'ufficiale giudiziario ed all'agente postale la possibilità di eseguire notifica tramite consegna dell'atto a minore degli anni quattordici, ovvero a persona in stato di manifesta incapacità di intendere e volere, non impongono il compimento di particolari indagini per accertare la capacità del consegnatario. (Cass. Sez. 5^, sent. N. 0 1739 del 19/04-18/05/1999). Nel caso comunque, l'indicazione della data di nascita e del rapporto di parentela, suppliscono l'eventuale mancanza dei termini rituali, perché la capacità di persona maggiore dei quattordici anni è in re ipsa (presunta per legge stante la previsione dell'art. 157 c.p.p., comma 4) e il rapporto di convivenza è ricavabile dalla stretta parentela.
3. L'ultima doglianza, che attiene a critiche sull'uso della modulistica adottata dall'ufficio, è mossa tardivamente, vertendosi eventualmente in tema di nullità relativa ex art. 181 c.p.p.. 4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006