Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2009, n. 40496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40496 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 21/05/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1026
Dott. FAZIO Anna M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 2056/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 03/07/2006 dalla Corte di Appello di SI;
letti il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza del 12.6.2001 il Tribunale di SI ha dichiarato IU SI colpevole del delitto di calunnia in danno dell'avv. Giuseppe RO falsamente incolpato del reato di infedele patrocinio e, per l'effetto, concesse generiche circostanze attenuanti, lo ha condannato con i doppi benefici di legge alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed al separato risarcimento dei danni in favore della persona offesa RO, costituitasi parte civile.
La regiudicanda è integrata da un esposto del 3.4.1997 inviato dal SI alla Procura della Repubblica del capoluogo peloritano ed al locale consiglio dell'ordine forense e da un successivo esposto- missiva del 22.4.1997 dello stesso SI inviato alla Procura della Repubblica. Atti con cui l'imputato si è doluto della condotta processuale ed extraprocessuale dell'avv. RO quale suo difensore fiduciario in un procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di tentata estorsione in pregiudizio di tali IA NN e OR LO, ai quali egli avrebbe richiesto con minacce la restituzione della somma di L. 220 milioni oggetto di asserita truffa consumata dai due ai danni della sorella IA SI per l'acquisto di un immobile. Nei due esposti a sua firma il SI ha focalizzato le accuse all'avv. RO su due specifici comportamenti (fatti storici) del legale. Da un lato costui si sarebbe astenuto dal depositare al pubblico ministero gli atti fornitigli da esso SI a dimostrazione della truffa patita dalla sorella, sì che all'udienza preliminare il p.m. chiedeva e otteneva il suo rinvio a giudizio per tentata estorsione, giudicando il procedente g.i.p. tardiva la richiesta di produzione documentale dell'avv. RO. D'altro lato al termine dell'udienza, cui non aveva partecipato lo IA in veste di persona offesa, egli aveva modo di notare, pedinando il legale, che lo stesso si incontrava nell'atrio del palazzo di giustizia con lo IA,
tranquillizzandolo ed informandolo dell'avvenuto rinvio a giudizio del SI. All'esito di estesa istruttoria dibattimentale il Tribunale, premesso che gli esposti contro l'avv. RO sono stati archiviati per infondatezza della notizia di reato di cui all'art.380 c.p. (provvedimento g.i.p. del 17.12.1997), è pervenuto in base alla disamina di tutte le emergenze processuali alla conclusione della falsità dei due fatti narrati dal SI. Nel corso dell'udienza preliminare svoltasi il 7.2.1997 nel procedimento contro il SI l'avv. RO, preceduto dal p.m. che senza fare la relazione sui fatti aveva subito invocato il rinvio a giudizio del SI, aveva chiesto di produrre documenti, ma vedeva respingersi la richiesta dal g.u.p. per ritenuta tardività della stessa. L'episodio determinava la vivace reazione dell'avv. RO, tanto che ne nasceva un "battibecco" con lo stesso giudice, prontamente sedato dall'intervento conciliativo di altro avvocato presente, l'avv. Laura Autru Ryolo (l'episodio è oggetto di specifiche testimonianze dell'avv. Autru Ryolo e dello stesso g.u.p. dott. Maurizio Salamone). Di tal che nella condotta processuale dell'avv. RO non è ravvisabile alcuna omissione o negligenza difensiva, dovendosi senz'altro rimettere all'autonomo vaglio del legale la decisione su modi e tempi per produrre documenti difensivi (l'avv. RO ha sostenuto di aver deciso insieme al SI di depositare i documenti all'udienza preliminare per evitare una loro previa conoscenza da parte dello IA e dell'altra persona offesa). Quanto all'ipotizzato incontro tra l'avv. RO e lo IA, il Tribunale ne ha estesamente argomentato, oltre alla implausibilità (lo IA non è presente all'udienza preliminare), la materiale impossibilità e - dunque - la falsità dell'episodio riferito in esposto dal SI alla luce delle patenti contraddizioni rilevate nel racconto dello stesso SI e della sorella IA, smentito del resto dalle aporie che avvolgono il presunto "pedinamento" svolto dall'imputato. Su tali basi il Tribunale ha condotto la complementare indagine sul dolo del contestato reato di calunnia, affrontando il tema dell'eventuale erroneo (ed incolpevole) convincimento della giustezza delle proprie accuse da parte del SI, ed ha escluso siffatta situazione soggettiva, atteso che il SI non si è limitato a censurare impropriamente il contegno processuale del suo difensore (udienza preliminare del 7.2.1997), ma ha corroborato il suo assunto accusatorio con l'aggiunta di particolari, quali quelli relativi al successivo incontro dell'avv. RO con la controparte IA, palesemente evocativi di una volontà collusiva del legale in danno del proprio assistito (secondo esposto del 22.4.1997). 2.- La sentenza del Tribunale è stata appellata dal SI. Con la decisione del 3.7.2006 indicata in epigrafe la Corte di Appello di SI ha confermato l'impianto ricostruttivo e valutativo dei fatti enunciato nella sentenza di primo grado, giudicando privi di fondamento i rilievi critici dell'appellante anche con riguardo ai presupposti formali e sostanziali del reato di calunnia, che per l'appellante non ricorrerebbero nel caso con peculiare riguardo all'elemento soggettivo del reato in ragione dei semplici "sospetti sul corretto operato dell'avv. RO che egli avrebbe coltivato a fronte della piena convinzione dell'ingiustizia subita con il suo rinvio a giudizio, considerandosi in realtà (in uno con la sorella) vittima dell'illecita attività truffaldina delle due persone offese. Verità ristabilita dagli esiti pienamente liberatori del processo per tentata estorsione svoltosi nei suoi confronti (reato derubricato in primo grado in quello di tentata violenza privata, dichiarato insussistente in secondo grado).
3.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore IU SI, formulando le censure di violazione di legge e di carenza e illogicità di motivazione di seguito riassunte.
1. Violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p. e difetto di motivazione. La Corte territoriale non si è pronunciata sull'istanza di parziale riapertura dell'istruttoria integrata dalla testimonianza dell'avv. Adriana La Manna (che, a detta del RO, lo avrebbe contattato per riferirgli l'intenzione del SI di "chiudere la questione" e di voler rimettere la "querela per il denunziato reato di infedele patrocinio": la circostanza non sarebbe vera e rappresenterebbe un tentativo del RO di "vulnerare la difesa e la credibilità del SI") e dal duplice confronto tra il SI e il RO e tra il RO e lo IA;
incombenti istruttori potenzialmente "decisivi" per ricostruire correttamente gli eventi narrati negli esposti dell'imputato ed incriminati per calunnia.
2. Violazione dell'art. 368 c.p. e carenza ed illogicità della motivazione. La censura è sviluppata e articolata lungo concomitanti e sovrapposti profili che in ultima analisi conducono all'esclusione del contestato reato di calunnia o, in ogni caso, della volontà consapevolmente calunniatrice (dolo) del SI:
- la Corte di Appello non ha operato una esaustiva rilettura del susseguirsi degli accadimenti connessi al processo per tentata estorsione contro l'odierno imputato, in allora difeso dall'av. RO, non prendendo in debita considerazione il fatto che il SI è stato mandato assolto con ampia formula liberatoria dal reato ascrittogli, la qual cosa offre riscontro della ragionevole convinzione (erronea o meno che fosse) dell'imputato di non essere stato accortamente difeso dal RO;
- nessuna sentenza irrevocabile ha sancito l'insussistenza del reato di infedele patrocinio riferibile all'avv. RO e - per ciò stesso - della speculare sussistenza del reato di calunnia in suo danno, tanto più che la non irragionevolezza delle prospettazioni del SI nei confronti dell'avv. RO (con i due esposti) deve considerarsi avvalorata dal fatto che l'archiviazione degli atti riguardanti il RO per il prefigurato reato di infedele patrocinio è intervenuta dopo la riapertura delle indagini da parte del p.m. sollecitate dal SI a fronte di una prima iniziale archiviazione degli atti;
per altro il SI aveva motivo per non essere convinto dell'innocenza del RO, al quale aveva consegnato i documenti la cui produzione è stata respinta dal giudice all'udienza preliminare del 7.2.1997 ben prima di tale udienza sì che gli stessi avrebbero potuto e dovuto essere prodotti precedentemente al pubblico ministero;
- i giudici di appello, pedissequamente seguendo la sentenza di primo grado, hanno inteso valorizzare - a supposta dimostrazione del dolo di calunnia connotante la condotta accusatoria dell'imputato - il secondo esposto in cui si riferiscono gli osservati incontro e dialogo tra l'avv. RO e NN IA, sebbene non siano state raggiunte convincenti prove della ritenuta inesistenza o falsità dell'episodio ed in ogni caso essendosi il SI indotto a riferire tale episodio con il secondo esposto perché da terzi "consigliato che anche di quest'ultimo evento, sebbene apparentemente ininfluente, trattandosi della mera informazione del rinvio a giudizio del SI in ipotesi resa dall'avv. RO allo IA, ndr, era opportuno informare l'autorità per le consequenziali valutazioni";
- i giudici di secondo grado hanno omesso di soffermarsi sulle contraddizioni emergenti tra le rispettive dichiarazioni del RO e dello IA in merito alla loro possibile conoscenza e di riflettere sul dato per cui il SI si è limitato nei suoi esposti a riferire "fatti per i quali chiedeva che fosse fatta piena luce" e non decisivi per l'ipotesi di infedele patrocinio, esternando soltanto dei "sospetti" verso l'avv. RO per "comportamenti che, se veri, sarebbero stati discutibili sul piano deontologico ma penalmente insignificanti".
Con memoria depositata per l'odierna udienza il difensore del SI ha ribadito le ragioni delineate a sostegno dell'impugnazione ed in particolare ha formulato una subordinata richiesta volta alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, dovendosi fare applicazione del novellato art. 157 c.p. (L. n. 251 del 2005, art. 6), che prevede più brevi termini di prescrizione per il reato di cui all'art. 368 c.p.. 3.- Il ricorso di IU SI deve essere rigettato per l'infondatezza dei motivi di censura delineati a suo sostegno, che in più casi lambiscono profili di inammissibilità, laddove riproducono argomentazioni già esposte con i motivi di appello (e financo davanti al Tribunale) ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale ovvero rinviano ad una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali imperniata su una alternativa valutazione delle fonti di prova, rivisitazione senz'altro improponibile nell'odierna sede di legittimità a fronte della linearità e della logicità che caratterizzano l'impugnata decisione confermativa della colpevolezza dell'imputato per il reato di calunnia attribuitogli.
A. Mettendo da canto la surrettizia introduzione di un non esperibile nuovo giudizio di fatto sulle vicende che sostanziano la regiudicanda, le cui tracce si insinuano nei motivi di doglianza per asserita carenza motivazionale della decisione, è agevole osservare che i giudici di secondo grado hanno compiuto una autonoma e penetrante valutazione delle emergenze processuali, ineccepibilmente giungendo a ritenere non soltanto ampiamente provata la falsità dei fatti e contegni dell'avv. RO esposti dal SI (l'intempestiva produzione documentale rimproverata al legale;
l'incontro dello stesso con la controparte), ma soprattutto univocamente provata la volontà calunniatrice dell'imputato, al di fuori di qualsiasi travisamento delle fonti conoscitive ovvero di loro pretermesso esame paventati con il ricorso. La sentenza impugnata ha compiuto coerente applicazione dei canoni di valutazione della prova fissati dall'art. 192 c.p.p., attraverso un tracciato espositivo che pone in chiaro la coerenza e il rigore logico del processo di formazione del convincimento sulla colpevolezza dell'imputato. Segnatamente le due conformi sentenze rimarcano - ad onta della carenza di motivazione allegata dal ricorrente - l'irrilevanza sul piano dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni testimoniali o delle addotte contraddizioni in esse ravvisabili che avvalorerebbero la tesi difensiva dell'imputato e che, a ben considerare, si riducono alla sola versione dei fatti offerta dallo stesso imputato con specifico riferimento all'assenza nel suo contegno del dolo di calunnia.
B. Infondato è il rilievo connesso all'avvenuta assoluzione del SI dal reato di tentata estorsione per cui egli è stato rinviato a giudizio. Giustamente la Corte di Appello ha preso atto dell'emergenza ma non la assume incidente sull'opera di ricostruzione, sul piano oggettivo e in special modo soggettivo, della incriminata condotta di calunnia dell'imputato, non potendo un accadimento, in sè neutro ed estraneo allo spettro indiziario del presente processo, quale l'assoluzione del SI nel diverso processo svoltosi nei suoi confronti, possedere postumi effetti ricostruttivi del mentale atteggiamento dell'imputato allorché ha presentato i due esposti mendaci contro l'avv. RO, in un contesto rispetto al quale la sopravvenuta assoluzione del SI diviene un posfatto non rilevante sotto il profilo della sequenzialità logica della ricostruzione del contegno accusatorio del prevenuto nei riguardi dell'avv. RO.
C. Analogamente priva di giuridico pregio è l'evenienza relativa alla mancanza di una sentenza definitiva che escluda profili di infedele patrocinio, reali o supposti, nella condotta processuale dell'avv. RO censurata dal denunciante-esponente SI, dal che dovrebbe desumersi il difetto di connotati di calunniosità nei fatti narrati dal prevenuto. Si tratta di una fuorviante ed erronea interpretazione delle componenti strutturali della fattispecie criminosa della calunnia. Se è indubbio, infatti, che l'innocenza dell'incolpato scaturente dalla falsità/non veridicità delle incolpazioni costituisce un presupposto del reato di calunnia (che deve essere conosciuto e accettato dal falso denunciante), rappresentandone un pregiudiziale antecedente, è altrettanto indiscutibile che detta pregiudizialità, che afferisce sul piano logico al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia, non richiede in alcun modo sul piano processuale un previo accertamento giudiziale nei confronti del calunniato per verificare la consistenza o non dell'accusa formulata dal calunniatore. Ciò che è necessario e sufficiente è che l'accusa, dimostrata falsa nei suoi referenti fattuali, si riveli idonea alla potenziale apertura di un procedimento penale per verificare i fatti denunciati. Ciò è esattamente quel che si è verificato sul piano storico nell'odierno processo, atteso che - come rammenta, sia pur in una incongrua prospettiva liberatoria, lo stesso ricorrente - l'ipotesi accusatoria di infedele patrocinio ascritta all'avv. RO è stata valutata destituita di fondamento (archiviazione) all'esito di attività accertatrice del pubblico ministero. Il ricorrente trascura di considerare che il giudizio sul reato di calunnia è del tutto autonomo da quello relativo al reato ascritto all'accusato, tant'è che la sentenza, anche irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei riguardi dell'incolpato, non fa stato alcuno nel processo contro il calunniatore, nel quale è consentita al giudice - del resto - la rivalutazione dei fatti già formanti oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato allo scopo di accertare, appunto, la falsità o non della notitia criminis propalata dal presunto calunniatore.
D. Del tutto corretta, sul piano dell'adeguata applicazione dei canoni di valutazione probatoria dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, è l'analisi svolta dalla decisione impugnata, quando - evidenziata l'apprezzabilità anche penale e non soltanto deontologica - delle critiche rivolte dai due esposti dell'imputato all'operato professionale del RO - trae decisiva conferma della volontà calunniatrice del prevenuto dai contenuti narrativi del secondo esposto, con il quale, allegandosi l'avvenuto incontro subito dopo l'udienza in cui il SI è stato rinviato a giudizio tra l'avv. RO e il denunciante IA e soprattutto la compiaciuta informazione che il legale darebbe allo IA del rinvio a giudizio del suo contraddittore, altro non si fa che configurare una vera e propria situazione collusoria tra il legale e lo IA in palese danno reale e difensivo del patrocinato dell'avv. RO, vale a dire un comportamento per intero sussumibile nella fattispecie dell'infedele patrocinio. Laonde razionale e, quindi, non scrutinabile in questa sede (nell'irrilevanza delle osservazioni in fatto svolte dal ricorrente) è il rilievo dei giudici di appello nel sottolineare, per un verso, l'incongruenza della denuncia di tale contegno soltanto con la seconda denuncia od esposto, lasciando senza seria spiegazione la causa dell'omesso richiamo dell'episodio, di cui non sfugge la gravità al SI, nel primo esposto. Ciò che altrettanto razionalmente consente alla Corte di Appello, anche con il conforto delle anomalie spazio-temporali e modali e delle contraddizioni testimoniali già segnalate dalla sentenza di primo grado sul pedinamento del RO ad opera del SI e sull'incontro RO-IA cui l'imputato avrebbe assistito, di qualificare l'episodio stesso come una "integrale postuma invenzione accusatoria" del SI medesimo. Per altro verso l'ulteriore corollario offerto dall'avvenuto oggettivo pagamento della parcella dell'avv. RO da parte del SI lo stesso giorno 7.2.1997, poco dopo essersi sincerato della sua "infedeltà", è elemento che la Corte di Appello designa come additivo indice della dedotta "invenzione" dell'episodio. Il ricorrente offre, invece, dell'episodio una lettura o interpretazione di segno diametralmente opposto, perché esso attesterebbe la radicale interruzione di ogni rapporto con il RO proprio in conseguenza del suo censurabile contegno. Anche in questo caso il rilievo si rende inapprezzabile in questa sede, perché - nella sua esclusiva connotazione di argomento di fatto - non infirma la logicità dell'assunto valutativo della Corte di Appello (se SI fosse stato davvero convinto di una mancata o errata difesa esercitata dall'avv. RO, non trova spiegazione l'immediata e non meritata remunerazione professionale del legale senza che l'imputato abbia rivolto alcuna diretta rimostranza al RO, che denuncia soltanto a due mesi di distanza dai fatti in parola).
E. L'infondatezza del primo motivo di ricorso, inerente alla violazione dell'art. 603 c.p.p. per l'omesso accoglimento dell'istanza di parziale riapertura dell'istruttoria, emerge (fino a sconfinare nell'evidenza) dalla stessa prospettazione della richiesta di integrazione probatoria avanzata alla Corte di Appello di SI (motivi di appello) con riferimento alla carente o confusa enunciazione della "decisività" delle assumende nuove prove. Non risponde al vero che i giudici di appello non abbiano espresso il proprio pensiero sulla eventuale applicazione dell'istituto processuale disciplinato dall'art. 603 c.p.p., comma 1. La sentenza osserva, infatti, come in ordine alla conclamata sussistenza degli elementi confermativi della calunnia, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, "i nuovi incombenti richiesti dalla difesa" non possano fornire alcun serio apporto conoscitivo o diversamente valutativo. Per vero il motivo di ricorso non chiarisce su quali particolari e concreti dati si focalizzi ex adverso la reale e attuale rilevanza (decisività ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d, in rel. art. 603 c.p.p.) dell'oggetto della rinnovazione istruttoria. La censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della non ammissione della prova ex art. 603 c.p.p., in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione correlata al materiale probatorio raccolto e apprezzato. E l'impugnata sentenza di appello motiva difesamente le ragioni della raggiunta completezza dell'indagine probatoria. Del resto non è superfluo rammentare che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, 18.12.2006 n. 5782, Gagliano, rv. 236064). Ciò che è quanto deve constatarsi alla luce del testo dell'impugnata sentenza della Corte d'Appello di SI.
F. Manifestamente infondato è l'ultimo enunciato del ricorrente (memoria difensiva 21.5.2009), con il quale si sollecita - in via meramente subordinata - la declaratoria di estinzione del reato ascritto al SI per sopravvenuta prescrizione in virtù dell'applicazione del disposto dell'art. 157 c.p. nel più favorevole nuovo testo, indicativo di meno lunghi termini prescrizionali, introdotto con L. n. 251 del 2005. L'assunto è erroneo. Il reato di calunnia per cui è stato condannato SI IU è ben lungi dall'essere prescritto, poiché il relativo termine deve computarsi alla stregua della previgente disciplina ed è pari a complessivi quindici anni (destinato a spirare il 3.4.2012). Nel caso di specie trova applicazione, infatti, il combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., nei rispettivi testi anteriori alle modifiche della disciplina della prescrizione introdotte dalla L. 251 del 2005. Normativa previgente applicabile al caso, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 393/06 (sull'interpretazione della disposizione transitoria espressa dalla L. n. 251 del 2005, art. 10), atteso che la sentenza di primo grado è stata emessa il 12.6.2001, cioè ben prima dell'8.12.2005, data di entrata in vigore della novellata regolamentazione.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna di SI alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2009