Sentenza 2 novembre 2004
Massime • 1
In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi trova il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali, i motivi aggiunti, devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti. Sono pertanto ammissibili motivi nuovi con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 31468 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31468 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: LA POSTA LUCIA SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: DI SILVIO COSTANTINO N. IL 13/10/1982 inoltre: DI SILVIO COSTANTINO N. IL 13/10/1982 avverso la sentenza n. 30/2011 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 26/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. CeUgivfoto che ha concluso per Ar rs+4, 1,1 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2004, n. 46950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46950 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 02/11/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1172
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 018882/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SISIC EMIR N. IL 17/03/1963;
avverso SENTENZA del 17/02/2004 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito i difensore Avv. Francesco Fabio D'Uno e Augusto Sinagra. OSSERVA
Con sentenza del 20.5.2003 - resa nelle forme del rito abbreviato - il g.u.p. del tribunale di Roma dichiarava il IC colpevole di concorso nel delitti di omicidio plurimo pluriaggravato, consumato e tentato, nonché di disastro aviatorio aggravato, consumato e tentato;
ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena dell'ergastolo, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato, la corte d'assise d'appello di Roma - colla sentenza oggi esaminata - esclusa l'aggravante della premeditazione e concesse attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti residue, rideterminava la pena, in ordine ai delitti di omicidio e disastro aviatorio consumati, in quindici anni di reclusione;
assolveva il IC dalle imputazioni di omicidio e disastro aviatorio tentati per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.. Il 7.1.1992 due elicotteri dell'Esercito italiano, in servizio presso la Missione di monitoraggio della Comunità europea (intervenuta nella nota gravissima crisi della Federazione jugoslava) decollarono, con a bordo militari e personale diplomatico, dall'aeroporto ungherese di Kaposvar, con direzione Zagabria;
il volo, da accertamenti di seguito svolti, non era autorizzato all'ingresso nei territori della Federazione e i piloti erano stati solo invitati, dal Centro di informazione aerea di Budapest, a contattare il Controllo voli di Zagabria, come in effetti venne, ma vanamente, ai fini che qui rilevano, fatto. In conseguenza dell'ingresso dei due velivoli nello spazio aereo jugoslavo, venne fatto levare in volo, dalla base aerea di Bihac, sotto controllo jugoslavo, un caccia Mig 21, pilotato dal IC.
Osservava la corte territoriale che mancava la prova che, in tale momento, chi aveva ordinato il decollo del caccia e chi lo pilotava, sapessero che i due elicotteri appartenevano alla Missione di monitoraggio della Comunità europea;
ne' v'era alcun dato informativo circa scopi ulteriori del volo, eventualmente tesi ad accertare la presenza di fosse comuni o tracce di eccidi ai danni della popolazione croata, da parte jugoslava. Era certa invece la confusione e la carenza informativa sulla missione dei due elicotteri, tanto che i vari centri di controllo si scambiavano richieste e risposte non chiarificatrici al riguardo. Comunque, emergeva dagli atti che, allorquando il IC ebbe avvistato gli elicotteri, ne informò il Centro operativo dal quale dipendeva, ottenendone l'ordine di abbattimento.
L'imputato aveva sostenuto di essersi attenuto alle cosiddette "regole d'ingaggio", le quali prevedevano che l'attacco dovesse essere preceduto da colpi del cannoncino di bordo, a scopo intimidatorio, tendenti cioè a far invertire la rotta o a far atterrare i velivoli intercettati, e seguito dall'abbattimento solo se i segnali di intimidazione non avessero avuto effetto. La tesi difensiva non era accoglibile: posto che uno degli elicotteri venne effettivamente colpito ed esplose in volo - colla morte dell'intero equipaggio di cinque persone - quello dell'elicottero non colpito aveva riferito che l'abbattimento era stato preceduto da un forte rumore e poi da una serie di raffiche a mitraglia, che però avevano mancato entrambi i bersagli;
solo immediatamente dopo, l'elicottero era esploso. Era allora chiaro che il pilota - il quale avrebbe dovuto prima compiere le manovre intimidatrici e, poi, solo in caso di accertata inefficacia e quindi di ritenuta pericolosità dei velivoli aggrediti, procedere all'abbattimento - aveva sparato i colpi di avvertimento per mera formalità, facendovi seguire, senza soluzione di continuo, il lancio di due missili aria-aria, uno dei quali abbatteva l'elicottero colpito, colle disastrose conseguenze sopra dette. L'abbattimento, dunque, aveva prescisso da una eventuale risposta all'avvertimento preventivo;
il dato era provato non solo dalle dichiarazioni dei superstiti, ma anche dalle testimonianze visive di taluni cittadini croati, che da terra avevano seguito l'intera operazione, stante il basso livello di volo dei velivoli interessati.
Del tutto a sproposito, quindi, il IC invocava la scriminante della esecuzione di un ordine militare legittimo;
egli non lo aveva ottemperato completamente, ignorandone la parte fondamentale del preavviso intervallato rispetto all'abbattimento e trattando i due elicotteri come obiettivi sicuramente nemici e pericolosi, nonostante che la regolarità della condotta di volo (rotta rettilinea, quota e velocità normali, assenza di particolari manovre) denotasse il contrario. Egli aveva anche affermato di non aver scorto, perché ostacolato dal sole, le insegne degli elicotteri, ma questa circostanza avrebbe dovuto indurlo a maggior prudenza e stretta osservanza della consegna, nel qual caso si sarebbe evitata la strage, come dimostrava il fatto che l'elicottero non colpito aveva potuto efficacemente reagire all'intimidazione e compiere le manovre previste.
V'era dunque stata una condotta deliberatamente aggressiva, verosimilmente attribuibile alla convinzione che i due elicotteri non solo fossero nemici, ma si accingessero a rifornire di armi gli avversar croati e che, con quelle in loro dotazione, potessero a loro volta attaccarlo. Ma si trattava di un timore generico, che il IC avrebbe dovuto superare colla semplice consapevolezza del rischio professionale e colla constatazione che nessuna manovra ostile era posta in essere dai piloti degli elicotteri. Nè la inconsulta rapidità della sua condotta poteva ricondursi all'asserita necessità di non trovarsi sprovvisto di carburante per il ritorno alla base, non essendo concepibile che il caccia non fosse dotato di tutta l'autonomia potenziale.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, il IC, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
La sentenza impugnata, che aveva correttamente ricostruito i prodromi del fatto, rilevando la mancata autorizzazione al sorvolo del territorio sotto controllo jugoslavo, la confusione regnante fra i vari Centri di controllo e specificamente la circostanza secondo cui quello di Zagabria, pur previamente avvertito del volo dei due elicotteri, aveva insistito a chiedere informazioni senza dare quelle in suo possesso, era poi pervenuta ad una apodittica affermazione, circa la consapevolezza del pilota di poter procedere all'abbattimento solo condizionatamente allo svolgimento delle manovre di intimidazione e preavvertimento. E quindi non aveva tenuto conto della perentorietà dell'ordine di abbattimento;
della pericolosità del volo degli elicotteri, come tale ritenuta dal suo Comando;
del contesto bellico nel quale l'intervento si svolse;
della abituale fornitura di armi al nemico, da parte di elicotteri;
della mancata ricezione, da parte del pilota, del messaggio radio proveniente dall'elicottero non abbattuto;
della ristrettezza temporale nella quale tutta l'operazione si era compiuta. Mancava al riguardo una idonea motivazione, nonostante la specificità dei motivi d'appello su tali punti e, in particolare, sull'intervallo cronologico (mai accertato) tra lo sparo del cannoncino di bordo e il lancio dei missili: inattendibili erano le interessate testimonianze dei superstiti, mentre quelle dei croati a terra, che non tenevano conto della maggior velocità dei missili rispetto a quella del suono, erano irrilevanti sullo svolgimento della condotta del IC. Nè si era mai accertato che tipo di manovre avesse eventualmente compiuto il pilota del velivolo poi abbattuto, mentre era stata valorizzata quella del velivolo superstite, introducendo però un elemento di contrasto circa la prima affermata immediatezza dell'abbattimento, dopo i colpi di preavviso. La scriminante dell'adempimento di un ordine era stata esclusa, senza tener conto che il medesimo era di abbattere gli ignoti velivoli, la qual cosa rendeva irrilevanti tutte le considerazioni svolte al riguardo dalla sentenza impugnata, fermo restando che il IC aveva osservato rigorosamente la consegna, tenendo conto anche della necessità della propria salvaguardia. Sul punto, la sentenza era apertamente contraddittoria, affermando da un lato che egli aveva attaccato senza alcuna consapevolezza e volontà di annientare e, dall'altro, negando che avesse agito in esecuzione di un ordine legittimamente ricevuto e come tale percepito dal destinatario.
Il quale, poi, rispetto a velivoli sconosciuti e in teatro bellico, doveva nutrire un timore tutt'altro che generico per la propria incolumità e quindi versare in stato di legittima difesa (ancorché putativa) o di necessità; la sentenza impugnata non si era minimamente posta tali problemi, incorrendo anche per detti aspetti nel lamentato vizio della motivazione.
Nell'interesse del IC i difensori hanno presentato tempestivamente memorie difensive e motivi nuovi (fra cui, da ultimo, quello che intenderebbe censurare l'attribuzione al ricorrente della condotta provocatrice dell'evento).
Il ricorso è infondato.
Occorre anzitutto sgombrare il campo dalla tesi difensiva dell'ultim'ora, svolta con un "motivo aggiunto" che prospetta l'estraneità del IC ai fatti per cui è processo, attribuendo l'evento al possibile impiego di un missile terra-aria, al quale dovrebbe risalirsi logicamente interpretando la relazione svolta dalla Commissione d'inchiesta, secondo un passaggio della quale l'elicottero sarebbe stato colpito nella parte inferiore della carlinga - quindi con traiettoria dal basso verso l'alto, impossibile da ricondurre al caccia guidato dal IC, che aveva tallonato i due elicotteri. V'è più di una ragione per definire inammissibile il motivo nuovo. Innanzi tutto, la facoltà conferita al ricorrente dall'art. 585 c. 4 c.p.p. deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. Un. 25.2.1998, Bono). Quindi, motivi nuovi ammissibili sono quelli coi quali, a fondamento del "petitum" già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie (cfr. Sez. 4^, 20.2.2003, Cardillo). Nel caso in esame, al contrario, non solo la detta impostazione difensiva non trova alcun riscontro nelle doglianze esposte coi motivi di ricorso originari, ma si pone in contrasto insanabile colla linea costantemente tenuta dal IC e dai suoi difensori, consistente - come meglio si vedrà - non nel diniego di aver commesso il fatto, ma nell'affermazione della sua penale irrilevanza. Si aggiunga - ciò che più conta - che delle dette argomentazioni (peraltro svolte unicamente in linea di fatto e di logica alternativa, inammissibilmente in questa sede) non è stato fatto scrutinio nella sentenza impugnata e questa Corte dovrebbe andare a rintracciarne conferma negli atti extratestuali, il che le è istituzionalmente negato quando non si tratti della verifica di "errores in procedendo" (sui limiti del sindacato da parte del giudice di legittimità, cfr. da ultimo Sez. Un. 30.10.2003, Andreotti e altro). Ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorrente non disconosce la correttezza logico-giuridica della ricostruzione, da parte del giudice di merito, dei prodromi del fatto;
il punto di contrasto colle argomentazioni della sentenza impugnata attiene esclusivamente alla valutazione della condotta del IC, una volta ricevuto l'ordine (del cui contenuto ulteriormente si discute) di levarsi in volo. Non pare che abbiano decisiva valenza, al riguardo, le censure che il ricorso espone, variamente articolandole. La corte d'assise di secondo grado ha ritenuto che il detto ordine non implicasse l'incondizionato abbattimento dei velivoli, dei quali è pacifico fosse ignota la provenienza e l'appartenenza; a tale conclusione è giunta, affermando che esisteva un disciplinare in proposito (impropriamente definito "regole d'ingaggio"), secondo il quale il pilota avrebbe dovuto prima avvertire, con mezzi intimidatori ma non distruttivi per l'uso da farne, i piloti dei velivoli intercettati a cambiare rotta o ad atterrare;
solo in caso di inefficacia del preavviso, ne avrebbe dovuto provocare l'abbattimento. La tesi del ricorrente è opposta: richiamando anche il verbo contenuto nello stesso capo d'imputazione ("oderi", cioè "scuoiaio"), egli sostiene di avere avuto un ordine tassativo di abbattimento. Ma le argomentazioni colle quali la tesi difensiva è argomentata, non centrano il fulcro probatorio della ritenuta responsabilità; è pacifico, cioè, che il IC fosse un militare e quindi tenuto all'obbedienza; è pacifico che egli operasse in un contesto bellico e di conseguente pericolo per la sua stessa vita (dato, disgraziatamente, comune a tutti i militari in servizio); è pacifico che non vi fossero collegamenti radio fra il caccia e gli elicotteri - ma sono tutte osservazioni di contorno e che non spiegano l'evento.
La sentenza impugnata ha censurato la condotta dell'attuale ricorrente, imputandogli semplicemente di avere agito senza adempiere correttamente all'ordine dato, nel quadro delle regole che disciplinavano quel tipo di intervento;
lo ha fatto non solo traendo conferma dell'esistenza di dette regole, dalla testimonianza di quel RO, collega del IC, che ha deposto in tal senso;
ma motivando sul contenuto stesso delle dichiarazioni rese dal prevenuto a sua discolpa. Il ricorso censura l'attendibilità di quel teste, osservando anche che, comunque, egli aveva concluso nel senso che il pilota del caccia avrebbe dovuto abbattere l'elicottero (uno solo, in effetti, essendo munito di "transponder" funzionante, veniva individuato dal radar della base aerea); ma la testimonianza può ritenersi addirittura superflua, ove si consideri che è proprio il IC a dare una interpretazione autentica - per così dire - dell'ordine ricevuto, laddove asserisce di avere in effetti prima avvisato i velivoli sparando con cannoncino di bordo e poi di avere sganciato la coppia dei missili, uno dei quali avrebbe provocato il disastro.
Allora, sgombrando anche qui il terreno da superfetazioni argomentative - che caratterizzano tanto la sentenza quanto il ricorso e le sue numerose appendici - il "thema decidemdum" si trasferisce non più sullo scrutinio degli aspetti giuridicamente rilevanti della condotta, ma piuttosto sulla prova del fatto, nel suo concreto svolgimento. È ovvia la premessa che questa corte non ha titolo per sindacare la valutazione del peso probatorio dei fatto, operata nella sede di merito;
il suo limite istituzionale è il sindacato sulla correttezza logico-giuridica della valutazione probatoria. E sotto questo limitato aspetto, la sentenza impugnata non offre il fianco a censure: sia l'equipaggio dell'elicottero superstite, sia testimoni attera del tutto indifferenti, concordano nell'affermare che il IC sparò i colpi di avvertimento e lanciò i missili senza soluzioni di continuità, la quale cosa dimostra che il pilota non agì secondo le regole che egli stesso ammette disciplinassero il suo intervento.
Gli argomenti con il quali il ricorrente censura tale conclusione sono in fatto, afferendo cioè unicamente all'interpretazione dei dati probatorii, che è invece avvenuta nel rispetto dei canoni ermeneutica correnti;
se non vi fu soluzione di continuità, è irrilevante osservare che non si è ben calcolato il tempo dell'intera manovra;
se uno degli elicotteri potè mettersi in salvo, non fu per l'ottemperanza agli spari di preavviso ma perché il pilota del caccia, abbattuto uno dei veicoli, si ritirò dalla scena;
se i testimoni hanno reso quelle dichiarazioni, non è da dubitare della loro credibilità per ragioni estrinseche alla percezione visiva e auditiva. È quindi evidente che il ricorrente non ha offerto alcuna giustificazione legittimante il suo comportamento extraregolamentare.
Consegue a tali conclusioni l'irrilevanza di una discussione sull'adempimento di un ordine, essendo logicamente dimostrata l'inottemperanza allo stesso, del cui contenuto reale lo stesso soggetto interessato assume avere avuto piena cognizione, tanto da sostenere - venendo però smentito in punto di prova - di avervi dato puntuale esecuzione. È un fuor d'opera argomentare in punto di legittima difesa, essendo la scriminante impensabile in un'azione bellica meramente aggressiva;
ed altrettanto va detto per quella dello stato di necessità, avendo il IC il dovere giuridico, come militare, di esporsi al pericolo.
Le altre censure, rivolte alla sentenza impugnata anche con toni inusualmente e inutilmente pesanti non hanno più rilievo, neppure nella prospettata carenza di esame, a fronte della specifica indicazione nei motivi d'appello; esse, infatti, non attengono ai "substantialia" ma ai "non substantialia processus". Il ricorso deve pertanto essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004