Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 3
L'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.
La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata con le modalità anzidette e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa" ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione).
Commentari • 16
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2004, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
1. dott. Nicola MARVULLI Presidente
2. " Francesco MORELLI Componente
3. " OA ZZ "
4. " Giorgio LATTANZI (Rel.) "
5. " AL GR "
6. " EN IG CA "
7. " LO EP US "
8. " AN FA RÒ "
9. " NI IO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH MB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 28 novembre 2002 dalla Corte di appello di Napoli. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio LATTANZI;
Udito il Procuratore Generale nella persona dell'Avvocato generale. dott. AN SINISCALCHI il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. CH UM ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 novembre 2002 con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal tribunale della stessa città per i reati di truffa continuata e aggravata e di millantato credito, parimenti aggravato. I giudici di merito hanno accertato che UM, essendo consigliere comunale, si era presentato come assessore del Comune di Portici, aveva fatto credere a SA IA, disoccupato, e alla madre LI CO di essere in grado di fare assumere IA per la realizzazione di un progetto denominato "Informagiovani" e si era fatto consegnare la somma di lire 3.500.000 come prezzo della sua mediazione e con il pretesto di dover comprare il favore di pubblici ufficiali del Comune di Portici presso i quali aveva millantato di avere credito.
UM ha enunciato due motivi:
- con il primo, deducendo la violazione dell'art. 161 c.p.p., ha ricordato che nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva eletto il proprio domicilio presso l'avv. AN Pipino e che gli atti successivi a tale interrogatorio gli erano stati notificati presso il suo domicilio reale a mani di familiari;
ha aggiunto che in primo grado e in appello era rimasto contumace e che solo l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di primo grado gli era stato notificato regolarmente presso il domiciliatario;
- con il secondo, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha sostenuto che IA sapeva che l'imputato era un semplice consigliere comunale e non un assessore del Comune di Portici, "avendone seguito come collaboratore l'intera campagna elettorale", e che quindi era "impossibile il raggiro dal momento che questo sarebbe potuto andare a buon fine soltanto a causa della totale e inescusabile dabbenaggine del IA".
2. La sesta sezione della Corte di cassazione ha preso visione del fascicolo del pubblico ministero per acquisire i dati relativi alla questione sulla notificazione, la cui nullità è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, poi, a norma dell'art. 618 c.p.p., ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite.
La sesta sezione ha rilevato che il 6 settembre 1999, in un verbale redatto nel Commissariato di p.s. di Portici-Ercolano, il ricorrente aveva dichiarato di eleggere domicilio presso il difensore di fiducia, avv. A. Pipino del foro di Napoli, che il decreto che aveva disposto il giudizio era stato notificato il 16 marzo 2001 presso la casa di abitazione, a mani della moglie convivente NA Matese, e che UM era rimasto contumace. Anche la notificazione del decreto di citazione per il successivo giudizio di appello era avvenuta presso la casa di abitazione, ai sensi dell'art. 157 comma 8 c.p.p., mediante l'affissione, il deposito nella casa comunale e l'invio della raccomandata, ritirata l'11 ottobre 2002 personalmente da UM.
Secondo la sesta sezione in punto di fatto il primo motivo di ricorso aveva fondamento soltanto per la notificazione del decreto che aveva disposto il giudizio davanti al giudice di primo grado, dato che la ricezione personale dell'atto da parte dell'imputato faceva escludere la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Ciò posto, la sesta sezione ha ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale il vizio della notificazione effettuata mediante consegna a persona diversa dal destinatario presso il domicilio reale, anziché presso quello eletto, integra una nullità assoluta ex art. 179 comma 1 c.p.p., soggetta alla sanatoria stabilita dall'art. 184 comma 1 c.p.p., "in deroga alla generale regola della insanabilità espressa dall'art. 179 comma 1 c.p.p., anche in presenza di una nullità assoluta, fatta eccezione della ipotesi estrema in cui manchi materialmente l'atto di citazione". Però, a parere della sezione rimettente, a questo orientamento dovrebbe essere preferito quello "secondo cui la notificazione dell'atto di citazione effettuata a mani di persona convivente nel domicilio reale dell'imputato che abbia in precedenza fatto elezione non integri una nullità assoluta, a meno che ciò abbia comportato una "omessa citazione", che però deve essere specificamente apprezzata". Il vizio determinato dalla notificazione presso il domicilio reale invece che presso quello eletto dovrebbe farsi rientrare nella previsione dell'art. 171 comma 1 lett. d) c.p.p., che sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia, e darebbe luogo a una nullità relativa, al pari di tutte quelle elencate nell'art. 171 c.p.p., che non sarebbero "direttamente rapportabili ad alcuna delle situazioni considerate nell'art. 178 c.p.p.". L'ordinanza non ha trascurato di considerare che secondo la giurisprudenza prevalente il vizio in questione quando riguarda un atto di citazione determina una nullità assoluta, in quanto si risolve in una "omessa citazione", ma ha affermato di dissentire da questo orientamento perché la notificazione irregolare, ancorché nulla, non è inesistente, "e se la formalità ha raggiunto il suo scopo, quello di portare a conoscenza del destinatario un atto di citazione, non si vede perché questa debba considerarsi senz'altro ""omessa"".
Possono verificarsi situazioni nelle quali la notificazione presso il domicilio reale, a mani di persona convivente o del portiere, non raggiunga il suo scopo (ad esempio perché il destinatario è assente per lungo tempo o è in rapporto conflittuale con la persona che ha ricevuto l'atto) ed "è in facoltà del destinatario o del suo difensore dedurle", così come è dovere del giudice rilevarle, ma secondo l'ordinanza nel caso in esame non si erano verificate situazioni del genere e il vizio originato dalla notificazione presso il domicilio reale aveva dato luogo solo a una nullità relativa, a norma dell'art. 171 comma 1 lett. d) c.p.p., che la parte avrebbe dovuto dedurre tempestivamente e non poteva far valere, come nullità assoluta, per la prima volta in cassazione.
3. L'ordinanza di rimessione ha sottoposto alle Sezioni unite anche un'altra questione, relativa alla deducibilità delle nullità assolute che traggono causa da atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e che quindi non sono rilevabili da parte del giudice del dibattimento.
Secondo il collegio dovrebbe escludersi la "deducibilità oltre il dibattimento di primo grado di fatti invalidanti, anche di natura assoluta, che traggono causa da atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non rilevabili direttamente dal giudice". Infatti in un sistema processuale come quello attuale, impostato sulla fondamentale scelta del "doppio fascicolo", il giudice procedente non è abilitato a prendere visione "al buio" del fascicolo del pubblico ministero, al fine di verificare la regolarità del procedimento;
sono le parti che avendo accesso a tale fascicolo hanno il potere-dovere di portare all'attenzione del giudice fatti da cui possano derivare le nullità in questione. Le parti hanno l'onere di provare anche i fatti dai quali discende l'applicazione di norme processuali (art. 187 comma 2 c.p.p.) e la prova relativa alla validità della notificazione dell'atto di citazione dovrebbe "essere oggetto di richiesta in limine al dibattimento (art. 493 c.p.p.)". Prima di dichiarare la contumacia "il giudice deve previamente "sentire le parti" (art. 420-quater comma 1 c.p.p.), le quali sono appunto chiamate a fare presenti (o a contrastare) eventuali cause di invalidità o di inefficacia della relativa citazione, tanto più quando queste non siano apprezzabili sulla base degli atti conoscibili dal giudice".
Ciò non comporterebbe il declassamento delle nullità assolute in nullità relative perché il giudice avrebbe "il dovere di rilevarle anche se non specificamente dedotte, bastando che una delle parti, a qualunque fine processuale, abbia rappresentato al giudice i fatti dai quali esse scaturiscono".
Considerato in diritto
1. Dagli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento risulta che:
- nonostante l'elezione di domicilio, la notificazione a UM dell'avviso dell'udienza preliminare del 5 dicembre 2000 (successiva alla prima del 14 luglio 2000) è stata eseguita il 22 luglio 2000 presso la casa di abitazione, mediante consegna a NA Matese, moglie convivente del ricorrente;
- nell'udienza del 5 dicembre il difensore ha prodotto un certificato medico di ricovero di UM in una casa di cura e il giudice ha disposto un rinvio all'udienza del 6 febbraio;
- nell'udienza del 6 febbraio il difensore avv. Pipino ha eccepito la nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e degli atti successivi, tutti notificati presso la casa di abitazione anziché presso il domicilio eletto. Il giudice ha disposto un rinvio al 26 febbraio, riconoscendo la nullità della notificazione dell'avviso dell'udienza (quello della conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. era stato ricevuto dall'imputato personalmente) per la diversità del luogo di consegna dell'atto. L'avv. Pipino, presente, ha preso atto della data del rinvio sia nella qualità di difensore, sia in quella di domiciliatario;
- nell'udienza del 26 febbraio 2001 il g.u.p. ha emesso il decreto che dispone il giudizio e ha disposto la notificazione dello stesso all'imputato contumace;
- nel fascicolo per il dibattimento, insieme con gli altri atti, sono stati inseriti il verbale, in originale, contenente l'elezione di domicilio e la copia della relazione di notificazione - effettuata il 16 marzo 2001 mediante consegna alla moglie convivente di UM, nel luogo di residenza - del decreto che ha disposto il giudizio;
- nell'udienza dibattimentale del 7 giugno 2001 il difensore di UM ha chiesto un rinvio producendo una ulteriore certificazione di ricovero dell'imputato presso una casa di cura, ma il giudice ha disatteso la richiesta ritenendo insussistenti le condizioni per l'accoglimento;
- il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato presso la casa di abitazione, mediante affissione, e l'atto è stato ritirato nell'ufficio postale personalmente dall'imputato.
Le questioni che hanno determinato la rimessione alle Sezioni unite riguardano - come si è detto - il decreto che ha disposto il giudizio, perché la notificazione è avvenuta presso la casa di abitazione, mediante consegna alla moglie del ricorrente, anziché presso il domicilio eletto, che era quello del difensore.
2. Nonostante l'adozione di una forma di notificazione diversa da quella dovuta è da ritenere che l'imputato abbia ricevuto il decreto che ha disposto il giudizio, dato che in udienza il difensore ha prodotto un certificato medico rilasciato all'imputato e ha chiesto il rinvio del dibattimento e che, come ha rilevato l'ordinanza di rimessione, "pochi giorni dopo la sentenza di primo grado (venti giorni dalla pronuncia e cinque dal deposito) l'imputato ha mostrato di averne conoscenza, ancor prima della notifica presso il domiciliatario dell'estratto contumaciale, reiterando in cancelleria l'elezione di domicilio presso l'avv. Pipino".
In presenza di una situazione siffatta due sono le questioni che l'ordinanza di rimessione ha posto alle Sezioni unite: 1) se la nullità della notificazione rientri nella categoria delle nullità assolute, a norma dell'art. 179 comma 1 c.p.p., o in quella delle nullità relative, con i conseguenti limiti di deducibilità e con la conseguente applicabilità delle sanatorie;
2) quali regole debbano operare nel caso in cui il vizio che determina la nullità assoluta è riconoscibile solo attraverso la conoscenza di atti che non fanno parte del fascicolo per il dibattimento ma si trovano nel fascicolo del pubblico ministero.
Delle due questioni solo la prima risulta rilevante, dato che la seconda, quale che ne possa essere la soluzione, è priva di incidenza ai fini della decisione del ricorso perché il verbale contenente l'elezione di domicilio presso il difensore era stato inserito nel fascicolo per il dibattimento, come dovrebbe normalmente avvenire per gli atti contenenti la dichiarazione o l'elezione di domicilio e la nomina del difensore. Perciò nel caso in esame per verificare la regolarità della notificazione non occorreva acquisire atti del fascicolo del pubblico ministero e non si poneva l'interrogativo sull'esistenza o meno di un onere per le parti di denunciare e provare le cause di invalidità desumibili esclusivamente da questi atti.
Per chiarire i termini della prima questione è bene muovere dalla lettera degli artt. 179 comma 1 e 184 comma 1 c.p.p., relativi il primo ai casi di nullità insanabile della citazione e il secondo alle sanatorie. Secondo l'art. 179 comma 1 sono insanabili le nullità "derivanti dalla omessa citazione dell'imputato", mentre l'art. 184 comma 1 stabilisce che "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire". Vi è un'apparente contraddizione tra le due disposizioni: una infatti stabilisce l'insanabilità della nullità e la seconda, che segue numericamente con un brevissimo intervallo, prevede una sanatoria, ma la contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità "derivanti dalla omessa citazione" e la seconda alle nullità in generale, sicché è possibile interpretare le due disposizioni nel senso che la prima prevede delle nullità insanabili anche nel caso di comparizione o di rinuncia a comparire, mentre la seconda introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione o della notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la citazione non è stata "omessa".
Ritornando al caso in esame, solo se si ritiene che si debba normativamente distinguere la nullità dipendente dalla omissione della notificazione da quella dipendente da un mero vizio della stessa può correttamente concludersi che questa seconda categoria di nullità, e solo questa, è sanabile a norma dell'art. 184 comma 1 c.p.p. e non rientra nella previsione dell'art. 179 comma 1 c.p.p.
In altre parole l'omissione della notificazione darebbe luogo a una nullità insanabile, rispetto alla quale non potrebbe operare la sanatoria dell'art. 184 comma 1 c.p.p., mentre le altre nullità sarebbero soggette alla sanatoria proprio perché non insanabili. Queste nullità perciò non potrebbero essere considerate assolute e dovrebbero farsi rientrare nella categoria delle nullità a regime intermedio o delle nullità relative.
È in questa prospettiva che si colloca l'ordinanza di rimessione quando esprime l'opinione che la nullità dipendente dalla notificazione al domicilio reale anziché al domicilio eletto "non integri una nullità assoluta, a meno che ciò abbia comportato una "omessa citazione", che però deve essere specificamente apprezzata".
3. Sulla nullità per la omessa citazione dell'imputato e sulla sanatoria prevista dall'art. 184 comma 1 c.p.p. nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinvengono affermazioni varie, anche per la diversità dei casi considerati, che in linea di massima sono riconducibili a tre diversi orientamenti: uno che non distingue tra le nullità "derivanti dalla omessa citazione" e le altre nullità e riconduce all'art. 179 comma 1 c.p.p. tutte le nullità della notificazione di un atto di citazione, ritenendone al contempo implicitamente la sanabilità a norma dell'art. 184 comma 1 c.p.p.;
un secondo che pur riconoscendo la distinzione concettuale ritiene che nei casi più gravi la nullità della notificazione si risolva automaticamente in omissione della notificazione e quindi della citazione;
un terzo che invece tende a verificare se la nullità della notificazione abbia effettivamente determinato la mancanza della citazione.
Numerose sono le espressioni del primo orientamento, che è quello maggioritario, e alcune di queste si riferiscono a casi di nullità della notificazione uguali a quello oggetto del ricorso. In particolare si può ricordare Sez. IV, 19 marzo 1997, Iannotti, rv 208114, secondo cui "quando vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita, non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento della elezione è affetta da nullità assoluta, anche se effettuata al domicilio reale e di effettiva abitazione". Nello stesso senso si sono pronunciate Sez. I, 22 dicembre 1997, Nikolic, rv 209847; Sez. I, 7 novembre 1995, Ferraioli, rv 203343, sempre con riferimento alla notificazione al domicilio reale anziché a quello eletto, e Sez. IV, 2 febbraio 1999, Mascolo, rv 213232, con riferimento ad altri casi di nullità della notificazione. Una espressione significativa del secondo orientamento può ravvisarsi nella sentenza delle Sezioni unite 27 febbraio 2001, Conti. Con questa decisione le Sezioni unite hanno affermato che "la protezione della vocatio in iudicium, attraverso il presidio della prevista sanzione della nullità assoluta ex art. 179 comma 1 c.p.p., ... investe tutti gli atti che compongono tale fattispecie complessa recettizia, ivi compresa la notificazione, strumento imprescindibile per portare a conoscenza dell'imputato il decreto di citazione", poi però hanno chiarito che "certo non tutte le nullità concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità più gravi e, come tali, insanabili per tutta la durata del processo, ma solamente quelle che in funzione appunto della loro gravità, possono essere equiparate all'omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell'atto nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa". Infine, secondo questa decisione, "l'art. 184 c.p.p. va interpretato in armonia con l'art. 179 comma 1 stesso codice, con l'effetto che la sanatoria in questione è riferibile soltanto a quelle nullità non particolarmente gravi che affliggono la citazione (si pensi al rispetto del termine di comparizione) e che non attengono all'instaurazione del contraddittorio".
Anche la più recente sentenza delle Sezioni unite, 9 luglio 2003, Ferrara, pur non avendo approfondito la questione, ha tenuto concettualmente distinta l'omissione della citazione dalla nullità della notificazione effettuata presso il domicilio reale invece che presso quello eletto, concludendo che "la menzionata nullità investe e compromette la funzione tipica - di strumento indefettibile di conoscenza - della notifica e di conseguenza, qualora questa abbia ad oggetto una citazione o un avviso, si traduce in omissione dei medesimi".
Benché distingua l'omissione della notificazione dai vizi della stessa che ne determinano la nullità, questo secondo orientamento nel momento applicativo produce effetti simili a quelli del primo, in quanto senza operare alcuna specifica valutazione ritiene che nei casi più gravi il vizio della notificazione si traduca presuntivamente in una omissione della stessa.
Il terzo orientamento invece rifugge da ogni presunzione ed è sostenuto in modo argomentato dall'ordinanza di rimessione, convinta che "una ""omessa citazione"" ... non consegue necessariamente al fatto che siano state adottate forme di notificazione diverse da quella presso il domiciliatario". Le decisioni in questo senso sono però isolate. Si possono ricordare due sentenze, Sez. I, 8 maggio 2000, Patanè e Sez. V, 1° dicembre 1998, La Cava: la prima, in un caso in cui l'avviso dell'udienza preliminare non era stato notificato al domicilio eletto, ha affermato che "non ricorrendo un'ipotesi di mancanza di notifica, ma solo di irregolarità della stessa, la nullità eventualmente ravvisabile è quella generale a regime intermedio prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p."; la seconda è relativa a un altro caso in cui la Corte ha ritenuto che la nullità della notificazione del decreto di citazione "se pure non assoluta, in quanto sanabile con la comparizione dell'imputato (art. 184 c.p.p.), è di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p. come tale eccepibile e rilevabile di ufficio nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.".
4. Delineati i diversi orientamenti della giurisprudenza emergono due interrogativi: se la nullità assoluta prevista dall'art. 179 comma 1 c.p.p. comprenda oppure no i casi in cui la notificazione della citazione non sia stata omessa e non possa altrimenti considerarsi tale ma risulti soltanto viziata da una diversa nullità rientrante nella previsione dell'art. 184 comma 1 c.p.p. e, qualora la risposta al primo interrogativo sia negativa, se, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore, la notificazione dell'atto di citazione presso il domicilio reale a mani di persona convivente possa integrare una ipotesi di "omessa citazione dell'imputato" o dia luogo a una nullità rientrante nella categoria di quelle a regime intermedio e di quelle relative.
Secondo le Sezioni unite al primo quesito deve darsi una risposta negativa perché in questo senso indirizzano in modo inequivoco la lettera della legge, la Relazione al Progetto preliminare del codice di rito e la genesi delle disposizioni in questione.
Innanzi tutto la lettera è chiara. L'art. 179 comma 1 c.p.p. non dichiara insanabili le nullità della citazione o della relativa notificazione, ma esclusivamente le nullità derivanti dalla "omessa citazione", mentre l'art. 184 comma 1 c.p.p. prevede la sanatoria delle prime e non anche delle seconde. Ed è logico che sia così perché sarebbe contraddittorio qualificare nell'art. 179 comma 1 c.p.p. insanabile una nullità della quale nel successivo art. 184 comma 1 c.p.p. si prevede invece la sanatoria.
Anche la Relazione al Progetto preliminare è chiara. Nell'illustrare l'art. 179 spiega: "Per quanto riguarda l'imputato, è rimasta insanabile la "omessa" citazione ... Si deve aggiungere fin d'ora che tale sistema è più favorevole all'imputato rispetto a quello previsto nel Progetto del 1978. Infatti, secondo la disciplina in esame, l'omessa citazione è in ogni caso insanabile, mentre nel Progetto era sanabile con la comparizione dell'imputato o la sua rinuncia a comparire". Il tema è ripreso nell'illustrazione dell'art. 184, che - è scritto - "si distingue dal corrispondente articolo del Progetto del 1978 in quanto non ne ha riprodotto il secondo comma che estendeva la sanatoria della comparizione o della rinunzia a comparire, al caso di "omissione" dell'atto di citazione. Il testo attuale dell'art. 184, interpretato anche alla luce dell'art. 179 comma 1, per il quale sono insanabili e rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità "derivanti dalla omessa citazione dell'imputato", comporta quindi che la comparizione di questo non varrà a sanare l'omessa citazione". Più chiara di così la Relazione non potrebbe essere: le nullità relative alla citazione previste dall'art. 179 comma 1 c.p.p. non sono suscettibili di sanatoria, a norma dell'art. 184 comma 1 c.p.p.. Altre quindi, e non insanabili, sono le nullità relative alla citazione e alla sua notificazione regolate dal secondo articolo.
Questa interpretazione trova conferma nella storia delle due disposizioni, che derivano rispettivamente dagli artt. 185 comma 2 e 188 del codice di rito del 1930. Il codice nella sua formulazione originaria non prevedeva nullità assolute, ma solo nullità, generali o speciali, sanabili, e a questa lacuna la giurisprudenza e la dottrina avevano cercato nei casi limite di porre rimedio facendo ricorso al concetto di inesistenza giuridica. La legge 18 giugno 1955, n. 517, che aveva operato numerosi interventi sul codice del
1930, aveva tra l'altro modificato gli artt. 184, 185 e 188 escludendo la prevista sanabilità di tutte le nullità e introducendo nell'art. 185 un secondo comma, il quale stabiliva che le nullità di ordine generale del primo comma (corrispondenti a quelle dell'attuale art. 178 c.p.p.) erano insanabili e dovevano essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Anche rispetto a queste nullità, e in particolare a quelle previste dall'art. 185 comma 1 n. 3, concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, operava però la sanatoria dell'art. 188 (corrispondente all'attuale art. 184 comma 1 c.p.p.), per effetto della comparizione della parte interessata. La giurisprudenza però aveva ritenuto di dover distinguere il caso della nullità della citazione e della notificazione da quello della mancanza di tali atti, escludendo che nel secondo caso potesse operare la sanatoria dell'art. 188 c.p.p. 1930 (vedi Sez. V, 8 luglio 1977, Moro, rv 137113; Sez. II, 5 aprile 1972, Stefanini, rv 122363; Sez. III, 15 aprile 1971, Pagano, rv 118968). Così il legislatore quando è intervenuto con la l. 8 agosto 1977, n. 534 per modificare il regime delle nullità e ridurre il numero di quelle assolute (con l'introduzione delle nullità a regime intermedio) ha mantenuto nel secondo comma dell'art. 185 c.p.p. 1930 l'insanabilità delle nullità derivanti dalla "omessa citazione dell'imputato", recependo le indicazioni della giurisprudenza che nel caso di mancanza della citazione aveva escluso qualunque possibilità di sanatoria.
5. Chiarita la distinzione tra le nullità derivanti dalla "omessa citazione dell'imputato", rispetto alle quali la sanatoria dell'art. 184 comma 1 c.p.p. è inoperante, e le altre nullità della citazione o della notificazione, resta da stabilire se la notificazione effettuata presso il domicilio reale, a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, integri necessariamente un'ipotesi di omissione, come ritiene il secondo degli orientamenti giurisprudenziali precedentemente ricordati, o, come invece prospetta l'ordinanza di rimessione, costituisca normalmente un'ipotesi di nullità e si risolva in una sostanziale omissione solo ove risulti inidonea a portare a conoscenza del destinatario l'atto notificato.
È convinzione delle Sezioni unite che la notificazione al domicilio reale, a mani di persona convivente, non possa di per sé considerarsi una notificazione inesistente.
I modelli di notificazione sono vari e il legislatore, a seconda dei casi, stabilisce quale di essi debba essere adottato, anche in considerazione della maggiore idoneità, dell'uno rispetto all'altro, allo scopo di portare l'atto notificato a conoscenza del destinatario. Se si adotta un modello di notificazione diverso da quello prescritto l'atto è certamente viziato ma non è per ciò solo inesistente: è possibile infatti che l'atto sia idoneo a produrre l'effetto della conoscenza e che in concreto la produca. Perciò se la notificazione della citazione è avvenuta in modo viziato (art. 171 c.p.p.) o adottando un modello diverso da quello prescritto la nullità è sanata, a norma dell'art. 184 comma 1 c.p.p., quando la parte compare o rinuncia a comparire, e non si dubita che questa sanatoria operi anche nel caso di notificazione al domicilio reale, mediante consegna a persona convivente, anziché a quello eletto. Diverso è il caso in cui la notificazione è inesistente e quindi la citazione è "omessa", perché in questo caso mancando l'atto introduttivo del giudizio nessuna sanatoria è possibile. La mancanza di tale atto rende nullo insanabilmente il giudizio, così come, sotto altro aspetto, lo rende insanabilmente nullo la mancanza dell'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, pure prevista dall'art. 179 comma 1 c.p.p. Un esempio di omissione, come tale insanabile, che si rinviene nella giurisprudenza è costituito dalla mancanza della citazione dell'imputato detenuto che in seguito alla traduzione sia comparso all'udienza (Sez. V, 11 ottobre 1993, Manfredi, rv 195752; Sez. II, 5 aprile 1972, Stefanini, rv 122363). In questo caso la nullità è insanabile nonostante la partecipazione volontaria dell'imputato al dibattimento, perché è mancato l'originario, necessario impulso processuale, costituito dall'atto di citazione.
Una volta stabilito che le nullità diverse da quelle dipendenti dalla omissione della citazione non rientrano nella previsione dell'art. 179 comma 1 c.p.p. deve logicamente concludersi che nei loro confronti possono operare, oltre alla sanatoria speciale dell'art. 184 comma 1 c.p.p., anche le sanatorie generali dell'art. 183 c.p.p. e le regole sulla deducibilità dell'art. 182 c.p.p..
6. C'è da chiedersi a questo punto a quale categoria di nullità appartenga quella oggetto del presente giudizio, perché diverse sono le regole per la deducibilità a seconda che ne siano ad oggetto nullità relative o nullità a regime intermedio.
La sesta sezione, nell'ordinanza di rimessione, ha espresso l'opinione che la nullità in questione sia relativa e rientri nella previsione dell'art. 171 lett. d) c.p.p., a norma del quale "La notificazione è nulla ... se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia". Secondo la sesta sezione è questo il vizio che "si è prodotto nel caso in esame: la copia dell'atto che ha disposto il giudizio in primo grado è stata consegnata alla moglie convivente dell'imputato (nel suo domicilio), mentre avrebbe dovuto essere consegnata al legale domiciliatario (nel suo domicilio o comunque a sue mani)".
Si tratta di un'opinione che non può essere condivisa perché i vizi considerati dall'art. 171 c.p.p., escluso quello della lettera e), riguardano le forme dello specifico atto di notificazione e non il modello di notificazione da adottare, e più in particolare la lettera d) riguarda la persona alla quale deve essere consegnato l'atto nell'ambito dei vari modelli di notificazione (vedi. Sez. I, 11 maggio 1998, Bertolani, rv 210713), che ad esempio in quello disciplinato dall'art. 157 c.p.p. deve essere una persona convivente o il portiere, non deve avere meno di quattordici anni e non deve trovarsi in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere. Quando invece, come è accaduto nel caso in esame, la notificazione è eseguita presso il domicilio reale, a mani di persona convivente, anziché presso quello eletto, il vizio non è determinato dalla circostanza che il consegnatario è stato una persona diversa (convivente) da quella che avrebbe dovuto ricevere la copia (domiciliatario o altra persona in rapporto con questo) ma dall'adozione di un modello di notificazione diverso da quello che avrebbe dovuto essere adottato. Questo vizio comporta una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p., per l'inosservanza di disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, e non la nullità speciale prevista dall'art. 171 lett. d) c.p.p. Si tratta di una nullità a regime intermedio, che deve essere rilevata e dedotta nei termini stabiliti dall'ultima parte dell'art. 180 c.p.p., mentre nel caso in esame è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione quando era ormai preclusa la possibilità di rilevarla.
È questa la conclusione che discende dall'applicazione della normativa in materia di nullità, e una conclusione diversa sarebbe priva di qualsiasi ragionevole giustificazione. Infatti l'imputato, a quanto risulta, era a conoscenza della citazione e il difensore, in quanto domiciliatario, era ben consapevole che la notificazione, non essendo avvenuta presso il suo domicilio, era viziata;
perciò la nullità ben poteva e doveva essere dedotta nel giudizio di primo grado, se l'imputato aveva effettivamente "interesse all'osservanza della disposizione violata" (art. 182 comma 1 c.p.p.). Qualora si consentisse la deduzione e la rilevazione di nullità del genere nel giudizio di cassazione si determinerebbe senza ragione un prolungamento del processo, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata (art. 111 comma 2 Cost.), e si darebbe all'imputato la possibilità di strumentalizzare il vizio dell'atto riservandosi, senza nessuna apprezzabile ragione difensiva, di farlo valere solo al termine e secondo l'esito del processo, con l'effetto di procrastinare la decisione e di ottenere eventualmente un proscioglimento per prescrizione. Deve quindi concludersi che il motivo di ricorso è privo di fondamento.
7. Per completare l'esame della questione rimessa alle Sezioni unite deve aggiungersi che diverso da quello considerato è il caso in cui la nullità della notificazione si accompagna alla mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato, come, secondo l'esemplificazione dell'ordinanza di rimessione, può avvenire se la notificazione effettuata al domicilio reale, anziché a quello eletto, "non raggiunga il suo scopo: ad esempio perché il destinatario si trova spesso lontano dal suo domicilio o perché esistono rapporti conflittuali tra lui e chi potrebbe ricevere l'atto in sua assenza". In questo caso, essendone mancata la conoscenza, la citazione deve considerarsi omessa (anche se la notificazione non è inesistente ma solo nulla) e quindi ci si trova in presenza di una nullità assoluta, a norma dell'art. 179 comma 1 c.p.p. Le notificazioni hanno la funzione di portare a conoscenza delle parti, e in particolare dell'imputato, atti processuali che in alcuni casi sono destinati a svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo del processo e sono disciplinate dal legislatore con la previsione di modelli diversi, ciascuno dei quali è caratterizzato da varie formalità. È importante che le regole sul modello da adottare e sulle relative formalità siano seguite ma è soprattutto importante che la parte abbia effettivamente conoscenza dell'atto, ed è principio giurisprudenziale consolidato che nel caso in cui la notificazione sia stata effettuata mediante consegna dell'atto personalmente al destinatario l'eventuale inosservanza delle regole non può comportarne la nullità. Perciò è stato affermato che "la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario" (Sez. II, 23 marzo 2004, Iezzi, rv 228638; negli stessi termini Sez. I, 8 maggio 2000, Patanè, rv 216226 e in senso analogo Sez. V, 11 ottobre 2000, Gimona, rv 219232; Sez. V, 8 ottobre 1992, Bettiga, rv 193479). Del resto in questo caso, a norma dell'art. 182 comma 1 c.p.p., l'imputato non potrebbe dedurre la nullità, perché non avrebbe interesse all'osservanza della disposizione violata, così come generalmente non lo avrebbe negli altri casi in cui, pur non essendogli stato consegnato personalmente l'atto, ne avesse avuto piena e tempestiva conoscenza.
All'opposto la nullità deve ritenersi insanabile, a norma dell'art. 179 comma 1 c.p.p., quando la notificazione eseguita in una forma diversa da quella prescritta, pur apparendo astrattamente idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, risulti in concreto inidonea a tal fine, come negli esempi fatti sopra, o, a maggior ragione, quando la sua inidoneità già emerga in astratto, come ad esempio avverrebbe se la notificazione, anziché presso il domicilio eletto, venisse effettata presso il domicilio reale a norma dell'art. 157 comma 8 c.p.p., mediante il deposito nella casa del comune, e l'atto non venisse ritirato In questi casi il giudice è tenuto a rilevare di ufficio la nullità, anche oltre i limiti previsti dall'art. 180 c.p.p., e se non gliene risultano le condizioni è l'imputato che deve determinarne la cognizione ed eventualmente dimostrarne l'esistenza. Quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuol far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 comma 1 c.p.p., non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile. Infatti in un processo basato sulla iniziativa delle parti è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione.
8. Con il secondo motivo, come si è detto inizialmente, il ricorrente deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha sostenuto che IA, vittima secondo i giudici di merito dei raggiri, sapeva che egli era un semplice consigliere comunale e non un assessore del Comune di Portici, "avendone seguito come collaboratore l'intera campagna elettorale" e che quindi era "impossibile il raggiro dal momento che questo sarebbe potuto andare a buon fine soltanto a causa della totale e inescusabile dabbenaggine del IA".
Il motivo è inammissibile perché si risolve nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata e svolge considerazioni di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede.
9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 GENNAIO 2005.