Articolo 612 del Codice di procedura penale
Articolo 611Articolo 613
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24 ottobre 1989
Art. 612. Sospensione dell'esecuzione della condanna civile 1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione puo' sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando puo' derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile e' adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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