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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 612. Sospensione dell'esecuzione della condanna civile 1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione puo' sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando puo' derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile e' adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.
Commentari • 33
- 1. Impianto di aerazione rumoroso del ristorante è reato (Cass. 31279/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018 · 135.05684
[…] Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza; in subordine, la sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 612 cod. proc. pen., quanto alla condanna civile, attese le condizioni economiche della ricorrente. […]
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Giurisprudenza • 278
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1852Provvedimento: […] Sostiene che sussistevano i giusti motivi per addivenire quantomeno ad una compensazione parziale delle spese processuali di parte civile 6. chiede la sospensione delle esecuzioni ai sensi dell'articolo 612 codice procedura penale Il ricorso è inammissibile. […] Con riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen., deve rilevarsi che non può trovare ingresso in sede - quale la presente - di decisione definitiva.Leggi di più...
- circostanze attenuanti generiche·
- inammissibilità ricorso·
- art. 581 c.p.p.·
- sospensione esecuzione condanna civile·
- art. 238-bis cod. pen.·
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- inadempimento contrattuale