Art. 2. 1. Nell' articolo 321 del codice penale , come sostituito dall' articolo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86 , dopo le parole "articolo 319- bis" sono inserite le seguenti: ", nell'articolo 319- ter".
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 321 del codice penale , come sostituito dall' art. 11 della legge n. 86/1990 , poi modificato dall'art. 2 della legge qui pubblicata:
Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art.
319- bis , nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'".
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 321 del codice penale , come sostituito dall' art. 11 della legge n. 86/1990 , poi modificato dall'art. 2 della legge qui pubblicata:
Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art.
319- bis , nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'".