Articolo 485 del Codice di procedura civile
Articolo 426Articolo 486
Versione
21 aprile 1942
Art. 485.
(Audizione degli interessati).

Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto e' comunicato dal cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta', il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da' comunicazione alla parte non comparsa.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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