Articolo 133 del Codice civile
Articolo 132Articolo 134
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19 aprile 1942
Art. 133.

(Prova della celebrazione risultante da sentenza penale).

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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