Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 133.
(Prova della celebrazione risultante da sentenza penale).
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
(Prova della celebrazione risultante da sentenza penale).
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
Commentari • 168
- 1. MUTUO: la commissione di stipulazione è pienamente legittima e non ha funzione di una penaleAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 marzo 2021 · 97.724045
[…] L'art. 120 bis, infatti, prevedendo che “Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese” non si applica genericamente a tutti i contratti di durata, ovvero, a tutti quei contratti destinati ad avere un'esecuzione continuata o periodica (art. 133 c.c.) poiché “contratto di durata” e “contratto a tempo indeterminato” non sono sinonimi. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 126Provvedimento: […] Pertanto, non sussistendo il requisito di cui all'articolo 133 del codice civile consistente della condotta pregiudizievole genitoriale a carico della prole ai fini dell'eventuale accoglimento del ricorso del p.m.m., questo va rigettato ed il procedimento va archiviato.Leggi di più...
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