Articolo 237 del Codice di procedura penale
Articolo 236Articolo 238
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24 ottobre 1989
Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato 1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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