Articolo 11 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
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1 gennaio 2000
Art. 11. (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).
1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
2. All' articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , concernente la tassa di stazionamento dovuta per unita' da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. ";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino, a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino, a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. ";
c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 , che vengano installate successivamente al 1 gennaio 2000, non e' dovuto il canone annuo per le concessioni con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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