Sentenza 20 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di prescrizione, la disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, secondo la quale le "nuove disposizioni" non si applicano ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonché ai processi pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, si riferisce non soltanto alle nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, ma anche alle nuove disposizioni sul reato continuato e sulla sospensione e interruzione del corso della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2006, n. 9589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9589 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 20/01/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 69
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 026565/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI FR, N. IL 22/09/1943;
2) TT GA, N. IL 19/05/1935;
3) RA VITO, N. IL 09/08/1955;
4) GI IE, N. IL 13/05/1949;
avverso SENTENZA del 02/05/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le richieste di inammissibilità del ricorso per GI e di rigetto degli altri ricorsi, del S.P.G. Dott. DELEHAYE E.;
uditi i difensori Avv. KROG e Della Sale per RA;
Corso per NE e RD per GI.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
1 - L'imprenditore Franco GI e i p.u. Gaetano TT, VI RA e Pietro GI ricorrono avverso sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna di GA (capi A3- 4), RA (B3-4) e NE (C13-14-15-16-18 e D3-4) ed ha ridotto ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4 la pena inflitta a GI (A1-2; B1-2; C1-2,3-4, D1-2) ed a EN GO (responsabile del Servizio 6 della U.S.S.L. 36, imputato in concorso con NE nei reati sub C e non ricorrente), per reati di falso ed abuso d'ufficio, concernenti delibere di aggiudicazione di forniture o servizi all'una o l'altra di società facenti capo a GI, da parte di enti sanitari, di cui erano funzionari gli altri ricorrenti (GI è stato imputato quale concorrente esterno, dei reati indicati con lettere A, B, C o D e numeri consecutivi;
gli stessi reati sono quindi contestati a GA, RA e NE quali autori tipici dei reati, con la stessa lettera e diverso numero).
Secondo la sentenza, al momento dei fatti, GI era amministratore di fatto e procuratore speciale nei rapporti con enti sanitari della Easycard, e l. rappresentante della HLT, s.r.l. operanti nel settore informatico;
GA, direttore amministrativo della ASL Città di Milano, RA, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Fatebene Fratelli di Milano;
Caltaairone, prima commissario straordinario della U.S.S.L. 36, e poi direttore dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano. Le delibere incriminate concernono l'assegnazione:
- di auditing informatico, che consiste nella verifica di utilizzo di macchinar" e delle loro prospettive di adeguamento ai programmi;
l'incarico è stato conferito a società di GI con le delibere n. 742, 12/05/1998 della ASL (GI: A1-2; GA: A3- 4); n. 563, 31/07/1998, del LL (M.: B1-2; RA: B3- 4); n. 420 (M.: D1 - NE: D3) del 09/04/1998 del Niguarda;
questo ente, inoltre, con la delibera 1148 del 12/08/1998 (M.: D2;
NE: D4) ha affidato un progetto di telematica sanitaria alla HLT;
- di forniture di beni, di cui a delibere della USSL 36, n. 434, 28/05/1997 (M.: C1-2; NE: C13-14) di acquisto presso le stesse società, di due server;
n. 490 (M.: C3-4; NE: C15- 16) del 18/06/1997 e 618 (M.: C6, NE C18) del 31/07/1997, di software per la gestione del rilievo di presenze ed economico - giuridica del personale.
L'abuso è implicato dalla violazione della L.R. Lombardia n. 14 del 19 maggio 1997, che detta le procedure di contrattazione degli enti.
Il falso, non contestato solo circa le delibere 420 e 1148 Niguarda e 618 - USSL 36, consiste nell'attestazione contraria al vero dell'invito formulato a ditte diverse per offerte, tra cui quella accolta, di società di GI.
Le sentenze di merito premettono che l'auditing informatico è specie del genere "servizi informatici ed affini", di cui al n. 7 All. 1 D.Lgs. n. 157 del 1995 che, ai sensi della L.R. n. 14 del 1997, art. 4, comma 2, non possono essere affidati intuitu personae. Quindi osservano che doveva svolgersi trattativa privata, implicante aggiudicazione al miglior offerente, salvo che gli enti sanitari fossero autorizzati dalla L.R. n. 14 del 1997, art. 3 comma 5, in casi di necessità ed urgenza e secondo gli usi del commercio, all'acquisizione diretta di beni e servizi, per importo non superiore a L. 100.000.000 ( 200.000 E.C.U.) al netto di I.V.A.. In fatto, facendo propria la dettagliata ricostruzione della sentenza di 1 grado, la Corte di appello ritiene che la delibera 742 della A.S.L. di Milano non motiva l'urgenza, e che questa non risulta comunque ricorrente in ogni caso, perché i tempi tecnici occorrenti per la trattativa non superavano il mese e mezzo. Per contro, l'importo dei contratti risulta frazionato strumentalmente, per non superare la cifra massima consentita dalla L.R. n. 14 del 1997, art. 3, comma 5, per procurare il vantaggio illegittimo di GI. Costui era in effetti predestinato all'aggiudicazione per suoi rapporti personali, accertati anche a mezzo di intercettazioni telefoniche, con ciascun deliberante, cui aveva procurato i nomi e le offerte formali delle altre ditte, in realtà non invitate alla gara. E GA ammette che tutti sapevano che il lavoro non sarebbe stato aggiudicato al miglior offerente, bensì comunque a GI. In questa luce la sentenza ribadisce il concorso tra ciascun p.u. e GI, sia per l'attestazione dell'atto di delibera, contraria al vero, dell'acquisizione di più offerte, che per abuso d'ufficio che ha procurato ingiusto vantaggio ad una delle due società di GI, e danno alla P.A., senza "necessità ed urgenza" e/o frazionando gli appalti.
2- I ricorsi dei difensori (e personale di NE) denunciano quanto segue.
GI (avv. prof. L. Giarda ed avv. G. Lucibello):
1 - violazione art. 129 c.p.p. e artt. 479 e 353 c.p. (il dolo di falso è stato ritenuto in re ipsa, per mancata considerazione di motivi aggiunti e, nella specie, la norma più adeguata per fornire lo schema legale di valutazione sarebbe stata quella dell'art. 353 c.p., che punisce la turbata libertà degl'incanti);
2 - violazione art. 323 c.p. (la Corte non ha tenuto conto che, in nessuna delle condotte contestate, è derivato un danno per la P.A.). TT (avv. F. Arata):
violazione di legge penale - vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione:
quanto all'ateo di ufficio, è stato erroneamente ritenuto:
1 - ingiusto il profitto conseguito da GI a titolo di corrispettivo, mentre a) l'ingiustizia non deriva ipso facto dall'illegittimità della condotta;
b) è apodittica l'affermazione di incongruità del corrispettivo, a fronte dell'emergenza (CT del P.M. Pinciaroli) e dell'assoluta modestia economica dell'offerta di GI;
c) - l'asserto di mancata convenienza dell'Ente pubblico è contraddetta dal rilievo della sentenza di 1 grado, non smentito, di assenza di danni patrimoniali per la ASL ed altri enti sanitari;
2 - il dolo, perché presunto per l'illegittimità (del pari presunta) della condotta, mentre corrispondeva all'interesse pubblico acquisire beni e servizi necessari, e disporre il monitoraggio dell'informatizzazione della ASL (cfr.: Cass., Sez. 6^, 99/215275: la prova di collusione non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del privato ed il provvedimento adottato dal p.u.);
quanto al falso in atto pubblica la delibera 742 della ASL corrisponde al vero storico, ovvero all'accaduto (maggiore convenienza dell'offerta GI, rispetto alle altre due). RA (ricorso avv. C. Scambia e P. Sala;
motivi nuovi dell'Avv. M. Krog):
1 - quanto al falso (delibera 563/1998, circa l'attestazione di aver invitato a trattativa privata, oltre alla HLT le società CGS e TDS Projetc), violazione art. 479 c.p., e L.R. n. 14 del 1997, art. 3, comma 5 - vizio di motivazione, 1) perché, escludendo l'innocuità del reato, non si rileva che la norma regionale non fa riferimento alla necessità di effettuare richiesta, dato che la locuzione "secondo gli usi del commercio" implica una mera esplorazione informale dei prezzi di mercato, ed il servizio è di valore inferiore ai L. 100 milioni;
ciò posto la falsità ideologica è connessa non al contenuto dell'atto in sè, ma al presupposto inconferente d'illegittimità della procedura adottata (l'estensore dell'atto, AR, ha confuso la normativa, mentre la presa d'atto di offerte non era necessaria); di più la motivazione asserisce apoditticamente che non si trattava di reali offerte, ma di atti simulati concordati con GI, mentre le offerte sono state richieste: in sintesi è ininfluente la locuzione asseritamente falsa, e vi è conformità al vero tra atti del procedimento e contenuto della delibera ("viste le offerte richieste", locuzione incriminata), che non è il culmine di un procedimento di trattativa privata;
2) perché, ritenendo l'elemento soggettivo, non si è tenuto conto che, ai sensi della L. n. 241 del 1990, responsabile del procedimento era il D.A. del LL AR (intanto prosciolto), che ha formulato parere favorevole sulla legittimità dell'adottanda delibera, mentre il D.G. RA si è limitato a sottoscriverla, confidando nella correttezza del suo operato;
ne' si è valutata l'inesperienza ed incompetenza specifica (che oltre si argomentano in dettaglio) di costui, che aveva appena assunto l'incarico di D.G., e pertanto se "la falsità non sia dovuta a leggerezza dell'agente o ad incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, a negligente applicazione di prassi amministrativa" (Cass., Sez. 5^, 27770/2004, CED rv. 228711).
2 - quanto all'abuso d'ufficio, vizio di motivazione - violazione di legge penale e amministrativa. 1) - violazione art. 323 c.p. - art. 598 c.p.p. in rel. art. 521 c.p.p., comma 2 laddove la Corte, preso atto che il D.Lgs. n. 157 del 1995 è richiamato ai soli fini di qualificazione del servizio, sostiene violata la normativa regionale, ovvero una normativa diversa da quella (L.R. art. 3, comma 5) cui fa riferimento l'imputazione (e senza osservare che tale norma non prevede lettere d'invito bensì solo ricerche di mercato), per cui viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, mentre il parametro di necessità ed urgenza è stato ricondotto all'indebito utilizzo di aggiudicazione sotto soglia, in assenza dei requisiti previsti dalla norma per il solo settore sanitario, e perciò un negozio giuridico che non si rapporta ad alcun istituto previsto dalla normativa quadro nazionale;
2) violazione art. 323 c.p., perché si travisa per violazione di legge lo sviamento di potere, alla luce dei criteri di cui alla L.R. art. 3 comma 5, mentre l'atto incriminato è discrezionale e come tale sottratto alla valutazione del giudice penale;
3) idem, con particolare riferimento ai criteri di valore ed urgente necessità, in ordine ai quali la discrezionalità si desume dalla delibera di Giunta Regionale n. 34437 del 04/02/1998 per cui, a partire dal 1 luglio '98, bisognava che gli enti fornissero tutti i dati utili alla valorizzazione delle prestazioni su base informatica, pena decurtazione dei rimborsi in misura tra il 10 ed il 50%, come dedotto e apprezzato in senso paradossalmente contrario in sentenza;
4) idem, in punto di elemento psicologico, dal momento che e' semplicistico affermare che l'auditing è stato affidato a GI, per "fargli un piacere", senza tener conto di tutto il contesto (il riferimento è alla situazione da verificare alla luce della delibera regionale).
3 - violazione dell'art. 81 c.p., in relazione agli artt. 323 e 479 c.p., per non aver ritenuto l'assorbimento del reato di abuso in quello di falso.
GI (ricorsi identici dell'imputato e dell'avv. Piermaria Corso, che con motivi nuovi, chiede in subordine rimessione a S.U. ed altrimenti la prescrizione):
1 - difetto di giurisdizione, per impossibilità di sindacato penale dell'esistenza dei dati di fatto della normativa speciale amministrativa, quale presupposto di esercizio di potere discrezionale (art. 129 c.p.p.) e inosservanza degli artt. 516 e 521 c.p. (v. motivo 2, sub 1 - 2 - 3, ricorso RA), per mancata contestazione della legge violata (L.R. n. 14 del 1997, art. 3, comma 4);
2 - violazione L.R. n. 14 del 1997 - manifesta illogicità di motivazione - violazione artt. 516 e 521 c.p.p., per insussistenza di alcun obbligo legale di aggiudicare tutte le forniture oggetto delle delibere riguardanti la USSL 36 con unica procedura (inoltre quanto ai capi C14-16-18, manca qualsiasi contestazione di aver proceduto a fittizio frazionamento;
perciò il fatto storico non sussiste, a differenza che ca. i capi D3 - D4);
3 - violazione L.R. n. 14 del 1997, per insussistenza di obbligo legale di aggiudicare le forniture oggetto di d. 420 e 1148/98 (Niguarda) con unico affidamento, laddove la L.R. n. 14 del 1997, art. 5, comma 2 vieta solo il frazionamento dei contratti di appalto di servizio della medesima specie, per importi di 200.000 E.C.U. o superiori, non di importo inferiore;
negli altri casi, come quelli di specie, si applica l'art. 5, comma 4 s.L. che rinvia al D.P.R. n. 573 del 1994, art. 7, che non prevede procedure concorsuali. Tanto
premesso, il Tribunale aveva escluso l'applicabilità del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7 e la sentenza di 1 grado non è stata modificata sotto questo profilo, e non è applicabile il D.Lgs. n. 157 del 1995, che concerne solo i contratti oltre i 200.000 E.C.U. (L. 100 milioni ca.); non si doveva procedere a trattativa privata, giusto la L.R. n. 14 del 1997, art. 5, comma 4; e non è violato l'art. 5, comma 2 s.L. per il valore complessivo inferiore dei due contratti;
4 - violazione L.R. n. 14 del 1997, art. 5, comma 2, sempre con riferimento alle stesse delibere, perché anche a volerlo ritenere applicabile, va osservato che la stessa norma consente il frazionamento a fronte di motivate ragioni di convenienza, per la ragione che, tra la delibera 420 (auditing) e la 1148 (progetto esecutivo), è intervenuta una delibera della Giunta Regionale autorizzativa del progetto esecutivo, menzionata nel secondo provvedimento;
5 - erronea applicazione L.R. n. 14 del 1997 - difetto di giurisdizione: insussistenza di violazione di legge nell'adozione delle delibere dell'Ospedale Niguarda con unica fornitura (v. capo D4 n. 3, che contesta insussistenza del carattere di urgenza, per i tempi occorsi per il deposito della relazione, che non giustificava l'esclusione del ricorso alla trattativa privata, nella delibera 1148, ma tanto implica sindacato dell'azione amministrativa);
6 - violazione art. 2 c.p., perché in subordine, a ritenere violato L.R. n. 24 del 1997, art. 3, comma 5, esso ha subito successive modifiche, con la L.R. n. 3 del 2001 (e quindi dalla L.R. n. 3 del 2003), che novella il comma 6, prevedendo per gli enti sanitari la possibilità di contratti per importi non superiori a 200.000 E.C.U., senza fare più riferimento alle ragioni di necessità ed urgenza (la "modifica della norma extrapenale integrativa detta una disciplina più favorevole, che esclude l'applicazione della norma incriminatrice del tempo del commesso reato;
cfr.: S.U. Tuzet, circa l'abolitio criminis del peculato per distrazione nel settore bancario);
7 - erronea applicazione dell'art. 323 c.p., in quanto non era configurabile l'evento del reato - vizio di motivazione, per mancata prova del fatto tipica la sentenza ritiene il vantaggio ingiusto per la stessa violazione di legge, mentre è necessaria la cd. doppia ingiustizia (v. Cass. 6^, 24/02/2000, Sanna;
11/02/1999, Rossomandi;
04/06/1998, Celico;
28/05/1997, Di Ielsi;
e 08/01/2003, De Lucia, in Riv. pen. 2003, 903), cosicché l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale non può farsi discendere dall'illegittimità del mezzo utilizzato (condotta), ma deve essere dimostrata, mentre nel caso non si sa se i prezzi fossero non concorrenziali;
8 - mancata prova del dolo intenzionale e vizio di motivazione, perché non è sufficiente la mera coincidenza tra vantaggi privati ed interessi d'ufficio, se gli uni non si pongono in contrasto con gli altri (e v. Corte Cost. 69/99 circa la L. Fall. art. 228: presa d'interesse privato del curatore), ed è necessaria la finalizzazione dell'abuso ai primi (Cass., Sez. 6^, 02/08/2000, Spinella e 04/10/2000, Bellino), laddove nella sentenza di 1 grado è affermato che l'assegnazione degl'incarichi risponde a concreta esigenza della P.A.;
9 - idem in particolare circa le delibere dalla USSL 36 (C14-16-18), adottate nel maggio - luglio '98, perche' la Corte non risponde al quesito in ragione del tempo del commesso reato (all'epoca NE era Commissario della USL e non era tenuto ad un controllo di merito e di fatto sulle proposte ed i pareri ricevuti);
10 - erronea applicazione dell'art. 323 c.p., in concorso con l'art. 479 c.p., perché la clausola di consunzione nell'art. 323 c.p. è
diretta, indipendentemente da un rapporto di specialità, ad escludere l'applicazione della norma incriminatrice nel caso in cui il comportamento abusivo costituisca al tempo stesso un reato più grave (cfr. Cass. Sez. 5^, 19/05 - 21/06/2004, IC, CED rv. 228681 e Riv. pen. 2005, 609);
11 - erronea applicazione art. 479 c.p., per inesistenza di falsificazione nella parte descrittiva delle delibere 434 e 490 del 1997, alla luce del tenore identico a quello della delibera 618, sempre della USL 36, per cui è stato ritenuto in 1 grado che il fatto non sussiste, dal momento che le delibere non attestano lo svolgimento di alcuna gara, ma l'aggiudicazione diretta, seppure comparando tre offerte;
12 - idem, per inidoneità della parte descrittiva delle stesse delibere a provare le modalità di reperimento delle offerte (che, ancorché reperite da GI, danno conto di una valutazione comparativistica, al di fuori della trattativa privata);
13 - idem, per l'impossibilità di ravvisare falso ideologico in atti a contenuto dispositivo (Cass. 9135/1999, L.B. ed a.). Il contenuto dell'atto riguarda il fatto che l'azienda ospedaliera ha proceduto all'aggiudicazione di contratto secondo gli usi del commercio, e non riguarda il fatto che l'azienda ha proceduto a richiedere tre offerte a tre aziende diverse;
14 - erronea applicazione art. 479 c.p., invece che 480 c.p., perché altro è l'enunciazione di un fatto, altro la certificazione dei suoi presupposti.
15 - manifesta illogicità di motivazione in punto di dolo, perché NE non ha contribuito alla stesura materiale di nessuna delle delibere, e le asserzioni ritenute false non erano assolutamente funzionali alla commissione dell'abuso. 16 - erronea applicazione dell'art. 158 c.p.p., in relazione ai capi C14-16-18 (USSL 36), perché prima di ravvisare la continuazione, va verificato se per alcun reato non sia già maturato il termine di prescrizione (S.U. 24/01/1996), e quindi prima di dichiarare la continuazione e confermare la sentenza impugnata, rilevare l'estinzione dei reati.
Ritenuto:
- Vanno innanzitutto analizzate le questioni comuni.
1 - La prescrizione non è ravvisabile in alcun caso, a stregua delle imputazioni. Inoltre vi è stata sospensione dei termini nel giudizio di appello dal 17/11/2004 al 09/02/2005, su richiesta di difensore di un imputato per impedimento, cui si sono associati gli altri. La continuazione è stata ritenuta in 1 grado, quando non era maturato il termine di prescrizione per alcun reato, e non risulta formulata questione con l'appello. Il principio invocato nel motivo 16 del ricorso NE, dunque, non rileva nella specie. Nè è fondato l'argomento, esposto in questa udienza dalla stessa difesa, in relazione alla disciplina innovativa della L. n. 251 del 2005, secondo il quale la norma transitoria di cui all'art. 10 c.p., comma 3 non concerne quella dell'art. 6 c.p., comma 2, che novella l'art. 158 c.p., per cui il decorso della prescrizione resta quello proprio per ciascun reato, anche in caso di continuazione. Oltre quanto già ritenuto da questa Corte (Sez. 6^) che, con la sentenza n. 460/2006 del 12/12/2005, depositata il 10/01/2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 c.p., comma 3 menzionato, per ragioni qui condivise, si rileva che la norma transitoria letteralmente stabilisce: "Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano... ad esclusione dei processi già pendenti... avanti alla Cassazione". La lettera si riferisce indiscriminatamente a tutte le disposizioni, per le quali il tempo necessario a prescrivere risulti più breve, di quello computato secondo legge previgente, senza che possano escludersi quelle che disciplinano il trattamento del reato continuato e la sospensione o l'interruzione del corso della prescrizione.
Nel caso di specie, pertanto, rileva che la disposizione dell'art. 6 c.p., comma 2, modificando l'art. 158 c.p., implica la riduzione dei termini di prescrizione per i reati commessi prima della cessazione della continuazione, seppur fissando quello iniziale al momento di ciascun fatto - reato. E la sua applicazione non è possibile in questa sede.
2 - È infondata la questione di non configurabilità del falso. È bensì vero che, per diritto vivente, non può ritenersi il falso di un atto dispositivo. Tuttavia integra gli estremi di falso l'attestazione contenuta nel documento, contraria al vero, che concerne fatti o il compimento di atti presupposti dalla deliberazione (cfr. già Cass., Sez. 5, n. 7655/99, rv. 213813). In altri termini se la valutazione discrezionale, per definizione probabilistica, non può essere ricondotta al principio di certezza, il falso può concernere quanto svolto o attestato quale presupposto storico della sua formulazione.
3 - È infondato il sostenuto assorbimento dell'abuso d'ufficio nel falso quando ritenuto, seppure vi è travisamento di principio nella sentenza impugnata.
In particolare il ricorso per NE (10) si rifà alla sentenza IC citata, che rileva ingiustificato al fine di ritenere il concorso dei reati di falso ed abuso, il diverso oggetto giuridico (nel caso di abuso, l'imparzialità ed il buon andamento della p.a., e di falso, la fede pubblica, giusta Cass. Sez. 5^, n. 7581/1999, citata nella sentenza impugnata), alla luce della clausola di consunzione dell'art. 323 c.p.. La clausola pone difatti una disciplina speciale rispetto a quella dell'art. 15 c.p., che concerne le "norme che regolano la stessa materia". Si riferisce al fatto costitutivo di reato punito più gravemente a diverso titolo, quale che sia la norma incriminatrice, pertanto anche quella di falso in atto pubblico.
Il principio va condiviso. Ma, come precisa la stessa sentenza IC (conformemente a Cass. Sez. 5^, n. 12226/1998, D'Asta - CED, rv. 211928), vi è concorso del reato di abuso con quello di falso, e non assorbimento, se il fatto costitutivo di abuso è diverso, ancorché abbia ad oggetto lo stesso atto. La consunzione è difatti riconoscibile solo se l'abuso, da cui scaturisce vantaggio patrimoniale ingiusto, consiste nella falsa attestazione (per es. riconoscimento di un diritto patrimoniale).
Nella specie è pertanto decisivo che si ritenga violata la L.R. n. 14 del 1997, a stregua di quanto in essa prescritto, sul piano dell'amministrazione attiva. Difatti la sentenza impugnata risponde, innanzitutto rilevando che non vi è coincidenza tra le condotte incriminate, perché l'abuso è consistito nell'attivare le procedure descritte nelle relative imputazioni, mentre il falso riguarda l'attestazione di fatti presupposti (come oltre meglio s'intende). 4^ - Il ricorso NE propone questione di difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a, perché l'abuso ritenuto consisterebbe in eccesso di potere. Ma è innanzitutto manifestamente infondato sostenere il difetto di giurisdizione, perché non si pone problema di incidenza della decisione del giudice penale nell'ambito amministrativo, bensì solo di sussistenza del fatto costitutivo di reato, e dunque il motivo è ammissibile solo sotto il profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). E sotto tale profilo si prospetta un principio di diritto sostanziale infondato, perché ancora inteso in maniera incompiuta.
La giurisprudenza esclude il rilievo dell'eccesso di potere, ai sensi dell'art. 323 c.p. nella formulazione ultima della L. 16 luglio 1997 n. 234, pur in presenza di un vantaggio patrimoniale ingiustificato del privato o di un danno per la p.a.. La ragione è che, in effetti, lo sviamento dell'atto dal suo scopo istituzionale costituisce un vizio residuo di illegittimità dell'attività discrezionale amministrativa, che è penalmente irrilevante, perché il parametro della condotta criminosa è la "violazione di norme di legge o regolamento" in alternativa con "l'omissione di astensione", parimenti prescritta in determinati casi. La ratio della norma è dunque bensì quella di sottrarre al giudice penale il controllo della discrezionalità amministrativa, ma non la verifica di responsabilità penale del p.u., per l'inosservanza dei vincoli posti dalle norme di legge o regolamento all'esercizio del relativo potere. Ed è ovvio che la violazione di norme nel compimento di attività amministrativa assorbe la disfunzione dell'atto (cd. sviamento di potere).
Nella specie sarebbe stato impossibile sanzionare penalmente l'evento obiettivo di vantaggio ingiustificato di GI, per mero eccesso di potere in ciascuna delibera. Ma se, per procurargli tale vantaggio, il p.u. ha adottato una procedura non consentita, inosservante del vincolo normativo posto alla sua scelta discrezionale, il giudice penale ben più che poteva e doveva farlo. 5 - È questione corollario (in effetti di motivazione), quella relativa all'ingiustizia del profitto o del danno, da dimostrare oltre la condotta illegittima. Ed è infondata.
È difatti vero che l'ingiustizia dell'evento di vantaggio patrimoniale o danno ingiusto va tenuta concettualmente distinta dall'illegittimità della condotta. E, per affermarlo, si parla talora in giurisprudenza di doppia ingiustizia.
Ma non va confuso il problema strutturale della norma incriminatrice con quello di fatto, ovvero d'induzione di prova. Difatti altro è il caso di una mera preferenza accordata a taluno, senza che mutino le implicazioni patrimoniali oggettive dell'atto, altro è quello che invece la stessa costituzione del rapporto patrimoniale risulti ingiustificata o svolta in maniera da sottrarre a verifica la congruità economica della scelta.
Nella specie risulta decisivo che le sentenze dimostrino non necessario l'auditing, quando erano già stati svolti accertamenti e decisi aggiornamenti informatici (v. il caso del Niguarda), o il frazionamento delle contrattazioni, che ha moltiplicato le spese, e che in ogni caso il contratto intuitu personae dissimuli la mancata ricerca di un prezzo migliore o la cernita di qualità dell'offerta.
6 - Il motivo 6^ del ricorso NE pone ancora questione di interesse comune relativa all'art. 323 c.p., ai sensi dell'art. 2 c.p.. Ed è infondato. È senz'altro vero che l'abrogazione o la riforma della legge extrapenale che integra la norma incriminatrice, cd. definitoria degli estremi, o quella dalla cui violazione di precetto dipende l'applicazione della sanzione comminata dalla norma penale in bianco, rileva ai sensi dell'art. 2 c.p. (Cass. Sez. 2^, n. 4296/2004, Stellacelo, CED rv. 228152).
Sennonché al di là del rilievo che il sostenuto mutamento della L.R. Lombardia n. 14 del 1997, art. 3, comma 5 non risulta dal testo (estratto dagli archivi del sistema Italgiure Web del CED di questa Corte) della L.R. 2 febbraio 2001 n. 3 (G.U. n. 034 serie speciale n. 3 dell'8.9.01 - BU Lombardia n. 0006, Serv. Ord. n. 1 del 06/02/2001), che ha modificato taluni articoli che non interessano, o aggiunto altri commi (in particolare 6bis, che autorizza il ricorso alle tecniche informatiche per le contrattazioni di cui all'art. 3), si tratta di variazioni di solo valore. Queste devono essere apportate con delibere della Giunta Regionale, in osservanza della L. n. 14 del 1997, art. 3, comma 6, che pone la clausola di rideterminazione biennale degli acquisti di cui al comma 5, in conformità agli indici ISTAT nazionali, di aumento del costo della vita.
Orbene, premesso che l'art. 2 c.p. reca: "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato", se la stessa legge, che integra la norma incriminatrice dell'abuso di ufficio, prevede l'adeguamento di valore degli acquisti all'aumento del costo della vita nel tempo, la variazione conseguentemente apportata non muta il precetto ancorato al controvalore monetario. Per questa ragione resta ferma la soglia di punibilità della norma integrata, ovvero immutato il disvalore penale nel tempo.
7 - Va a questo punto considerato che la motivazione risulta travisata dagli ulteriori motivi che in effetti questa concernono, ancorché rapportati formalmente all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nel suo momento essenziale, e perciò risultano infondati. Nella specie le norme integratrici di quella penale (fuori di quelle che implicano le cd. procedure di evidenza pubblica aperte, p. incanti, o ristrette, licitazioni private ed appalti - concorso - L.R. Lombardia n. 14 del 1997, art. 3, comma 1) autorizzano procedure negoziate di trattativa privata (art. 3, comma 2), per forniture di beni o servizi per importo non superiore a L. 200 milioni, e, in via di ulteriore eccezione, l'acquisto diretto secondo gli usi di mercato (art. 3, comma 5) sino ad un ammontare di L. 100 milioni per forniture e servizi nel settore sanitario.
Alla luce di ciascuna di queste norme è evidente che la discrezionalità del p.u. era vincolata consecutivamente ad ulteriori presupposti. Pertanto il solo fatto che l'ammontare di alcun appalto o acquisto risulti inferiore a L. 100 milioni non giustifica per sè il mancato ricorso alla trattativa privata e, per contro, in caso di trattativa privata bisogna dimostrare gli adempimenti prescritti al riguardo.
Orbene i Giudici di merito hanno ritenuto la simulazione di importo consentito dei contratti, per giustificare il mancato ricorso alla trattativa privata, mediante il frazionamento (vietato dall'art. 5, comma 2) dell'ammontare delle forniture o dei servizi, ed in tutti inesistenti le condizioni di necessità ed urgenza, per provvedere direttamente a contratti secondo gli usi di mercato. Ed hanno correttamente precisato che necessità ed urgenza sono condizioni interdipendenti e vincolanti per derogare alla trattativa privata, il cui ricorso implica il dovere di giustificazione espresso. Questa ricostruzione trova da un canto obiezioni di merito, qui inverificabili e, dall'altro, volte a giustificazione amministrativa delle scelte operate.
Orbene poiché le delibere simulano la trattativa con il riferimento a tre offerte, in effetti predisposte dallo stesso assegnatario, l'eccezione difensiva, che comunque era consentita l'applicazione della L.R. art. 3, comma 5, risulta in ogni caso infondata. Se la L.R. art. 3, comma 3 prevede già la scelta di una procedura ristretta ovvero negoziata in via subordinata, doveva essere motivato in ciascuna delibera il perché ed il come del ricorso eccezionale alla contrattazione diretta. A quest'ultimo fine non era insomma sufficiente che la cifra apparisse sotto la soglia che consentiva (perché), in caso di necessità ed urgenza, la contrattazione secondo gli usi di mercato, ma bisognava rendere palese la potenziale comparabilità di offerte libere per l'acquisito diretto (come). E tanto è escluso, in un senso e nell'altro, proprio dal tenore delle delibere, che non significano men che la trattativa, la libera ricerca di mercato necessitata ed urgente, bensì simulano da un lato l'apparenza della prima, non indetta, e dall'altro la seconda al di là della necessità ed urgenza dell'acquisto diretto secondo gli usi di mercato che, si ripete, non è locuzione superflua. È risultato perciò impossibile riconoscere l'attività svolta, secondo metro legale. Questo dicono le sentenze e dimostrano in ciascun caso. Ora si è ribadito in linea di principio che è sottratto a responsabilità penale, ai sensi dell'art. 323 c.p. il p.u. che, per un acquisto autorizzato fuori di trattativa privata, ricorrendone gli estremi, a fronte di quanto offre il mercato, deliberi la scelta intuitu personae (locuzione adottata nella sentenza impugnata), seppure non la migliore, perché in tal caso si censurerebbe penalmente l'eccesso di potere. Ma perciò anche non può esserlo quello che simula nell'atto d'indizione estremi della trattativa privata e, nel contempo, la sussistenza delle condizioni eccezionali che lo autorizzano a procedere all'acquisto diretto, perché non risulta essersi avvalso neanche delle facoltà in tal caso riconosciutagli di provvedere direttamente, che implica la trasparenza della ricerca di mercato.
Va pertanto ritenuta compiuta e non manifestamente illogica la motivazione dei Giudici di merito che s'incentra sul rilievo che le delibere, rese in maniera comunque equivoca, se non identica, dissimulano la realtà di una assegnazione predestinata, volta ad eludere qualsiasi vincolo legale, come dimostrano gli accertamenti svolti che, si è visto, men che inibiti, erano doverosi. A riprova, il ricorso GI coinvolge tutte le contestazioni nella questione se i fatti debbano al più qualificarsi quali turbative di incanto ai sensi dell'art. 353 c.p. (v. oltre). Questo paradosso dimostra che è gratuito rifarsi, per giustificazione, ad un metro irriconoscibile secondo la legge extrapenale.
8 - È infine manifestamente infondata la questione assunta a corollario in talun ricorso, del difetto di correlazione tra accusa e sentenza. La sentenza impugnata precisa che la legge espressamente richiamata nel contesto d'imputazioni (per tutte la A2) è quella relativa alla qualificazione dei servizi appaltati nel settore informatico (D.Lgs. n. 157 del 1995). E si rileva ictu oculi che sono stati contestati gli elementi di fatto che si rapportano alle norme violate della L.R. n. 14 del 1997 (con la locuzione normativa vigente), peraltro ineludibili dalle delibere. Non si vede a quali altre norme si sarebbero potuti rifare per eccepire l'autorizzazione alla contrattazione diretta, o l'assenza di simulazione di trattativa, gli autori delle delibere incriminate. Non risulta dunque alcun pregiudizio del diritto di difesa.
- Alla luce di queste premesse, si procede al residuo esame di dettaglio.
1 - Il ricorso per GI è inammissibile.
Le questioni proposte sono "non consentite", in quanto implicherebbero in ipotesi annullamento con rinvio, non senza rinvio allo stato degli atti ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ovvero il ripristino del contraddittorio sulla tematica probatoria in punto di responsabilità (motivo 2), già escluso dopo la condanna in 1 grado, con il patteggiamento (v. in particolare il 1 motivo nella parte in cui si sostengono disattesi motivi nuovi d'appello, ai quali all'evidenza il ricorrente ha rinunciato, al pari degli altri, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4), o altrimenti "manifestamente infondate".
È tale quella relativa alla qualificazione dei fatti in ipotesi di cui all'art. 353 c.p., di cui si è detto, posto che in materia non si tratta di turbamento di gare in pubblici incanti o licitazioni private, bensì di violazione delle norme che prescrivono trattativa privata e, in via surrogatoria eccezionale, autorizzano acquisiti secondo gli usi di mercato.
2 - Il ricorso per GA è infondato. Quanto al punto a) del motivo 1, vale quanto sopra ritenuto circa la cd. doppia ingiustizia. I punti b) e c) dello stesso motivo ed i motivi successivi pongono questioni di fatto, come si desume dal rinvio ad atti o a valutazioni alternative. Il motivo 2 in punto di dolo, al di là dell'asserto di principio, trascura la valorizzazione in sentenza delle stesse dichiarazioni dell'imputato in senso contrario all'attuale asserto. Ancora di fatto è la questione circa il falso in atto pubblico (3), posto che peraltro è impossibile, secondo i Giudici di merito, ritenere la maggiore convenienza dell'offerta di GI, a fronte di altre simulate.
3 - Il ricorso per RA è infondato, e trova in massima parte risposta nelle premesse comuni (in particolare gli approfondimenti dei motivi nuovi).
Il 1 motivo, al di là dell'implicazione valutativa di merito, nella parte in cui si appunta sulla locuzione normativa secondo gli usi del commercio, peraltro travisandone il senso, è manifestamente infondato (sotto il profilo che attribuisce a AR la responsabilità che avrebbe preparato l'atto, trascurando che la sottoscrizione richiede piena consapevolezza perché fa proprio l'operato strumentale altrui). Ed elude il problema della reale valenza della locuzione che, all'evidenza, per quanto ritenuto, si rapporta al metro del reale valore commerciale. Nè il nuovo motivo, che si appunta invece sul significato della frase "viste le offerte", adottata nella delibera, porta a diversa soluzione. Al di là dell'impossibilità di diversa interpretazione in questa sede. Il presupposto attestato, di comparazione per l'assegnazione del contratto a società di GI, è contrario al vero, quali che siano le giustificazioni rese a posteriori per attribuirgli diversa valenza.
Quanto al 2 motivo: 1) è manifestamente infondata la questione relativa alla violazione di legge procedurale (v. sopra); 2) è infondata la questione relativa allo sviamento di potere (v. sopra);
3) - 4) non sono consentiti in questa sede gli argomenti di merito relativi alle ragioni economiche delle delibere esaminate, e valutati in maniera non manifestamente illogica nelle sentenze. Quanto al 3 motivo (assorbimento) è infondato (v. sopra).
4 - Il ricorso per NE è infondato.
I motivi 1 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 16 trovano innanzitutto risposta in quanto ritenuto circa le questioni comuni, salvo precisazioni, quando necessarie.
Il 2 motivo (delibere 434, 490 e 618 tra il 28/05 ed il 31/07/1997, USSL 36) che è corollario di fatto del motivo 1, è inammissibile. In tutte le tre delibere USSL, dirette all'acquisto di strumenti informatici non si motiva affatto l'urgenza, con riferimento alle offerte, che risultano frazionate in tempi consecutivi, ed è inapprezzabile la questione sotto il profilo dell'art. 521 c.p.p., non ravvisandosi minorazione del diritto di difesa. Il 3 e 4 motivo (delibere 420 del 09/04/1998 e 1148 del 12/08/1998, Niguarda) non meritano accoglimento. L'argomentazione di principio (3) è infondata. Semplicemente la Corte di merito ha ritenuto irrilevante il sopravvenire di una delibera regionale nel periodo intermedio, tra le due dell'ente. Queste, secondo la motivazione, concernono contratti di servizio della stessa specie, per via di quanto ritenuto già in sede di premessa motivazionale sul concetto di servizio informatico quale assorbente dell''auditing, per la ragione che lo stesso auditing (oggetto della prima delibera) è strumentale ad un progetto di rinnovamento del servizio. E nella specie il progetto informatico era già stato elaborato dall'ente che aveva deliberato, prima dell'arrivo dell'imputato, di provvedere ad una gara. L'imputato, sopravvenuto lo ha accantonato, sospendendo la gara già prevista e ricorrendo all'auditing di GI, ed attuando il progetto di seguito. Appare perciò corretto il ragionamento che il dettato normativo è stato aggirato con il frazionamento. L'altro motivo mira a superare la valutazione di fatto del perché dell'irrilevanza della sopravvenienza della delibera regionale: la Corte ha dimostrato già deliberato il progetto in relazione a diverso finanziamento.
Il motivo 5 è oltre manifestamente infondato, laddove circa il capo D4 separa gratuitamente l'argomento di cui al n. 3 (urgenza) dal contesto motivazionale della sentenza, che ritiene la scorporazione fittizia dell'auditing dal progetto. Semplicemente il progetto preesisteva, e dunque non era necessaria nuova verifica preventiva dello stato del servizio informatico. Risulta infine risolutivo ictu oculi il rilievo che è stato ritenuto simulato l'incarico separato, volto a superare il limite oltre il quale era imposta la trattativa privata.
Il motivo 8 è inammissibile. La sostenuta contraddizione della sentenza di 1 grado è comunque risolta da quella d'appello, che trova la chiave della vicenda nella dissimulazione dell'accordo a monte tra deliberante ed assegnatario, e in questa luce risulta meramente accademica la questione del dolo intenzionale (manifestamente infondato).
Il motivo 9 è ancora un corollario, ed inammissibile per le stesse ragioni, perché o travisa del tutto i principi di diritto amministrativo (l'autore di una delibera è chi la sottoscrive, checché abbiano predisposto gli altri funzionari, v. quanto rilevato sotto diverso profilo storico circa RA) o va inteso quale riproposizione del merito.
I motivi 11 e 12 sono squisitamente di fatto. GI ha fornito le offerte fittizie, a copertura dell'accordo sotterraneo. Questo spiegano i Giudici di merito già nella sentenza di 1 grado. Non è possibile una valutazione alternativa di fatto in questa sede. Il motivo 14 è manifestamente infondato.
Va osservato che la stessa argomentazione di diritto, che sorregge la questione proposta con il motivo precedente (cui si è data risposta di infondatezza in via generale), da per scontata la qualificazione unitaria dell'atto, nel quale è inserito il falso. All'evidenza, la parte descrittiva dei presupposti della decisione discrezionale ha ad oggetto quanto afferma verificato il p.u. che lo rende, ancorché operato strumentalmente da funzionar dello stesso ufficio. E la separazione, a fini di diversa qualificazione del falso, del momento documentale dell'atto discrezionale da quello decisionale è per definizione impossibile.
Il 15 è corollario di segno inverso e parimenti inammissibile, per le ragioni già dette a proposito del motivo circa RA: chi firma il documento, non può a posteriori giustificarsi con l'asserto che altri lo ha preparato, salvo dimostrare errore cognitivo proprio o inganno altrui, ovvero proporre una quaestio facti, inammissibile in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di GI e rigetta tutti gli alti ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e GI inoltre al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2006