Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
In difetto di autorizzazione del giudice, l'azione penale esercitata nonostante la preclusione costituita da precedente archiviazione del procedimento relativo agli stessi imputati e al medesimo fatto è inficiata da nullità assoluta. V. Corte cost., 18 gennaio 1995 n. 27
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- 1. Archiviazione del procedimento penaleAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 26 luglio 2018
- 2. Precluso l'esercizio dell’azione penale in mancanza della riapertura delle indaginiAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 16306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16306 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 722
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 41084/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE NN N. IL 17/08/1967;
avverso l'ordinanza n. 693/2009 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 06/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cassano Margherita;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Geraci che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. Merluzzi F. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 6 ottobre 2009 il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da AN GR e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 4 agosto 2009 dal gip del locale Tribunale in relazione ai delitti di omicidio volontario pluriaggravato in danno di UI LA e di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti di GN NT, commessi in Porto Cesareo-Veglie, il 15 ottobre 1989. Il Tribunale riteneva che gravi indizi di colpevolezza nei confronti del detenuto fossero costituiti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia HI e CI, i quali riferivano concordemente di avere appreso da NN De SI, ZO IZ, IO ON e ON LL - tutti facenti parte della "sacra corona unita" - nel corso di una riunione tenutasi nella cella n. 17 del carcere di Lecce, dove si trovavano tutti ristretti in relazione alla partecipazione di un processo in primo grado nei confronti degli aderenti al predetto sodalizio criminale, che il movente dell'omicidio di LA era da ricercare nella contrapposizione tra LA, investito da DO AT (a sua volta legato a IO RN, SA AR e EL UI) della qualità di unico responsabile del territorio di Copertino, e IO ON, originariamente aderente al suo medesimo clan e, successivamente, transitato al gruppo rivale facente capo a De MA, che lo aveva investito della funzione di referente in territorio di Copertino. Proprio IO ON, insieme, tra gli altri, con GR AN, era stato uno degli esecutori materiali dei delitti.
Tali dichiarazioni, convergenti sul nucleo essenziale delle accuse, trovavano, ad avviso del Tribunale, ulteriori elementi di riscontro individualizzante nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IO OM che indicava anch'egli in AN GR uno degli esecutori materiali, nonché nell'esito degli accertamenti balistici, che consentivano di stabilire che i sette bossoli cal. 9 parabellum sequestrati sulla scena del delitto erano stati esplosi dalla medesima arma utilizzata nel corso di una rapina avvenuta in Andrano il 9 ottobre 1989, ossia sei giorni prima dell'agguato. In relazione a questa rapina erano stati condannati con sentenza definitiva, tra gli altri, IO ON e GR AN, i quali, oltre ad appartenere al medesimo sodalizio criminale, erano stati arrestati insieme con AN De SI, IO OM, CO NO, NT LL e CO D'ST, il 24 dicembre 1989 in un covo di Gallipoli dopo un periodo di comune latitanza.
Il Tribunale riteneva sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, attesa la circostanza che la causale dell'omicidio era da ricercare nel proposito di assicurare al clan facente capo a De SI la supremazia territoriale di Copertino. Le esigenze cautelari venivano ritenute presunte ai sensi dell'art.275 c.p.p., comma 3, dovendosi, in tale prospettiva, ritenere applicabili gli effetti processuali dell'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, pur se il delitto era stato commesso in epoca precedente all'introduzione della stessa e che, in ogni caso, esse erano da ritenere configurabili, non essendo state vinte da elementi di segno opposto, alla luce della gravità dei delitti posti in essere e del contesto di criminalità organizzata in cui gli stessi si inquadravano e della personalità dell'indagato, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di armi, nonché per associazione di stampo mafioso e omicidio volontario continuato.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AN GR, il quale, anche mediante motivi nuovi, lamenta: a) violazione dell'art.414 c.p.p. per omessa riapertura delle indagini relative ai fatti criminosi in esame, oggetto di un procedimento penale definito con richiesta di archiviazione il 31 marzo 1990, accolta con decreto del giudice istruttore del Tribunale di Lecce del 2 aprile 1990; b) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in assenza di elementi univoci e concordanti circa l'identità degli esecutori materiali, la tipologia delle armi usate, la corrispondenza tra le stesse e quelle utilizzate per la commissione della rapina in Andranno;
c) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con conseguenti riflessi sulla presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3; d) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto del serio percorso di risocializzazione e di graduale reinserimento compiuto da GR.
OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri, è fondato.
L'esame della doglianza impone una duplice premessa.
1. Quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, rv. 220092).
2. L'autorizzazione alla riapertura delle indagini, concessa dalla medesima Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di archiviazione e inerente ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, rimuove gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e, quindi, si pone giuridicamente come atto equipollente alla revoca. Il mancato ricorso alla procedura prevista dall'art. 414 c.p.p. preclude l'esercizio stesso dell'azione penale (Cass., Sez. 1^, 5 giugno 1996, n. 2788, rv. 205283; Cass., Sez. 6^, 28 febbraio 1997, n. 239, rv. 207360; Cass, Sez. 6^, 11 maggio 2004, n. 30160, rv. 229453; Corte Cost., sent. n. 27 del 2995). In difetto di un'autorizzazione del giudice, l'azione esercitata nonostante la preclusione costituita dal provvedimento di archiviazione si deve considerare inficiata di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, riguardando l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Ciò significa non soltanto che al pubblico ministero è precluso svolgere indagini e, successivamente, esercitare l'azione penale in difetto di autorizzazione alla ripresa delle investigazioni, ma anche che è precluso l'esercizio "immediato" dell'azione penale successivo all'archiviazione.
3. Nel caso di specie dall'esame degli atti risulta che la difesa di AN GR, nell'ambito della richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell'indagato il 4 agosto 2009 dal gip del Tribunale di Lecce in relazione ai delitti di omicidio volontario pluriaggravato in danno di UI LA e di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti di NT GN, commessi in Porto Cesareo- Veglie, il 15 ottobre 1989, ha dedotto la violazione dell'art. 414 c.p.p. mediante allegazione della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero il 31 marzo 1990 e del provvedimento di archiviazione emesso dal giudice il 2 aprile 1990. Il Tribunale del riesame ha omesso di provvedere in ordine a tale doglianza che, ove fondata, determinerebbe una preclusione processuale.
S'impone, pertanto, sotto questo profilo, pregiudiziale ed assorbente rispetto a tutti gli altri, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010