Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 gennaio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 gennaio 1991 |
Commentari • 11
- 1. Uber: le sfide giuridiche della sharing economyJasmina Saric · https://www.iusinitinere.it/ · 1
È frequente, in una società digitalizzata come quella attuale, sentir parlare di sharing economy (come, ad esempio, i servizi di Uber e Airbnb): si tratta di un sistema economico innovativo, basato sulla condivisione di beni e servizi da parte di una community di utenti, i quali operano attraverso delle piattaforme digitali ad hoc. Tuttavia, queste realtà oltrepassano spesso i confini della loro natura prettamente digitale, invadendo spazi di attività regolate da un sistema normativo tradizionale, rendendo così difficile il loro inquadramento giuridico. Emblematica, al riguardo, è la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sede spagnola della societàUber System, principale portavoce …
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Giurisprudenza • 198
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 05/05/2025, n. 374Provvedimento: Pubblicato il 05/05/2025 N. 00374/2025REG.PROV.COLL. N. 00512/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 512 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Lo Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano stabile n. 182; per la riforma …Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- causa di servizio·
- art. 1 legge 308/1981·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103 , e' conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.
2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e le anzianita' previste dal comma terzo, nonche' dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla meta'.
3. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, e' autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.
4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 103/1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella prima classe.
La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di cinque anni nella seconda classe.
La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.
E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all' art. 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 ". - Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 6.500.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.