Articolo 584 del Codice di procedura penale
Articolo 501Articolo 558
Versione
24 ottobre 1989
Art. 584. Notificazione della impugnazione 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e' notificato alle parti private senza ritardo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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