Articolo 486 del Codice di procedura civile
Articolo 591 terArticolo 488
Versione
21 aprile 1942
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Versione
26 novembre 2024
Art. 486.
(Forma delle domande e delle istanze).

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso ((...)) negli altri casi. ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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