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24 ottobre 1989
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 112. Surrogazione di copie agli originali mancanti 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica. (90) ((90a)) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica. (90) ((90a)) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 258
- 1. Cassazione penale n. 50406/2014https://www.brocardi.it/ · 156.30234
(massima n. 1) In tema di surrogazione di copie agli originali mancanti, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga di ufficio la ricostituzione del fascicolo processuale ex art. 112 cod. proc. pen., ordinando a chi detiene le copie di atti e documenti acquisiti, ma fortuitamente dispersi, di consegnarle alla cancelleria, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2014, n. 50406Provvedimento: […] 1. il Giudice per le indagini preliminari di Roma, nella fase dell'udienza preliminare, emetteva un decreto ai sensi dell'art. 112 cod. proc. pen. con il quale ordinava ai difensori degli indagati ricorrenti di fornire copia delle cartelle cliniche sequestrate nell'ambito del procedimento. […]Leggi di più...
- necessità·
- esclusione·
- ragioni·
- atti e documenti acquisiti al fascicolo processuale fortuitamente dispersi·
- surrogazione di copie agli originali mancanti·
- fattispecie·
- ordine del giudice dell'udienza preliminare di consegna delle copie·
- richiesta delle parti·
- prova documentale·
- documenti·
- mezzi di prova·
- prove