Articolo 9 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 maggio 1990
Art. 9.
1. Dopo l' articolo 319-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti anni".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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