Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2004, n. 219
CASS
Sentenza 21 ottobre 2004

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Massime1

Il giudice dell'udienza preliminare deve disporre il giudizio abbreviato, condizionato all'integrazione probatoria, solo in presenza di due requisiti dell'integrazione probatoria richiesta: la sua necessità ai fini del giudizio finale sull'imputazione e la sua compatibilità con la finalità di economia processuale proprie del rito. Per verificare tale secondo requisito, il giudice deve valutare la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall'imputato, ma anche di quelle a controprova che, presumibilmente, il P.M. sarà indotto a chiedere, non può invece tenere conto delle prove che egli stesso potrebbe decidere di assumere ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod.proc.pen., trattandosi di una complicazione istruttoria meramente eventuale, non pronosticabile al momento della decisione sull'ammissibilità del giudizio abbreviato e dipendente non dalle richieste probatorie dell'imputato, ma dall'esito delle prove assunte.

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  • 1Riforma processo penale: i riti alternativiAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2004, n. 219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 219
Data del deposito : 21 ottobre 2004

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