Versione
24 ottobre 1989
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5 aprile 2008
5 aprile 2008
Art. 256. Dovere di esibizione e segreti 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, (( nonche' i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, )) e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorita' giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorita' giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.
Commentari • 66
- 1. Cassazione penale n. 42588/2005https://www.brocardi.it/ · 191.40973
[…] Quest'ultima, infatti, è espressamente disciplinata ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p. (massima n. 2) In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 193
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2018, n. 28233Provvedimento: […] Non avrebbe dovuto osservarsi il disposto dell'art. 256 cod. proc. pen. in quanto nel caso di specie la documentazione da ricercare non era detenuta dall'indagato per ragione dell'ufficio o professione ma ineriva ad attività illecita. […]Leggi di più...
- rilevanza probatoria·
- segreto professionale·
- inammissibilità ricorso·
- violazione di legge·
- art. 325 cod. proc. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- vizio di motivazione·
- restituzione materiale acquisito·
- art. 256 cod. proc. pen.·
- convalida sequestro