Articolo 431 del Codice civile
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Versione
19 aprile 1942
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Versione
19 marzo 2004
Art. 431.

(Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca).

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca e' esclusa con sentenza passata in giudicato. ((146)) -------------- AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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