Versione
24 ottobre 1989
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17 maggio 2016
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Art. 10. Competenza per reati commessi all'estero 1. Se il reato e' stato commesso interamente all'estero, la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralita' di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.
(( 1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza e' del tribunale o della corte di assise di Roma quando non e' possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1. )) ((235)) 2. ((In tutti gli altri casi, se)) non e' possibile determinare nei modi indicati ((nei commi 1 e 1-bis)) la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. ((235)) 3. Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza e' determinata a norma degli articoli 8 e 9.
--------------- AGGIORNAMENTO (235)
Il D.L. 16 maggio 2016, n. 67 , convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2016, n. 131 , ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
(( 1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza e' del tribunale o della corte di assise di Roma quando non e' possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1. )) ((235)) 2. ((In tutti gli altri casi, se)) non e' possibile determinare nei modi indicati ((nei commi 1 e 1-bis)) la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. ((235)) 3. Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza e' determinata a norma degli articoli 8 e 9.
--------------- AGGIORNAMENTO (235)
Il D.L. 16 maggio 2016, n. 67 , convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2016, n. 131 , ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
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- 1. Art. 10 c.p.p. Competenza per reati commessi all'esterohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 262.38995
[…] I , 03/03/2020 , n. 13076 I criteri di cui all' art. 10 c.p.p. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o più reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2023, n. 47114Provvedimento: […] da ciò consegue che non può farsi riferimento all'art. 10, comma 1, cod. proc. pen., bensì al terzo comma di detta norma che fa rinvio alle disposizioni degli articoli 8 e 9. […] Da ciò consegue l'applicazione del criterio di cui all'art. 10, comma 1, cod. proc. pen. che individua la competenza, in termini successivi, in capo al giudice del "luogo della residenza, della dimora, del domicilio dell'imputato", da attribuirsi, in caso di pluralità di imputati, al giudice procedente per il maggior numero di essi, ai sensi dell'ultima parte del primo comma di detto art. 10 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- reato commesso all'estero·
- conflitto di competenza·
- competenza territoriale·
- residenza imputato·
- art. 10 cod. proc. pen.·
- infortunio sul lavoro·
- art. 113-590 cod. pen.·
- domicilio imputato·
- art. 9 cod. proc. pen.