Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 marzo 1992 |
Commentari • 23
- 1. Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In generale A seguito della novella normativa ad opera della L. 86/1990, il legislatore ha impostato la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio secondo una concezione oggettivo-funzionale. In ossequio all'attuale formulazione dell'art. 357, “agli effetti della legge penale”, è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri …
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Giurisprudenza • 48
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/10/2025, n. 34036Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RE SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. David Dell'Atti, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, o, in subordine, con rinvio. Penale Sent. Sez. U Num. 34036 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Nell' articolo 316- bis del codice penale , introdotto dall' articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86 , dopo le parole "ente pubblico" sono inserite le seguenti: "o dalle Comunita' europee".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 316- bis del codice penale , introdotto dall' art. 3 della legge n. 86/1990 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), come modificato dall'art. 1 della presente legge:
"Art. 316- bis (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita' di pubblico interesse, non li destina alle predette finalita', e' punito con la resclusione da sei mesi a quattro anni". - Art. 2. 1. Nell' articolo 321 del codice penale , come sostituito dall' articolo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86 , dopo le parole "articolo 319- bis" sono inserite le seguenti: ", nell'articolo 319- ter".
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 321 del codice penale , come sostituito dall' art. 11 della legge n. 86/1990 , poi modificato dall'art. 2 della legge qui pubblicata:
Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art.
319- bis , nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'". - Art. 3. 1. Nell' articolo 322 del codice penale , come sostituito dall' articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86 , al secondo comma, dopo la parola "doveri," sono inserite le seguenti: "il colpevole".
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 322 del codice penale , come sostituito dall'art. 12 dellal legge n. 86/1990 , poi modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata:
"Art. 322 (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'art. 319".