Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2932.
(Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
(Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
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- 1. Trascrizione della domanda ex art. 2932 cc e iscrizioni ipotecarie: le possibili ipotesiAvv. Fabio Olivieri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 ottobre 2025 · 67.18082
La problematica La trascrizione della domanda ex art. 2932 cc ha un effetto prenotativo sicchè gli effetti dell'accoglimento della domanda retroagiscono al momento della prima trascrizione. Quid iuris se, in caso sia iscritta un'ipoteca? E nel caso in cui, nella pendenza del giudizio ex art. 2932 cc. sia stata intrapreso il pignoramento da parte del creditore ipotecario Il caso di cui alla recente sentenza della Suprema Corte del 6/10/2025 e tutte le ipotesi possibili Se il creditore ipotecario vanta un'iscrizione posteriore alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., la sua posizione è equiparata a quella del creditore pignorante che versi nella medesima condizione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2735Provvedimento: […] Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.. […] In tale ultima ipotesi, così come in quella di conclusione di una scrittura privata di vendita che debba solo essere riprodotta in un successivo e formale atto notarile, è indispensabile l'esatta individuazione, o almeno la determinabilità ex art. 1346 c.c. dei beni immobili che si intendono trasferire, senza la quale l'effetto traslativo immediato, o derivante dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., non può prodursi, non essendo consentito al giudice sostituirsi alle parti contrattuali nell'individuazione dei beni immobili.Leggi di più...
- dichiarazione coerenza catastale·
- esecuzione specifica art. 2932 c.c.·
- ripetizione somme sborsate·
- risoluzione contratto preliminare·
- compensazione spese di lite·
- dichiarazione concessione edilizia·
- cancellazione trascrizione domanda giudiziale·
- forma scritta ad substantiam·
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