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24 ottobre 1989
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18 marzo 1993
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24 marzo 1996
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Art. 23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. (45) ((70)) 2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1.
Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
----------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte costituzionale con la sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 76 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo". ----------------- AGGIORNAMENTO (70)
La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 23, primo comma, del codice di procedura penale , nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio;".
Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
----------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte costituzionale con la sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 76 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo". ----------------- AGGIORNAMENTO (70)
La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 23, primo comma, del codice di procedura penale , nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio;".
Commentari • 111
- 1. Cassazione penale n. 4023/1981https://www.brocardi.it/ · 422.87195
(massima n. 1) Gli effetti dell'estinzione del reato sulle obbligazioni civili da esso derivanti e sull'azione civile esercitata nel processo penale non sono regolati dalle norme sul concorso di cause estintive del reato e della pena (art. 183 c.p.), ma trovano la loro autonoma e compiuta disciplina, sul piano sostanziale, nell'art. 198 c.p., e, sul piano processuale, nell'art. 23 c.p.p. ed ora, limitatamente al caso di estinzione del reato per amnistia, nell'art. 12 della L. n. 405 del 1978. […]
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Giurisprudenza • 471
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2018, n. 28908Provvedimento: […] La Quinta Sezione, cui il ricorso è stato assegnato, ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 48 d.lgs. 274 del 2000, in relazione agli artt. 23 e 521 cod. proc. pen., e ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite. […] Questa lettura della disposizione in esame non è condivisa da alcune decisioni di questa Corte, espressione di un indirizzo minoritario, secondo cui l'art. 48 cit. è norma speciale rispetto al regime ordinario di cui all'art. 23 cod. proc. pen.. […]Leggi di più...
- riqualificazione in reato del giudice di pace – persistente competenza del giudice togato·
- presupposti·
- rilevabilita'·
- competenza per materia·
- competenza·
- incompetenza