Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
----------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte costituzionale con la sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 76 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo". ----------------- AGGIORNAMENTO (70)
La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 23, primo comma, del codice di procedura penale , nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio;".