Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1123.
(Ripartizione delle spese).
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne.
Qualora un edificio abbia piu' scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilita'.
(Ripartizione delle spese).
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne.
Qualora un edificio abbia piu' scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilita'.
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- 1. Interpello del 21/07/2021 n. 499 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 21 luglio 2021 · 239.1406
[…] Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio si fa presente che, in applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall'articolo 1123 del codice civile, «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
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- 1. Trib. Belluno, sentenza 29/10/2025, n. 224Provvedimento: […] gestione vanno suddivise per millesimi ex art 1123 Codice Civile; […] - ai sensi dell'art. 1123 c.c., il regolamento condominiale può […] previsto dall'art. 1123 cc; […] amministrazione ex art.1123 Cod. Civ.; […] attenute all'art.1123 Codice Civile nella ripartizione delle speseLeggi di più...
- impugnazione delibera assembleare·
- nullità art. 12 lett. g) regolamento condominiale·
- regolamento contrattuale·
- ripartizione spese condominiali·
- facta concludentia·
- unanimità condomini·
- art. 1123 c.c.·
- compensazione spese di lite·
- onere della prova