2. L'invito a presentarsi contiene:
a) le generalita' o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonche' l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l'invito e' predisposto;
d) l'avvertimento che il pubblico ministero potra' disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona e' chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresi' la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. ((L'invito puo' inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di giudizio immediato.)) 4. L'invito a presentarsi e' notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purche' sia lasciato il tempo necessario per comparire.