Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 113. Ricostituzione di atti 1. Se non e' possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo e' ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si puo' provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo e' ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si puo' provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
Commentari • 24
- 1. Cassazione civile n. 9507/1997https://www.brocardi.it/ · 161.86705
(massima n. 1) La disposizione dell'art. 113 c.p.p., relativa alla «ricostituzione di atti» applicabile per analogia al rito civile, nel quale mancano specifiche norme che disciplinino la materia prevede l'emissione di un provvedimento di natura amministrativa (o ordinatoria), assolutamente privo di contenuto decisorio, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella già contenuta nel provvedimento mancante, bensì interviene a riprodurlo nella sua materialità e secondo il decisum che a quell'atto già apparteneva. […]
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Giurisprudenza • 224
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2023, n. 48119Provvedimento: […] nella sentenza di annullamento di questa Corte, viene individuato come il presupposto processuale per ritenere la regolare notifica dell'estratto contumaciale all'odierno ricorrente - si risolve nella verifica della corretta applicazione, da parte del giudice di rinvio, dei precetti dettati dall'art. 113 cod. proc. pen. in tema di ricostituzione degli atti (del decreto di irreperibilità dell'imputato, in specie). 2. Su tale tema, […] Marna, Rv. 276555 ove si è anche precisato che, anche a voler ritenere illegittima la decisione del giudice di merito di disporre la ricostituzione, ai sensi degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., degli atti del procedimento mancanti senza richiedere, altresì, […]Leggi di più...
- modalità·
- vincoli formali·
- ricostituzione di atti acquisiti al fascicolo processuale e successivamente dispersi·
- insussistenza·
- ragioni·
- atti e provvedimenti del giudice