Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 novembre 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2006 |
Commentari • 16
- 1. Corte dei conti, s.g. Basilicata, sentenza 16 settembre 2025, n. 51https://www.eius.it/articoli/
FATTO 1. Con atto di citazione depositato in data 3 ottobre 2024, la Procura regionale presso questa Sezione conveniva in giudizio i sigg.ri U. Mario, C. Annateresa, B. Francesco Saverio, Ba. Pietro e M. Francesco, contestando ai medesimi un addebito pari a complessivi euro 22.164,51 per un supposto danno di pari importo arrecato, in concorso ed a titolo di colpa grave, al Comune di Campomaggiore (PZ), con condotte tenute in tempi risalenti nei diversi e rispettivi ruoli istituzionali ricoperti presso l'ente. La citazione risultava preceduta da indagini attivate a seguito della comunicazione (con nota del Segretario comunale in data 15 febbraio 1018, pervenuta il 19 febbraio 2018) della …
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis; b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784; c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544; d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381; e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212; f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis; b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784; c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544; d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381; e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212; f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, …
Leggi di più… - 4. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis; b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784; c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544; d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381; e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212; f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, …
Leggi di più… - 5. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis; b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784; c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544; d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381; e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212; f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 129
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2017, n. 2479Provvedimento: 1,2479/17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Conflitto di giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9459/2015 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2479 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f - Dott. SALVATORE DI PALMA Ud. 10/01/2017 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Pres. Sezione CI Presidente Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI Consigliere Dott. FELICE MANNA Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9459-2015 proposto da: SS BE, elettivamente domiciliato in ROMA, …Leggi di più...
- compenso·
- componente del comitato per l’intervento nella sir·
- fondamento·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- controversia·
- onorari·
- funzionari pubblici·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- pubblica amministrazione
- 2. Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2024, n. 2845Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Sigg.ri Magistrati: 1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente 2. dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere 3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel. a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio da remoto, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.5.2024 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1210/2021 R.G.S.L., vertente TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta e Patrizio Maria Raimondi in …Leggi di più...
- art. 12 legge n. 164/1975·
- procedura concorsuale·
- decadenza opposizione avviso di addebito·
- esonero contributo addizionale·
- contributo unificato·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 8 d.l. n. 86/1988·
- amministrazione straordinaria·
- contributo addizionale cigs
- 3. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 197Provvedimento: Pubblicato il 01/04/2026 N. 00197/2026 REG.PROV.COLL. N. 00194/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 194 del 2021, proposto da Comune di Silvi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SC, via V. Colonna 22; contro AS Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, …Leggi di più...
- art. 14 D.Lgs. 164/2000·
- scadenza concessione gas·
- prorogatio·
- giurisdizione esclusiva·
- art. 23 DL 273/2005·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 8 DM 226/2011·
- art. 15 D.Lgs. 164/2000·
- art. 7 DM 226/2011·
- remunerazione capitale investito·
- canone concessorio·
- art. 49 TFUE·
- devoluzione gratuita beni·
- translatio iudicii·
- art. 2041 c.c.
- 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 9934Provvedimento: Pubblicato il 16/12/2025 N. 09934/2025REG.PROV.COLL. N. 09223/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9223 del 2023, proposto dalla società NI EW s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Federico Vanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta 142; contro il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, in persona del …Leggi di più...
- inammissibilità memoria·
- inammissibilità ricorso·
- improcedibilità per carenza d'interesse·
- art. 63 legge 448/1998·
- vincolo di destinazione·
- diritto di proprietà·
- inerzia imprenditoriale·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- riacquisizione aree industriali·
- intervento ad opponendum
- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 08/09/2025, n. 49Provvedimento: Sent. n.49/ 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA composta dai seguenti Magistrati: Luigi Cirillo Presidente Maria Luisa Romano Consigliere relatore Rocco Lotito Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n.9089 del Registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore Regionale, nei confronti di UC CE, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Bonis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza alla via IV Novembre, n.58 e presso il suo domicilio digitale come da Registri di Giustizia andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com.; …Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- rito abbreviato·
- colpa grave·
- debito fuori bilancio·
- art. 130 c.g.c.·
- riconoscimento debito·
- spese di giudizio·
- prescrizione azione risarcitoria·
- interessi su mutuo·
- definizione agevolata
Versioni del testo
- Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .
A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.
La GEPI destinera' la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.
Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravita' delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , nonche' in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.
La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali e' autorizzata l'assunzione.
Ove se ne ravvisi la necessita', si applica ai lavoratori predetti l' articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.
La limitazione alle sole attivita' industriali private di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442 , non si applica agli interventi previsti dall' articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 . - Art. 2.
Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla societa' SIR finanziaria S.p.a., l'ENI e' autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta societa'.
Il mandato e' conferito mediante girata, per procura, delle azioni della societa' SIR finanziaria S.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge e, al piu' tardi, fino al 31 ottobre 1981. - Art. 3.
Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 e' autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla societa' consortile per azioni "Consorzio bancario S.p.a. - CBS", previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle societa' controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa societa' consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.
La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., e' a carico, fermi gli effetti gia' verificatisi in applicazione dell' articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301 , e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura gia' effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove cio' non sia sufficiente, e' a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato e' autorizzato ad erogare alle societa' del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse societa' i, mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.
I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.