Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 novembre 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2006 |
Commentari • 16
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis; b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784; c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544; d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381; e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212; f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, …
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Giurisprudenza • 129
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2017, n. 2479Provvedimento: 1,2479/17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Conflitto di giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9459/2015 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2479 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f - Dott. SALVATORE DI PALMA Ud. 10/01/2017 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Pres. Sezione CI Presidente Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI Consigliere Dott. FELICE MANNA Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9459-2015 proposto da: SS BE, elettivamente domiciliato in ROMA, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .
A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.
La GEPI destinera' la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.
Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravita' delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , nonche' in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.
La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali e' autorizzata l'assunzione.
Ove se ne ravvisi la necessita', si applica ai lavoratori predetti l' articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.
La limitazione alle sole attivita' industriali private di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442 , non si applica agli interventi previsti dall' articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 . - Art. 2.
Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla societa' SIR finanziaria S.p.a., l'ENI e' autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta societa'.
Il mandato e' conferito mediante girata, per procura, delle azioni della societa' SIR finanziaria S.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge e, al piu' tardi, fino al 31 ottobre 1981. - Art. 3.
Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 e' autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla societa' consortile per azioni "Consorzio bancario S.p.a. - CBS", previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle societa' controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa societa' consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.
La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., e' a carico, fermi gli effetti gia' verificatisi in applicazione dell' articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301 , e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura gia' effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove cio' non sia sufficiente, e' a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato e' autorizzato ad erogare alle societa' del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse societa' i, mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.
I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.