Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2003, n. 6262
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ove una organizzazione criminale di tipo mafioso richieda ai partecipi la loro definitiva adesione, fino a quando non abiurino o vengano a morte, la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, ed anche nel caso di arresto e di condanna. Tuttavia, poiché la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere non consiste della sola "affectio societatis", in caso di stabile isolamento dell'interessato dal gruppo (in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità) occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere).

In tema di prove inutilizzabili, l'acquisita cognizione di circostanze risultanti da prove illecitamente assunte non implica alcuna sanzione processuale per gli atti ulteriori che il pubblico ministero, nello stesso procedimento, compia avvalendosi, in via di fatto, di tale cognizione. (Fattispecie nella quale si ipotizzava che il pubblico ministero si fosse avvantaggiato, nella gestione del procedimento, grazie all'ascolto di conversazioni tra l'imputato ed il suo difensore, la cui trascrizione era stata ritualmente stralciata dagli atti, in quanto comunque reso edotto delle strategie della parte privata).

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, comporta una violazione del principio "ne bis in idem" la contestazione del reato previsto dal secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (appartenenza all'associazione con funzioni di promozione, direzione o organizzazione) nei confronti di un soggetto il quale, con riferimento allo stesso periodo ed alla medesima organizzazione criminale, sia già stato giudicato quale mero partecipe (primo comma del citato art. 416-bis), poiché le accuse concernono uno stesso fatto (l'appartenenza ad un dato gruppo delinquenziale), per quanto diversamente considerato per il titolo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2003, n. 6262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6262
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

    Testo completo