Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta fino al momento in cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara chiusa la discussione e quindi anche dopo l'eventuale emissione dei provvedimenti di integrazione delle indagini o delle prove, che non possono che precedere la chiusura della discussione.
Commentario • 1
- 1. Rimessa alle Sezioni unite una rilevante questione sul termine per laAndrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata in allegato (clicca sotto su downoload documento per scaricarla), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha dovuto affrontare un annoso problema interpretativo, in merito al termine ultimo per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato. Nel caso di specie, il giudice dell'udienza preliminare - con decisione poi ritenuta corretta dal Tribunale e dalla Corte d'appello - aveva ritenuto tardiva la richiesta di rito speciale, presentata dall'imputato, dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero (art. 421, comma 3, c.p.p.). La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, assumendo che la decisione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 12887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12887 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 710
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 43294/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Varese;
nei confronti del:
Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Varese;
con ordinanza pronunciata in data 26 novembre 2008 nel procedimento
contro
:
VA US, nato a [...] il [...];
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 22 febbraio 2008, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Varese, all'esito dell'integrazione probatoria di cui all'art. 421 bis c.p.p., riteneva inammissibile perché intempestiva (essendo già stata dichiarata chiusa la discussione) la richiesta di giudizio abbreviato incondizionato presentata dal difensore e procuratore speciale dell'imputato US VA.
2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Varese, dinanzi al quale l'imputato, rinviato a giudizio, aveva chiesto procedersi a giudizio abbreviato ha sollevato, ritenendo abnorme il provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare, conflitto negativo di competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va premesso che il conflitto è ammissibile in rito come "caso analogo" a norma dell'art. 28 c.p.p., comma 2, (v., per tutte, Cass. 1, 2 luglio 2001, confl., comp. in proc. Sangani, RV 219633) e che dagli atti risulta:
- che il Giudice dell'udienza preliminare aveva emesso, all'udienza del 12 ottobre 2007 ed all'esito della discussione, provvedimento di integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 421 bis c.p.p., fissando la nuova udienza per il giorno 21 dicembre 2007;
- che a tale udienza aveva prorogato (al 22 febbraio 2008) il termine concesso al pubblico ministero per lo svolgimento delle indagini integrative;
- che, all'udienza del 22 febbraio, il difensore e procuratore speciale dell'imputato aveva, prima che le parti fossero state ammesse alla discussione, formulato richiesta incondizionata di giudizio abbreviato;
- che il Giudice dell'udienza preliminare aveva, tuttavia, disposto il rinvio dell'imputato al giudizio ordinario, ritenendo che la richiesta di giudizio abbreviato fosse stata presentata oltre il termine di legge, atteso che la discussione era già stata dichiarata "chiusa".
4. Ciò premesso deve, anzi tutto, osservarsi che l'imputato che proponga, nelle forme e nei termini previsti, richiesta incondizionata di giudizio abbreviato ha diritto, come questa Corte ha già più volte avuto modo di affermare, alla definizione del processo con tale rito speciale;
e l'eventuale provvedimento reiettivo è da ritenere "abnorme" (v., per tutte, Cass. S.U. 27 ottobre 2004, Wajib). Tale è, dunque, nel caso in esame, il provvedimento emesso dal Giudice dell'udienza preliminare, atteso che la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato era stata presentata, oltre che nelle forme, nei termini di legge.
5. Del termine per la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare tratta l'art. 438 c.p.p., comma 2, stabilendo che essa può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.. La formula sta in sostanza a significare che la richiesta può essere proposta, in coerenza con il favor che il legislatore manifesta per ogni forma di definizione anticipata del processo, prima che il giudice dichiari, a norma dell'art. 421 c.p.p., comma 4, chiusa la discussione (nel caso di udienza preliminare che si svolga nei confronti di un solo imputato, si è ritenuto che la preclusione vada fissata con riguardo alle conclusioni del suo difensore, ultimo a prendere la parola nell'udienza, mentre non risulta che la giurisprudenza si sia pronunciata in ordine alla possibilità di presentazione della richiesta anche in sede di eventuali repliche). Ed il giudice non dichiara mai chiusa la discussione in tutti i casi in cui dispone attività di integrazione probatoria, quindi tanto nel caso di cui all'art. 422 c.p.p., quanto in quello di cui all'art. 421 bis c.p.p. (di ciò si ha letterale conferma nell'incipit di entrambe le disposizioni).
Pertanto, mentre deve ritenersi tecnicamente corretto il richiamo contenuto nel citato art. 438 c.p.p., comma 2, alle "conclusioni previste dall'art. 422 c.p.p.", è invece errato l'omesso richiamo all'art. 421 bis c.p.p., (frutto di evidente dimenticanza del legislatore della riforma di cui alla L. 16 dicembre 1999, n. 479), atteso che, nella nuova udienza fissata dal giudice con l'ordinanza per l'integrazione delle indagini prevista da tale disposizione, deve, come la dottrina ha unanimemente affermato, svolgersi una nuova discussione.
La mancanza di un esplicito richiamo non può, peraltro, ritenersi preclusiva della possibilità per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nell'udienza successiva allo svolgimento, da parte del pubblico ministero, delle ulteriori indagini previste dall'art. 421 bis c.p.p.. Anche in tal caso, invero, come sopra si è detto, il giudice che adotta l'ordinanza prevista dall'art. 421 bis c.p.p., non dichiara chiusa la discussione ed è, pertanto, consequenziale che l'imputato sia ancora in termini per la richiesta di giudizio abbreviato. In generale va detto che la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata per la prima volta (cioè anche se essa non sia stata presentata nella precedente discussione) nelle udienze successive all'attività di integrazione probatoria;
l'imputato ha, in altre parole, la possibilità di temporeggiare, nella previsione che il giudice non dichiari chiusa la discussione ma disponga l'integrazione probatoria, il più delle volte, nella prassi, sollecitata dall'imputato stesso (ma si tratta, a tutta evidenza, di un "rischio" che l'imputato si assume;
se il giudice, infatti, non aderisce alla sollecitazione e dichiara chiusa la discussione, l'imputato si vede definitivamente preclusa la strada del giudizio abbreviato).
Erroneamente, pertanto, il Giudice per l'udienza preliminare non ha, nella nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p., ammesso le parti ad una nuova discussione.
Di riflesso, altrettanto erroneamente ha ritenuto inammissibile, perché tardivamente proposta, la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, non avendo valutato che la discussione non era mai stata dichiarata "chiusa".
Tale richiesta era, invece, tempestiva perché presentata prima dell'inizio della nuova discussione che avrebbe dovuto svolgersi, come sopra si è detto, ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p.. 6. In conclusione, considerata l'abnormità del provvedimento reiettivo, il conflitto deve essere risolto nei termini prospettati dal Tribunale, affermando la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese alla cognizione, con le forme del giudizio abbreviato, del processo nei confronti di VA US.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009