Sentenza 16 dicembre 2016
Massime • 2
Ai fini della sussistenza della gravità indiziaria le risultanze delle indagini preliminari e quelle dell'incidente probatorio sono valutate sullo stesso piano e nella loro globalità. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che deduceva l'illegittimità della decisione di appello cautelare confermativa del provvedimento del G.i.p. che aveva attribuito maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal testimone al P.M. piuttosto che a quelle rese in sede di incidente probatorio, sul rilievo che dovesse riconoscersi maggior valore alla deposizione testimoniale acquisita con l'incidente probatorio).
Con riferimento alla deposizione testimoniale resa in sede di incidente probatorio avente ad oggetto la ritrattazione di precedenti dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari, il giudice è tenuto a valutare, sia in relazione allo sviluppo delle indagini sia in ottica dibattimentale, la sussistenza di elementi rilevanti ai fini della operatività del comma quarto dell'art. 500 cod. proc. pen. che abbiano potuto condizionare le dichiarazioni del teste. (La S.C., in motivazione, ha precisato che anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 500 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001, in sede cautelare il G.i.p. ben può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste del P.M. piuttosto che a quelle rese in sede di incidente probatorio, quando fondi il proprio convincimento su una motivazione logica e congrua).
Commentario • 1
- 1. Ritrattazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2016, n. 13836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13836 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2016 |
Testo completo
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