Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 2
Nell'ipotesi di concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionino più eventi penalmente rilevanti, il giudicato formatosi con riguardo a uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione a un altro evento scaturito dall'unica condotta, perché il "fatto" di cui all'art. 649, primo comma, cod. proc. pen., si identifica nell'elemento materiale del reato, costituito da condotta, nesso causale ed evento, per cui non può dirsi violato il principio del "ne bis in idem" qualora il soggetto venga sottoposto a nuovo processo, perché il nuovo procedimento per il reato in concorso formale ha per oggetto non il medesimo fatto, ma quella parte di fatto non contemplato dalla prima norma incriminatrice applicata, rappresentata dal diverso evento. (Nella specie si era proceduto, in relazione a una partita di t.l.e., per il mancato pagamento dei diritti di monopolio ex art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, fatto ritenuto distinto e diverso dal reato, non contestato, del mancato pagamento dei diritti doganali relativi alla stessa partita secondo le norme degli artt. 282 - 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per il quale il giudice non aveva pronunciato condanna).
Poiché l'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 punisce l'evasione dei diritti di monopolio mentre il reato di cui agli artt. 282 - 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 punisce l'evasione dei diritti di confine, qualora con il capo di imputazione sia stato contestato solo il primo reato ben può il pubblico ministero servirsi dell'istituto della contestazione suppletiva per il secondo reato, non potendo, in mancanza, il giudice procedere in proposito "ex officio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/1999, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 16.11.1999
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno Oliva Consigliere N.3755
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Agrò Consigliere N.12866/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso AVVERSOla sentenza del 20 gennaio 1999 del Tribunale di Campobasso;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 20 gennaio 1999 emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., il Tribunale di Campobasso, su richiesta delle parti, applicava a LZ CA la pena di mesi nove di reclusione, oltre la confisca delle cose sequestrate, in relazione ai seguenti reati:
- a) delitto di cui all'art. 2 legge 18.1.1994 n. 30, perché, in concorso con altri, deteneva nel territorio dello Stato tabacchi lavorati esteri in quantità di kg. 186;
- b) della violazione agli artt. 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1977, perché, in concorso con altri, commettendo il fatto di cui al capo a), evadeva l'IVA collegata con il commercio di t.l.e.;
- c) delitto di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen., perché, in concorso con altri, offriva ai carabinieri che avevano fermato la colonna di autovetture trasportanti t.l.e., la somma di lire diecimilioni, per indurli a lasciarli proseguire e, quindi, compiendo atto contrario ai doveri d'ufficio.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, il quale denuncia:
1. la violazione dell'art. 444, comma 2, cod.proc.pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevando che nel fatto descritto nel capo a) dell'imputazione doveva essere ravvisato, in concorso formale con il titolo di reato già contestato, quello, più grave, previsto e punito dagli artt. 282, 292 e 295, comma 2 lett. b) e c), d.P.R. 23.1.1973 n. 43;
2. illegittimità della pena applicata, poiché, essendo il delitto di contrabbando doganale ex d.P.R. 43/1973 punito, congiuntamente alla pena detentiva, con pena pecuniaria proporzionale, non poteva trovare applicazione la regola dettata dall'art. 81, comma 1, cod. pen.;
3. violazione dell'art. 301, comma 1, d.P.R. cit., perché non sarebbe stata ordinata la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne furono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. p.
2. Cominciando dall'esame del primo motivo di ricorso, si osserva che, nel fatto descritto nel capo a) dell'imputazione, non è rintracciabile alcun errore di qualificazione, perché il fatto ivi descritto (avere detenuto nel territorio dello Stato t.l.e.), è stato correttamente sussunto nella fattispecie legale prevista dall'art. 2 legge 1994 n. 30. Tuttavia - sostiene il pubblico ministero ricorrente - il giudice, nel fatto contestato, avrebbe dovuto ravvisare anche il reato di contrabbando doganale previsto dagli artt. 282-292 d.P.R. 1973 n. 43 e, in questa mancata individuazione, risiederebbe l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
Premesso che il reato di cui all'art. 2 legge 1994 n. 50 punisce l'evasione dei diritti di monopolio, mentre il reato di cui agli artt. 282-292 d.P.R. 1973 n. 43 punisce l'evasione dei diritti di confine (cfr. Sez. Unite, 29.10.1997, Deutsch), l'assunto del ricorrente non è condivisibile, perché, nel fatto materiale contestato al capo a), non v'è alcun cenno del mancato pagamento dei diritti di confine, per cui, ove il tribunale avesse proceduto nel senso preteso dal ricorrente, avrebbe contestato, in palese violazione del divieto ne procedat iudex ex officio un nuovo reato, in assenza dell'indispensabile richiesta del pubblico ministero. Quindi, ammesso che, nella presente vicenda processuale, possa parlarsi di errore, esso va addebitato al pubblico ministero, che ha omesso di esercitare l'azione penale per il reato di contrabbando doganale e che, a tale omissione, non ha posto rimedio neppure al dibattimento, mediante lo strumento della contestazione suppletiva del reato concorrente.
Va aggiunto che il passaggio in giudicato della sentenza impugnata non preclude affatto - come ritiene il pubblico ministero ricorrente - il promovimento dell'azione penale in ordine al reato di contrabbando doganale, che è in 282-292 d.P.R. 1973 n. 43 e, in questa mancata individuazione, risiederebbe l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
Premesso che il reato di cui all'art. 2 legge 1994 n. 50 punisce l'evasione dei diritti di monopolio, mentre il reato di cui agli artt. 282-292 d.P.R. 1973 n. 43 punisce l'evasione dei diritti di conf ine (cf r. Sez.Unite, 29.10.1997, Deutsch), l'assunto del ricorrente non è condivisibile, perché, nel fatto materiale contestato al capo a), non v'è alcun cenno del mancato pagamento dei diritti di confine, per cui, ove il tribunale avesse proceduto nel senso preteso dal ricorrente, avrebbe contestato, in palese violazione del divieto ne procedat iudex ex officio, un nuovo reato, in assenza dell'indispensabile richiesta del pubblico ministero. Quindi, ammesso che, nella presente vicenda processuale, possa parlarsi di errore, esso va addebitato al pubblico ministero, che ha omesso di esercitare l'azione penale per il reato di contrabbando doganale e che, a tale omissione, non ha posto rimedio neppure al dibattimento, mediante lo strumento della contestazione suppletiva del reato concorrente.
Va aggiunto che il passaggio in giudicato della sentenza impugnata non preclude affatto - come ritiene il pubblico ministero ricorrente - il promovimento dell'azione penale in ordine al reato di contrabbando doganale, che è in rapporto di concorso formale con quello già giudicato di cui al capo a) dell'imputazione. È infatti giurisprudenza costante e consolidata che, nell'ipotesi di concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionano più eventi penalmente rilevanti, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro evento, pur scaturito dall'unica condotta (v. da ultimo, Sez. I, 18.4.1995, Lazzarini, CED 201.84 2; Sez. IV, 17.12.1996, Pasquini, CED 207.57 4; Sez. II, 4.3.1997, Diez, CED 209.0 22). Ciò perché il "fatto" di cui parla l'art. 649, comma 1, cod.proc.pen. si identifica nell'elemento materiale del reato, costituito da condotta, nesso causale ed evento, per cui non può dirsi violato il divieto ne bis in idem, qualora il soggetto venga sottoposto a procedimento per un fatto formalmente concorrente con quello già giudicato. Infatti il nuovo procedimento per il reato in concorso formale ha per oggetto non il medesimo fatto, ma quella parte del fatto non contemplata dalla prima norma incriminatrice applicata, rappresentata dal diverso evento. E, nel caso di specie, è palese che il mancato pagamento dei diritti di confine (punito dagli artt. 282-292 d.P.R. 1973 n. 43) è un fatto distinto e diverso dal mancato pagamento dei diritti di monopolio (punito dall'art. 2 legge 1994 n. 30), pur se riferito alla medesima partita di t.l.e.
Il primo motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato e, con esso, anche il secondo. che ne rappresenta una conseguenza sul piano della determinazione della pena.
Infine, manifestamente infondato è il terzo motivo, poiché la sentenza, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, ha provveduto a disporre la confisca delle cose sequestrate. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi del terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1999