Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/1999, n. 3755
CASS
Sentenza 16 novembre 1999

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Nell'ipotesi di concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionino più eventi penalmente rilevanti, il giudicato formatosi con riguardo a uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione a un altro evento scaturito dall'unica condotta, perché il "fatto" di cui all'art. 649, primo comma, cod. proc. pen., si identifica nell'elemento materiale del reato, costituito da condotta, nesso causale ed evento, per cui non può dirsi violato il principio del "ne bis in idem" qualora il soggetto venga sottoposto a nuovo processo, perché il nuovo procedimento per il reato in concorso formale ha per oggetto non il medesimo fatto, ma quella parte di fatto non contemplato dalla prima norma incriminatrice applicata, rappresentata dal diverso evento. (Nella specie si era proceduto, in relazione a una partita di t.l.e., per il mancato pagamento dei diritti di monopolio ex art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, fatto ritenuto distinto e diverso dal reato, non contestato, del mancato pagamento dei diritti doganali relativi alla stessa partita secondo le norme degli artt. 282 - 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per il quale il giudice non aveva pronunciato condanna).

Poiché l'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 punisce l'evasione dei diritti di monopolio mentre il reato di cui agli artt. 282 - 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 punisce l'evasione dei diritti di confine, qualora con il capo di imputazione sia stato contestato solo il primo reato ben può il pubblico ministero servirsi dell'istituto della contestazione suppletiva per il secondo reato, non potendo, in mancanza, il giudice procedere in proposito "ex officio".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/1999, n. 3755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3755
    Data del deposito : 16 novembre 1999

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