Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Ai fini della condizione ostativa all'emissione della sentenza favorevole all'estradizione prevista dal primo comma dell'art. 705 cod. proc. pen. e dagli artt. 8 e 9 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la medesimezza del fatto va verificata con un analitico confronto dei caratteri di condotta, tempo, luogo, circostanze attuative, effetti, numero e identità degli eventuali compartecipi, tanto da tracciare tra i fatti un disegno sovrapponentesi l'uno all'altro, senza che tra i due possano rilevarsi caratteri di difformità, anche implicita, che caratterizzino l'autonomia ontologica di ciascuno di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2003, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato AQUARONE Presidente
1. Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
2. Dott. Francesco SERPICO Consigliere
3. Dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
4. Dott. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR SE;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 17/4/2002 nei confronti di RI GI con deliberazione favorevole all'estradizione di costui verso la richiedente Spagna;
sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG dr. O. Cedrangolo che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. M. Manna che ha concluso per: Accogliersi il ricorso.
O S S E R V A
Su conforme richiesta del locale PG, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17/4/2002, depositata il 17/5 successivo, deliberava favorevolmente all'estradizione verso la richiedente Spagna di tal RI GI in ordine ai reati di truffa, falso, evasione fiscale di cui alla richiesta dell'Autorità spagnola in data 25/1/2001, facente seguito alla richiesta di esecuzione in Italia del mandato di cattura n. 250/96 emesso il 24/10/96 dal Tribunale Centrale d'Istruzione n. 5 della Audencia Nacional. Si osservava in sentenza che, nel caso di specie, trovava corretta applicazione la Convenzione Europea di Parigi del 13/12/57, firmata il 30/6/95, ratificata il 10/9/97 ed entrata in vigore il 9/12/97 e sussisteva, di certo, il requisito della doppia incriminabilità, posto che i reati addebitati all'estradando sono previsti e puniti anche dalla legge italiana.
Quanto all'eccezione difensiva, ex art. 705 co. 1 c.p.p., circa l'esistenza di causa ostativa alla richiesta estradizione per la pendenza, dinanzi all'A.G. italiana, di procedimento penale concernente asseritamente i medesimi fatti (con produzione, al riguardo, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del proc. pen. n. 2278/98 concernente la contestazione al RI, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dei reati di associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti fiscali ed ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di contabilità, frode fiscale ed altro, in concorso con persone individuate anche dall'A.G. spagnola), pur dando atto di quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 00 58 del 1997 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L. n. 300/63, con riguardo agli artt. 8 e 9 della Convenzione Europea del '57 cit., nel senso che la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti vieta in assoluto di poter adottare una pronuncia di estradabilità, riteneva che l'"asserita identità delle accuse dall'A.G. spagnola e di quella italiana, invocata dalla difesa, era da considerarsi "solo apparente". In particolare, al riguardo, si è osservato da parte dei giudici della Corte territoriale meneghina che "la causa ostativa all'estradizione indicata dall'art. 705 c.p.p. concerne infatti la medesima situazione di identità del fatto indicata dall'art. 649 c.p.p., in relazione al principio generale del ne bis in idem.
Ciò posto, anche alla stregua dell'orientamento di questo giudice di legittimità, si è osservato che, nella specie, si trattava di condotte "plurime frazionate", seppure unificabili ai sensi dell'art. 81 c.p. ai criteri ivi indicati. In primo luogo, infatti, secondo l'assunto dei giudici della Corte d'Appello milanese, la domanda di estradizione non "concerne assolutamente il reato associativo, che non risulta indicato dall'Autorità spagnola nella richiesta del 25/1/01 che si riferisce esclusivamente ai reati fiscali ed alla truffa".
In secondo luogo le condotte descritte nei reati sub B), C), D), E) ed F) dell'avviso, notificato al Greco della conclusione delle indagini preliminari del P.M. di Torino, prodotto dalla difesa, costituiscono momenti frazionati del disegno criminoso complessivo, posti in essere nel territorio italiano in ordine ai quali non procede l'autorità giudiziaria richiedente, che riferisce l'azione penale, esercitata con il mandato di cattura del 24/10/1996, esclusivamente ai reati di falso, truffa e fiscali commessi in Spagna in danno dell'erario spagnolo".
Ciò posto, secondo quanto riferito in sentenza, l'eguaglianza dei riferimenti oggettivi (epoca, società coinvolte, finalità) e soggettivi (identità delle persone coinvolte), asserita nella memoria difensiva, è solo "parziale e dimostra, comunque, esclusivamente il concorso formale fra i reati e l'unicità del disegno criminoso, ma non l'identità ontologica degli stessi", avuto riguardo anche al fatto dell'indicazione specifica del pregiudizio cagionato dalle condotte contestate al Tesoro Pubblico Spagnolo dalle società indicate nel mandato di cattura, rispetto alle incriminazioni di cui all'avviso di deposito del P.M. torinese, concernenti esclusivamente le condotte tenute nel territorio italiano in violazione della normativa penale fiscale vigente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RI, deducendo a motivi del gravame (con identità di quelli di cui al gravame a sua firma rispetto a a quello sottoscritto dal difensore Avv. M. Manna) sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione degli artt. 548 co. 2 e 3, 157, 161, 162, 171 in relazione agli artt. 178 lett. c), 179 e 180 c.p.p. per violazione del diritto di difesa, stante la mancata notifica al ricorrente dell'avviso di deposito della sentenza, eseguita erroneamente presso l'abitazione dell'imputato, peraltro nelle mani del portiere, persona non addetta alla ricezione di atti e non già presso lo studio del difensore ove era stato eletto domicilio, a prescindere dall'omessa notifica di tale avviso allo stesso difensore, venendosi, in tal modo, a pregiudicare, con le denunciate nullità della notifica, l'esercizio pieno dei diritti e facoltà di legge in favore del ricorrente;
2) Illogicità della motivazione ed errata applicazione dell'art. 705 c.p.p. ed art. 8 della Convenzione Europea di estradizione n. 300/57
in relazione all'art. 6 c.p., posto che, alla stregua della richiamata normativa, letta attraverso la decisione n. 58/97 della Corte Costituzionale in rapporto all'art. 8 Conv. cit., non può trovare più applicazione il potere discrezionale del Ministro di Giustizia dello Stato richiesto, operando in assoluto divieto di estradizione nei casi in cui è pendente, come nella specie, nel territorio di tale Stato, per la persona estradanda, un procedimento penale per fatti analoghi, valutati in relazione al principio della territorialità di cui all'art. 6 c.p. cit. secondo il quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o omissione che lo costituisce, è ivi compiuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione, pur se in Italia è avvenuta una parte di tale azione anche "non costituente reato di per sè, purchè preordinata al raggiungimento dell'obbiettivo criminoso";
3) Contraddittorietà della sentenza in relazione ai dati di fatto acquisiti, nell'affermazione che esclude la invocata identità tra le accuse mosse dall'A.G. spagnola e quelle mosse dall'A.G. italiana, posto che dai rispettivi provvedimenti, "emerge chiaramente l'identità dei nomi delle persone indagate e l'identità delle accuse a ciascuno contestate", avuto riguardo all'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari, che conteneva "dati ed elementi che stabilivano, con evidente certezza, l'identità dei procedimenti in esame".
Il contrario avviso - sul punto - dei giudici della Corte territoriale milanese, era sorretto, secondo il ricorrente, da "motivazione palesemente illogica e, nel contempo, assolutamente errata in punto di fatto".
Infatti, ad avviso dell'estradando, "le indicazioni di condotte frazionate, al più unificabili ai sensi dell'art. 81 c.p., confligge inevitabilmente con i capi di imputazione descrittivi dei reati e delle condotte commesse, secondo l'accusa sia in Spagna che in Italia";
4) Erronea individuazione e valutazione degli elementi di fatto in merito alla "presunta assenza della domanda di estradizione per il reato associativo", posto che, nella richiesta dell'A.G. spagnola, viene richiamato e contestato il delitto associativo, sicchè, secondo corretta lettura del principio della territorialità di cui all'art. 6 c.p., "la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso che ha diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo, acquista rilevanza ai fini della giurisdizione, se uno o più centri sia operante in Italia, perchè in caso positivo, il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana ad opera dell'A.G. dello Stato", e, in ogni caso, pur in assenza di formale contestazione del reato associativo, è "di tutta evidenza" che si tratta di una "ipotesi di reato concorsuale", per il quale vige il principio di cui all'art. 6 c.p., perchè "è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualunque dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sè carattere di illiceità, dovendo essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile".Sul punto, secondo il ricorrente, l'impugnata sentenza denunciava carenza di motivazione, oltre che evidente sua illogicità e contraddittorietà. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta in Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Ed invero, quanto alla censura in rito sub 1), trattasi di doglianza inammissibile perchè, a prescindere dall'insussistenza delle denunciate omissioni (la verifica in atti consente di accertare la rituale notifica sia all'estradando che al difensore, nei termini, della sentenza de quo) non vi è interesse all'eccezione, risultando, in ogni caso, non pregiudicato affatto il diritto ad impugnare (come infatti è tempestivamente e ritualmente avvenuto nella specie) il provvedimento di cui si lamenta l'intempestivo, irrituale e, per il difensore, omesso avviso ex co. 2 e 3 dell'art. 548 c.p.p., norma ovviamente posta dal sistema processuale vigente a presidio del diritto delle parti ad impugnare, diritto che, come nel caso de quo, è stato ritualmente esercitato.
Quanto al motivo sub 2), la prospettata questione trova pienamente e motivatamente, oltre che correttamente concordi i giudici della Corte territoriale, quanto alla lettura che dell'art. 705 co. 1 c.p.p. va fatta in relazione all'art. 8 e 9 della Convenzione
Europea estr. 300/57 ed avuto riguardo al tenore della sentenza n. 58/97 della Corte Cost.le circa la sostanziale, tassativa ostatività della pronuncia favorevole all'estradizione in pendenza, nello stato richiesto, di procedimento per "lo stesso fatto" ovvero di pronuncia di sentenza irrevocabile sul punto.
Il motivo sub 2), pertanto, è ultroneo in relazione alla motivazione sul punto offerta dalla decisione impugnata (cfr. foll. 2, 3 e 4 p.p.).
Quanto al motivo sub 3), trattasi di censura infondata. A prescindere dalla motivata, esaustiva e corretta risposta offerta dalla Corte territoriale meneghina sulle ragioni di solo "apparente" identità dei fatti in questione e quindi di insussistenza, nella specie, delle ragioni ostative ex art. 705 co. 1 c.p.p. e della legislazione richiamata sub 2), giova ribadire il principio, peraltro richiamato nel provvedimento impugnato, che una verifica attinente la "medesimezza del fatto", ai fini che ne occupa, non può prescindere da un analitico confronto dei caratteri di condotta, tempo, luogo, circostanze attuative, effetti, numero, qualifica e identità degli eventuali compartecipi, tanto da tracciare dei fatti un disegno "sovrapponentesi" l'uno all'atro, senza che tra i due possano rilevarsi caratteri di difformità, anche implicita, che caratterizzino la stessa autonomia ontologica di ciascuno di essi. Ciò posto, quale principio di diritto, utilmente richiamato dal provvedimento impugnato anche in relazione alla figura di cui all'art. 649 c.p.p., non solo il ricorrente si è "rifugiato", in termini di assoluta aspecificità, nelle imputazioni elevate dall'A.G. italiana e dall'A.G. spagnola, ma ha anche "travalicato", in termini di sconfinamento, il fatto, con inaccettabile "globalizzazione" dell'insieme dei vari momenti sorico-modali dell'intera vicenda, al fine di smentire l'esclusione della causa ostativa in esame, operata dai giudici della Corte territoriale milanese.
Non si vede, in effetti, quale sia la denunciata contraddittorietà della motivazione nel far richiamo puntuale, logico e corretto a possibili caratteri di cui all'art. 81 c.p., dopo aver tracciato, nell'insieme fattuale e sostanziale delle imputazioni elevate al RI dallo Stato richiedente e dallo Stato richiesto, le ragioni della richiamata non sovrapponibilità" ontologica di tali fatti. Nè è fondato il motivo sub 4), posto che, come è dato evincere dall'esame diretto degli atti (ammissibile in questa sede per la speciale natura dell'indagine riconosciuta a questo giudice di legittimità in materia di estradizione), il richiamo ad "Associazione illecita" nell'informativa del 27/9/01 del Tribunale centrale d'istruzione n. 5 di Madrid all'A.G. italiana competente, non può affatto ritenersi "sovrapponibile" all'imputazione elevata sub A), tra gli altri, al RI dal P.M. di Torino, poichè il richiamo al reato associativo, operato dall'A.G. spagnola, è solamente in via di mera ipotesi ("i fatti potrebbero essere indizialmente qualificati come reati per Associazione illecita") e quindi non vale a rappresentare formale contestazione, il che spiega la corretta risposta - sul punto - dei giudici meneghini circa l'insussistenza della contestazione di Associazione per delinquere da parte dello Stato richiedente.
Nè vale, in questa sede, invocare la causa ostativa di precedente giudicato sugli stessi fatti, posto che la sentenza richiamata e prodotta dalla difese nell'odierna udienza camerale non è, in ogni caso, divenuta definitiva allo stato e, d'altra parte, non contribuisce ad apportare elementi nuovi, non prima conosciuti o conoscibili, agli effetti dell'esame della dedotta questione di diritto.
Di qui l'irrilevanza dell'acquisizione della produzione difensiva cennata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque , il gravame va rigettato con le cennate conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 gennaio 2003.