Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod.proc.pen. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima l'assunzione da parte del Gup delle persone offese dal reato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2012, n. 24865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24865 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/10/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 833
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 46148/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH LI, nato il [...];
avverso la sentenza n. 71/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 09/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche, con rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 dicembre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Ancona, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato CH MI colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Castelfidardo, non aveva ottemperato all'obbligo di rispettare la legge, e, in particolare, aveva aggredito verbalmente la sua ex compagna, recandosi presso la sua abitazione e ingiuriandola, e aveva rotto il vetro dell'autovettura del suocero.
Il G.u.p., ritenuta la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, aveva condannato il detto imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, partendo dalla pena base di anni tre di reclusione, aumentata ad anni cinque per la recidiva e poi ridotta per il rito.
2. La Corte d'appello di Ancona con sentenza del 10 giugno 2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che l'applicazione della recidiva non era giustificata dalla offensività riferibile alla violazione contestata, che era sintomatica di pericolosità sociale di pari grado a quella afferente alle precedenti condotte delittuose (lesioni personali, resistenza e simulazione di reato), risultanti dal certificato penale, e, fissando la pena base in anni uno e mesi sei di reclusione, ha rideterminato la pena finale in anni uno di reclusione.
Secondo la Corte d'appello, che ripercorreva le censure oggetto dell'interposto gravame, la decisione del primo Giudice era immune da censure quanto alle questioni di rito e quanto alle valutazioni di merito, poiché nel decreto di giudizio immediato vi era inequivoco riferimento alla imputazione che aveva determinato la sottoposizione dell'imputato a misura cautelare coercitiva e al conseguente interrogatorio;
era legittima la disposta integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, e l'attendibilità delle dichiarazioni delle parti lese era stata obiettivamente riscontrata quanto al danneggiamento ed era più che confortata, quanto alle ingiurie, da pregresse analoghe condotte tenute dall'imputato in danno della stessa parte lesa.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'imputato che ne chiede l'annullamento sulla base di sei motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità assoluta, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 cod. proc. pen., del decreto che ha disposto il giudizio immediato per violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), e conseguente nullità delle sentenze impugnate dei due gradi del giudizio.
La dedotta nullità consegue, secondo il ricorrente, alla omessa specificazione nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di giudizio immediato, dei singoli comportamenti tenuti da esso ricorrente, che avrebbero integrato la violazione dell'obbligo di rispettare le leggi, prescritto con il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e quindi alla omessa "enunciazione in forma chiara e precisa del fatto".
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto due profili:
una prima violazione riguarda la ritenuta legittimità della integrazione istruttoria disposta dal G.u.p., che, dopo aver accolto la richiesta di giudizio abbreviato, formulata da esso ricorrente e subordinata all'esame dell'imputato, ha disposto l'assunzione delle testimonianze delle persone offese, le cui querele erano state già acquisite, nonostante non sussistesse e non fosse emersa la sua assoluta necessità e in contrasto con la regola di economia processuale propria del rito premiale;
la seconda violazione di legge attiene alla incorsa violazione delle regole del contraddittorio e della formazione della prova in udienza, poiché si è pervenuti all'affermazione della responsabilità di esso ricorrente anche sulla scorta delle emergenze del fascicolo relativo al giudizio di decadenza dalla potestà genitoriale sul figlio minore, pendente presso il Giudice minorile, mai formalmente acquisito.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1, per essere state utilizzate, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite al dibattimento, e rappresentate dal contenuto dell'indicato fascicolo pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni delle Marche e dalle deposizioni delle persone offese, rese a seguito della disposta integrazione probatoria.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1, per essere stata emessa la sentenza di condanna senza la sussistenza di una dimostrazione dei fatti di causa quasi pari alla certezza.
3.5. Il quinto motivo riguarda la censura di mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione trova invece sicuro fondamento nella tenuità del fatto contestato, nei modesti precedenti penali e nel comportamento processuale tenuto, rispettoso e collaborativo con la giustizia.
3.6. Con il sesto motivo è denunciata la mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità penale, avendo la Corte affermato la credibilità delle persone offese sulla base di un mero indizio costituito dalla presunta omogeneità delle condotte del ricorrente rispetto a precedenti addebiti, neppure definiti con sentenza irrevocabile.
La Corte, inoltre, è incorsa in evidente travisamento della prova nell'affermare che il ricorrente ha tenuto precedenti condotte di sopraffazione in danno della persona offesa, mai vissuta nel terrore del comportamento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, che attiene alla dedotta violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), in dipendenza della omessa "enunciazione in forma chiara e precisa del fatto" nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di giudizio immediato è manifestamente infondato.
1.1. La Corte di merito, nel rigettare l'analoga censura svolta con il primo motivo di appello, ha rilevato che a carico del ricorrente è stata elevata l'imputazione, a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 9, di avere violato le leggi nelle date e nella località dei fatti documentati dalle indagini, posti a fondamento del provvedimento cautelare e contestati in sede di interrogatorio, e ha rimarcato che, per tale ragione, non si è verificata alcuna violazione del diritto di difesa rispetto alla stessa imputazione, riportata nel decreto di giudizio immediato.
1.2. Tali rilievi, dei quali il ricorrente non si è fatto alcun carico, trovano decisivo conforto nel dato fattuale, emergente dalla sentenza impugnata, che l'imputato ha contravvenuto l'obbligo di rispettare le leggi tenendo condotte di aggressione verbale, ingiuria e danneggiamento;
nella intervenuta richiesta del giudizio abbreviato da parte del ricorrente sulla base della imputazione come contestata e all'esito dell'acquisizione di tutti gli atti del procedimento;
nel consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale è configurabile il "concorso formale tra ogni specifico titolo di reato - commesso dal sorvegliato - e la simultanea violazione, prevista della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi" a ragione della diversità dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici (tra le altre, Sez. 4, n. 32915 del 12/05/2004, dep. 29/07/2004, Lippolis, Rv. 229077; Sez. 1, n. 39909 del 18/10/2007, dep. 29/10/2007, Greco, Rv. 237910; Sez. 1, n. 4893 del 15/01/2009, dep. 04/02/2009 P.G. in proc. Rullo, Rv. 243350; Sez. 1, n. 26161 del 20/06/2012, dep. 05/07/2012, P.G. in proc. Albini, Rv. 253090), e nei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 282 del 2010), secondo la quale la norma di cui al citato art. 9, laddove appresta sanzione penale all'infrazione dell'obbligo, imposto dall'art. 5 della stessa legge, di "vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti", non viola il principio di tassatività della fattispecie penale nonostante la portata generale e l'assenza di un contenuto precettivo tipico e dettagliato di tale obbligo, che, al fine di assicurare la collettività dal pericolo della commissione di fatti illeciti, va correlato sistematicamente alla complessiva disciplina delle misure di prevenzione, ponendosi l'inosservanza di tutte le norme a contenuto precettivo quale ulteriore indice della pericolosità sociale, già accertata con le garanzie proprie della giurisdizione.
2. Il secondo motivo è infondato con riguardo a entrambi i profili di illegittimità denunciati.
2.1. Quanto al primo profilo, che attiene alla contestata integrazione istruttoria disposta nel corso del giudizio abbreviato, deve rilevarsi che il potere attribuito al giudice dall'art. 441 c.p.p., comma 5, di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione quando ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, è preordinato, come più volte affermato da questa Corte, alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento (tra le altre, Sez. 5, n. 4648 del 19/12/2005, dep. 03/02/2006, Simoncelli e altro, Rv. 233632; Sez. 6, n. 22196 del 24/10/2006, dep. 07/06/2007, Autunno e altri, Rv. 236761; Sez. 5, n. 21693 del 18/02/2009, dep. 26/05/2009, Ait Taleb, Rv. 244638). Rientrando la decisione di integrare il materiale probatorio nella discrezionalità del giudice preposto al giudizio abbreviato, non è in alcun modo sindacabile in questa sede, secondo il condiviso costante orientamento di legittimità (tra le altre, Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, dep. 06/06/2006, Biondo e altri, Rv. 234157; Sez, 6, n. 30590 del 16/06/2010, dep. 02/08/2010, C, Rv. 248043), l'avvenuto esercizio, nel caso di specie, dell'indicato potere disponendo l'assunzione delle persone offese, RA MI e RA AR.
2.2. L'infondatezza della censura, che attiene alla dedotta incorsa violazione delle regole del contraddittorio per l'utilizzo da parte del Giudice di primo grado "inaudita altera parte" degli atti relativi al procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni, discende dal rilievo, in rito, che la disposta acquisizione in visione del fascicolo con ordinanza del 20 dicembre 2010 "al fine della verifica dell'attendibilità dei testi" è stata revocata con ordinanza in pari data per impossibilità di adempimento, come risulta dal verbale della udienza del 20 dicembre 2010, facente parte degli atti trasmessi a questa Corte e visionabile in questa sede in relazione alla natura della eccezione proposta, e dal rilievo, in fatto, che la sentenza impugnata non ha fatto riferimento a emergenze tratte dall'indicato fascicolo, ne' il ricorrente ha indicato in quale parte della decisione, incidente sulla sua tenuta logica, vi siano elementi comunque riferibili al dedotto utilizzo di atti non acquisiti.
3. Alle considerazioni concernenti l'insussistenza delle violazioni dedotte con il secondo motivo consegue l'Infondatezza anche delle violazioni dell'art. 526 c.p.p., comma 1, e dell'art. 533 c.p.p., comma 1, dedotte, rispettivamente, con il terzo motivo per l'utilizzo di prove non legittimamente acquisite e con il quarto motivo per l'inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio in stretta relazione con l'assunta, infondata, incertezza del quadro probatorio per prove illegittimamente acquisite.
4. È destituito di fondamento il successivo quinto motivo che attiene al diniego, che si deduce immotivato, delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente, infatti, ha ottenuto con la sentenza impugnata il risultato perseguito con la richiesta, rivolta al Giudice d'appello, di paralizzare la recidiva attraverso la concessione delle dette circostanze con giudizio a essa equivalente.
A fronte della disapplicazione della recidiva, perché ritenuta non giustificata, il ricorrente non può, pertanto, fondatamente dolersi della decisione corrispondente all'oggetto della sua doglianza.
5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente, omettendo di correlarsi con le ragioni argomentate della decisione impugnata, che ha plausibilmente e logicamente tratto elementi di convincimento dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate oggetti va mente, quanto al danneggiamento, e da precedenti condotte di coercizione e intimidazioni tenute nei confronti della parte lesa Buroni, quanto alle ingiurie verso di essa, si è limitato a rilevare che per detti precedenti addebiti la sua condanna non è definitiva e a contrapporre l'insussistenza di una sua condotta prevaricatrice verso la stessa parte lesa.
Tali deduzioni, che si risolvono in una contestazione parziale del quadro probatorio e in rilievi assertivi di carattere generico, si pongono al limite dell'ammissibilità per la loro inidoneità a rappresentare una effettiva compromissione della coerenza del discorso giustificativo della decisione.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013