Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
Deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 16706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16706 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00849
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025440/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NO N. IL 18/09/1945;
avverso ORDINANZA del 18/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 maggio 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da AN ON avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Trapani, il giorno 1 agosto 2005, aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ON, il quale lamenta violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo omesso qualsiasi concreto apprezzamento delle risultanze disponibili (compresa la relazione di sintesi della casa circondariale di Trapani) o di quelle suscettibili di acquisizione. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Ai fini della liberazione anticipata, occorre avere riguardo, da un lato, alla corretta condotta carceraria e, dall'altro, ai risultati del trattamento individuale.
Con riguardo al primo profilo occorre sottolineare che il regolare comportamento del detenuto nell'istituto penitenziario non è elemento di per sè sufficiente e valutabile, in assoluto, quale sicuro indice di partecipazione all'opera di rieducazione. Si deve, infatti, accordare valore preferenziale al secondo dei parametri in precedenza indicati, ossia ai risultati dell'obbligatorio trattamento individuale che, comportando un'approfondita osservazione della personalità, è maggiormente in grado di far emergere l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati. Qualora, però, il trattamento individuale sia mancato e non risulti il rifiuto del detenuto di sottoporvisi o di sottrarsi, comunque, ad altre iniziative di recupero, è del tutto logico utilizzare altri elementi di giudizio, tra i quali va attribuita primaria rilevanza al comportamento all'interno dell'istituto penitenziario, nel quale ordinariamente si riflettono le tendenze positive o negative del recluso, che può e deve, pertanto, costituire una prima base di valutazione, eventualmente integrata da elementi ulteriori, se disponibili. (Sez. 1, 19.7.1993, n. 0 2567, ric. Scozzare, riv. 195663; Sez. 1, 19.7.2001, n. 29352, ric. Carbonaro, riv. 219478).
Qualora la persona venga nel frattempo scarcerata, anche il comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, qualora, valutato complessivamente insieme con la pregressa condotta, contribuisca a dimostrare una non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione e sia espressione del suo sostanziale rifiuto di risocializzazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 37345 del 27 settembre 2007, n. 37345, rv. 237509).
2. Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza enunciati, avendo, con argomentazione compiuta e logicamente sviluppata, sottolineato la particolare valenza negativa della violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. - commessa il 24 novembre 2000 e oggetto di accertamento giudiziale irrevocabile (sentenza della Corte d'appello di Palermo del 6 dicembre 2002) - qualora messa in correlazione con la precedente non fattiva adesione al trattamento penitenziario.
3. Apodittica e congetturale, infine, appare la censura relativa all'omesso apprezzamento della relazione di sintesi della casa circondariale di Trapani.
In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd. "autosufficienza del ricorso", elaborato in primo luogo dalle Sezioni civili che, sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in proposito, osservano che il ricorso per Cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2, 2 dicembre 2005, n. 26234, Tringali c/ Fernandez, rv. 585217).
Il Collegio, alla luce dei principi e delle finalità
complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, ritiene che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. In applicazione di questi principi il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la censura sia stata genericamente formulata e, in quanto tale, non meriti accoglimento.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008