Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 16706
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Sentenza 18 marzo 2008

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Deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 16706
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16706
    Data del deposito : 18 marzo 2008

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