Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non rilevabile per la prima volta in cassazione la violazione del principio di correlazione fra accusa e difesa).
Commentari • 5
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1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
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La registrazione di conversazioni da parte del privato vittima di condotte estorsive o usurarie con il soggetto autore di comportamenti violenti e/o minacciosi, effettuata su iniziativa esclusiva, in quanto nè sollecitata nè in altro modo suggerita dagli inquirenti, dello stesso privato e con l'utilizzo di mezzi propri, anche qualora - ai fini dell'ascolto e della verifica dei contenuti minatori per possibili successive iniziative di carattere processuale - venga immediatamente girata alle forze dell'ordine già in tal senso previamente allertate dell'iniziativa ed indipendentemente dalle modalità dell'ascolto (in diretta o in differita), non presuppone nè implica lo svolgimento di alcun …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2012, n. 10611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10611 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro TO - Presidente - del 04/12/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1840
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO TO - rel. Consigliere - N. 15243/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO UG TO N. IL 04/11/1974;
avverso la sentenza n. 203/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 31/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Schillaci Davide Carlo per il ricorrente, il quale si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 31/1/2012, confermava la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato AF EN TO colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 583 c.p., commesso il 29/11/2006, condannandolo alla pena di un anno di reclusione per avere - nella qualità di preposto ai sensi del D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626, art. 1, comma 4 bis per la società ECO
TRAS di MA GR & e. s.a.s., del cantiere sito in San Cataldo in viale Rinascita 6 - per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza e per la mancata osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato a NE LV lesioni personali gravissime, consistenti nella perdita dell'uso delle gambe.
Era accaduto che l'NE, il quale lavorava alle dipendenze della ditta ECO TRAS s.a.s., specializzata nello smaltimento dei rifiuti speciali, al momento dell'infortunio adibito all'esecuzione di lavori di demolizione di pannelli di copertura all'interno di un cantiere edile in San Cataldo, nell'atto di procedere allo smaltimento dell'amianto era caduto al suolo dal tetto dell'edificio, sfondando uno dei pannelli di copertura.
La responsabilità del AF veniva ravvisata nell'omissione del compito di vigilare sull'osservanza del plano di sicurezza e del piano di lavoro. Rilevavano i giudici di merito che egli si era limitato alla consegna agli operai dei dispositivi di sicurezza, senza assicurare una più pregnante vigilanza, ancorché avesse svolto il ruolo di coordinatore dei lavori, impartendo in modo esclusivo tutte le direttive sul lavoro da svolgere nella mattina, sia sui materiali, sia sulla sicurezza. Evidenziavano che il preposto e direttore tecnico di cantiere era figura direttamente portatrice di un proprio livello di responsabilità, correlato al potere di fatto esercitato, senza che fosse necessario un formale atto d'investitura, essendo, invece, sufficiente l'individuazione della posizione dirigistica nell'organizzazione del lavoro.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il AF deducendo, in primo luogo, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato chiamato in giudizio per rispondere del reato nella qualità di preposto ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 bis per la ECOTRAS s.a.s., laddove la qualifica di preposto non trovava riscontro in sentenza, poiché veniva.
condannato in primo grado per essere responsabile tecnico di cantiere e in secondo grado anche quale direttore tecnico. Rileva che nel preposto s'individua colui che svolge esclusivamente un'attività di sorveglianza sulla osservanza della materia prevenzionale, mentre le posizioni del direttore tecnico di cantiere e di responsabile tecnico di cantiere si atteggiano diversamente. Osserva che egli, più che preposto alla sicurezza, era propriamente coordinatore in materia di amianto, competendo il ruolo di direttore tecnico di cantiere ad altro soggetto. Deduce, inoltre, il ricorrente mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), osservando che la sentenza era priva dei requisiti minimi di cui all'art. 546, lett. c), in quanto per un verso ritiene inattendibile la persona offesa, per altro verso la ritiene credibile in punto di affermazione della responsabilità, trascurando altre risultanze probatorie. Rilevava, infine, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 192 c.p.p. e art. 194 c.p.p., in relazione alla mancanza di prova e all'erronea valutazione della testimonianza della persona offesa, essendo stato fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che la doglianza di cui al primo motivo d'impugnazione, attinente a violazione di legge, non risulta avanzata in appello, avendo l'appellante formulato esclusivamente doglianze attinenti alla valutazione delle prove, alla valutazione in ordine alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatolo. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.
Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.
È inoltre da rilevare che il dedotto vizio di correlazione tra accusa e sentenza è ininfluente sotto altro profilo. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento espresso da questa Corte in merito alla enunciata violazione (Cass. sez. 3, 19741/2010), in forza del quale il difetto di correlazione non deve essere valutato in base al mero confronto letterale tra fatto imputato e sentenza, ma in relazione all'effettiva lesione del diritto di difesa. Nella valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione deve tenersi conto, pertanto, non solo del fatto descritto nel capo di imputazione, ma di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché non si configura alcuna violazione nel caso in cui costui abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15655 del 27/02/2008: Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione). Nel caso in esame la difesa ha avuto modo di spiegare ogni attività difensiva in relazione al profilo di colpa, emerso nel corso del giudizio di primo grado, concernente l'esercizio di fatto della direzione del cantiere. Nessuna violazione del diritto di difesa è, pertanto, configurabile, talché anche sotto tale profilo il motivo di ricorso va disatteso.
Con riferimento agli altri due motivi di ricorso è da rilevare che i medesimi pongono censure non consentite nel giudizio di legittimità, perché attinenti a una ricostruzione dei fatti in termini differenti rispetto a quella offerta dai giudici di merito a seguito di congrua valutazione di plurimi elementi probatori acquisiti e convergenti verso una ricostruzione univoca, nonché alla valutazione, pure congruamente motivata mediante correlazione ad altri elementi inequivosi fattuali emergenti dall'istruttoria, delle ragioni delle discordanze tra le dichiarazioni rese dalla parte lesa nel prosieguo del giudizio rispetto a quelle rese nell'immediatezza dei fatti. In base a tutte le argomentazioni svolte il ricorso va rigettato, con onere delle spese processuali a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013