Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2012, n. 25315
CASS
Sentenza 20 marzo 2012

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Massime2

L'art. 295 cod. proc. pen. non detta, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è, pertanto, vincolata all'osservanza dei criteri previsti dall'art. 165 dello stesso codice in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice che emette il decreto di latitanza il giudizio di idoneità delle ricerche medesime.

In tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione.

Commentario1

  • 1Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi.
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 aprile 2020

    Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2012, n. 25315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25315
Data del deposito : 20 marzo 2012

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