Sentenza 20 marzo 2012
Massime • 2
L'art. 295 cod. proc. pen. non detta, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è, pertanto, vincolata all'osservanza dei criteri previsti dall'art. 165 dello stesso codice in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice che emette il decreto di latitanza il giudizio di idoneità delle ricerche medesime.
In tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione.
Commentario • 1
- 1. Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 aprile 2020
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2012, n. 25315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25315 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 20/03/2012
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 685
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45665/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR RD n. il 2.12.1969;
2) YK IQ n. il 20.8.1948;
3) YK EA n. il 2.5.1982;
4) MD TA n. il 23.6.1967;
5) UN AN n. il 1.8.1959;
6) ED NS n. il 10.12.1978;
avverso la sentenza n.6698/2010 della Corte d'Appello di Milano, sezione 1 penale, in data 18.4.2011;
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Cervadoro Mirella.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. D'Ambrosio Vito, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. Martini Marco difensore di MD PH e AR De Caprio difensore di EK RD e, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Cardinali, difensore di HY IQ, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EK HY, HY IQ, HY NE, MD PH, IO TO, e ZE EN, unitamente ad altri imputati, vennero tratti a giudizio per rispondere tutti (eccetto IO, e ZE) del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 3), nonché dei reati di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come agli stessi rispettivamente contestati ai capi 2c
e 4a (a IO TO) e ai capi di imputazione nn.5, 8, 9, 9a, 9b), 11,12,13,14,15,16,17, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 32a), 33a) agli altri. Con sentenza del 21.4.2010, il Tribunale di Milano dichiarò EK HY responsabile dei reati di cui ai capi 3,16 e 21, HY LI dei reati di cui ai capi 3, 21, 26 e 32, HY NE dei reati di cui ai capi 3,15, 21 e 32, MD PH dei reati di cui ai capi 3, 8, 9a, 22, 24 e 28, IO TO del reato di cui al capo 4a, e ZE EN del reato di cui al capo 33a), e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione per EK, HY IQ, HY NE, MD PH (anche con i fatti di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Monza del 27.3.2008) - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva a MD PH e ZE EN, equivalenti a IO TO - condannò EK HY alla pena di anni ventiquattro di reclusione, HY LI alla pena di anni quattordici mesi sei di reclusione, HY NE alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione, MD PH alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione, IO TO alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa, ZE EN alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 35.000 di multa.
Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 18.4.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado riduceva la pena inflitta ad MD PH nella misura di anni dieci;
confermava nel resto la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione l'avv. Stefano Fusco, difensore dell'imputato EK HY, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 530 c.p., comma 2 e art.349 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'omessa e/o incerta identificazione dell'imputato; 2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in riferimento all'art. 530 c.p.p., comma 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità, quantomeno con formula dubitativa, e in particolare sull'asserita posizione apicale del ricorrente, anche in considerazione dei rilievi difensivi in ordine al fatto che la moltitudine dei reati contestati ai correi abbracciano un periodo temporale significativo (dall'aprile al dicembre del 2007), e sono "ramificati su tutto il territorio nazionale", mentre le direttive che si assume impartisse il HY attraverso la mediazione del fratello si concentrano in occasione delle sole cessioni del 7 e 18 giugno. In occasione del compimento del reato sub 21, il ricorrente avrebbe poi avuto contatti unicamente con il fratello;
nelle telefonate intercorse unicamente con il fratello dimostra di non sapere che la droga è stata sequestrata e che un sodale è sparito nel nulla, ne' si interessa della perdita di un carico di 7 chili di sostanza stupefacente, circostanze queste incompatibili con il reato associativo e con il ruolo di vertice contestato e riconosciuto in capo all'imputato; 3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in riferimento all'art. 530 c.p.p., comma 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si limita ad evidenziare una serie di contatti tra il ricorrente ed il proprio fratello antecedenti e susseguenti la ritenuta cessione di cui al capo 21, omettendo di svolgere alcun ragionamento sul contenuto delle conversazioni criptate. Anche in riferimento al capo 16 il compendio utilizzato è costituito dalle telefonate captate dal linguaggio criptico, ritenute dal Gip che ha assolto il correo, giudicato con rito abbreviato, "confuse e poco coordinate"; 4) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in riferimento all'art. 62 bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Ricorre per cassazione l'avv. Daniele Barelli, difensore dell'imputato HY EK, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento della reale identità del soggetto riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 3, 16, 21 della rubrica con le generalità di EK HY;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in punto sussistenza degli elementi costitutivi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, dell'esistenza di una struttura organica stabile e duratura, nonché della partecipazione dell'imputato alla stessa associazione;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in punto al ruolo di capo e promotore dell'associazione, dato che le risultanze probatorie evidenziavano, a tutto voler concedere, un contributo di modesto livello;
l'imputato è infarti sempre rimasto in Albania a grande distanza dal territorio milanese in cui sarebbero state commesse tutte le attività illecite, e quindi il suo presunto concorso non poteva non essere stato scarsamente decisivo;
4) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in punto al concorso dell'imputato EK HY nei delitti di cui ai capi 16 e 21, anche in considerazione delle circostanze evidenziate dalla difesa e quindi che il coimputato del reato di cui al capo 16, HY EO, è stato assolto dal Gip all'esito del giudizio abbreviato, sulla base dei medesimi elementi di prova;
che il tenore delle telefonate utilizzate per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non consente di ricostruire il significato delle telefonate;
che l'imputato ha comunque tenuto contatti solo con il fratello. In relazione al capo 21, nessuna motivazione ha dato la Corte circa il coinvolgimento dell'imputato, e le decisioni da esso prese nell'ambito del singolo accordo criminoso.
Ricorre per cassazione l'avv. Massimo Mercurelli, difensore degli imputati HY IQ, e HY NE, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c - art. 486 c.p.p., comma 5, art. 598 c.p.p., in quanto l'unico difensore degli imputati latitanti aveva segnalato l'assoluto impedimento ad assistere all'udienza del 18 aprile 2011, essendo impegnato innanzi alla Corte d'Appello di Venezia nel processo a carico di imputato detenuto, ma la Corte ha ritenuto di non accogliere l'istanza di differimento;
2) la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 189 e 429 c.p.p.. La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stata effettuata mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 165 c.p.p., senza però aver effettuato le ricerche di cui all'art. 169 c.p.p., comma 4, ne' tantomeno il decreto di latitanza è stata emesso nei confronti dei due imputati previe adeguate concrete ricerche;
3) la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 242, 268 e 271 c.p.p., e quindi all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto i processi verbali redatti ex art. 268 c.p.p., comma 2 sono privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale;
4) la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto la motivazione della sentenza è fondata sugli esiti di intercettazioni telefoniche inutilizzabili. Ricorre per cassazione l'avv. Fabrizio Cardinali, difensore degli imputati HY IQ, e HY NE, deducendo: 1) la violazione degli artt. 137 e 142 c.p.p., art. 268, comma 1 e art. 271 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), laddove la Corte ha respinto la questione di inutilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche sollevata dalla difesa in ordine alla nullità dei processi verbali delle operazioni captative, in quanto mancanti della firma del pubblico ufficiale che li ha redatti;
2) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, degli artt. 43, 192 e 125 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b, per errata interpretazione della legge penale, e violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte ha confermato la statuizione della sentenza di primo grado in punto sussistenza dell'associazione e partecipazione degli imputati al sodalizio criminoso, non avendo la Corte indicato alcun "fatto esteriore" diverso da quelli riconducibili alla commissione dei reati fine ed anzi ha desunto la prova in ordine alla sussistenza del reato associativo, unicamente dalla reiterata perpetrazione degli stessi;
3) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 degli artt. 192 e 125 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte ha confermato la statuizione della sentenza di primo grado in punto responsabilità degli imputati per i reati fine;
4) violazione dell'art. 62 bis c.p., e dell'art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione l'avv. Marco Martini, difensore dell'imputato MD PH, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 191, 268, 508, 511 e 546 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine: 1) alla richiesta di declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Milano e dell'ordinanza in data 8.3.2010, in quanto nel corso del dibattimento di primo grado il Collegio, dopo aver consentito al trascrittore-traduttore una serie di rinvii per l'effettuazione delle attività richieste, non aveva comunicato in alcun modo notizia del deposito delle trascrizioni, ne' aveva proceduto all'esame del perito;
2) alla vicenda di cui al capo 8 (cessione di eroina a terzi soggetti non identificati nel periodo gennaio-febbraio 2006), del tutto slegata dalle altre e al diniego della concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; 3) al linguaggio criptato e privo di senso comune in riferimento al capo 9a); 4) alla insufficienza del tenore della telefonata tra HY AR per sostenere, così come sostenuto illogicamente in sentenza, che sia avvenuto rincontro con l'acquirente della sostanza di cui al capo 24; 5) all'episodio di cui al capo 22 per il quale la Corte esclude in materia illogica che si tratti dello stesso quantitativo per il quale il ricorrente aveva già riportato sentenza di condanna;
all'affermazione della Corte nella parte in cui ritiene poco credibili le dichiarazioni dell'imputato circa l'uso personale della sostanza (100 grammi di cocaina) di cui al capo 28; 7) alla partecipazione dell'imputato all'associazione.
Ricorre per cassazione personalmente IO TO, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione del diritto di difesa non essendo stati ammessi i testi a difesa, la cui ammissione era stata richiesta ex art. 507 c.p.p., e che avrebbero fornito un alibi al ricorrente per la sera del 22.3.2007, data individuata come la sera dell'incontro con i venditori, e non essendo stati notificati gli atti integrali nei tempi prescritti dalla legge riguardante il procedimento, nonostante le ripetute richieste;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al ritenuto acquisto nell'arco temporale di 10 giorni di 1 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina, attraverso le conversazioni intercettate nonostante il mancato sequestro della sostanza, e l'identificazione e analisi della sostanza.
Ricorre per cassazione l'avv. Cianfaroni Luca, difensore dell'imputato ZE EN, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione di legge penale in riferimento all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, in quanto le comunicazioni intercettate non solo non sono idonee a soddisfare i requisiti della prova indiziaria, ma ben possono essere oggetto di diversa interpretazione verosimile, e nessuna indicazione è stata fornita dalla Corte d'Appello in ordine ai criteri adottati per decriptare le conversazioni;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione di legge penale in riferimento all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, mancando i riscontri esterni alle dichiarazioni rappresentate dalle intercettazioni;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione di legge penale in riferimento all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e, non avendo la Corte tenuto conto, senza alcuna motivazione, delle dichiarazioni di HY AR il quale ha dichiarato con sicurezza di non conoscere il ricorrente, mentre ha ammesso di conoscere il KA OR con il quale ha affermato di aver portato qualche volta la droga.
Tutti i ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento della sentenza. Con atto in data 5.3.2012 a firma dell'avv. AR De Caprio, è stata depositata memoria difensiva, contenente motivi nuovi ed aggiunti per EK HY, in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante utilizzazione della tecnica del c.d. "instradamento", in merito a delle intrusioni su linee telefoniche estero;
all'identificazione del ricorrente quale interlocutore di tre o quattro telefonate;
all'inesistenza di un'attività associativa;
alla qualità di promotore dell'associazione attribuita all'imputato; alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati in favore di EK HY vanno rigettati, per l'infondatezza o inammissibilità dei motivi, ivi compresi quelli dedotti con la memoria in data 5.3.2012. 1.1 Per quanto concerne la doglianza in tema d'intercettazioni telefoniche, dedotta unicamente con la memoria citata, e neppure oggetto di motivo d'appello, rileva comunque il Collegio che l'attività c.d. di "istradamento", e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale), consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, attraverso i c.d. "ponti telefonici"; ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero, nel caso inverso, che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" posti in Italia. Di conseguenza, il ricorso alla procedura dell'istradamento non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta completamente sul territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero (cfr. Cass.Sez. 1, sent. n. 13972 /2009 Rv. 243138).
1.2 Le valutazioni espresse in gravame, nel primo motivo di entrambi i ricorsi, e in particolare quelle del ricorso dell'avv.Fusco concernenti il possibile erroneo giudizio da parte del teste TI circa il riconoscimento della voce del ricorrente, sono mere valutazioni di merito tendenti a sovrapporsi a quelle già spese in modo logico e coerente dal giudice di merito e che, in quanto tali, non sono ammissibili in questa sede.
A riguardo, è sufficiente rammentare il principio di diritto già espresso da questa Corte di legittimità, e condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae, se correttamente motivata al sindacato di legittimità (cfr. Cass.Sez. 1, sent n. 15410/2010 Rv. 246751; Sez. 6, sent.n. 17619/2008, Rv. 239725). E sul punto, la Corte ha risposto in modo esauriente alle deduzioni difensive sollevate in sede d'appello, rilevando come la identificazione di EK HY fosse indubbia, in considerazione "delle dichiarazioni del teste TI, cui si rimanda, il quale ha ricordato le utenze telefoniche da lui usate, il nome con il quale era chiamato, RD, nonché i rapporti di parentela con gli altri indagati". Gli stessi coimputati, poi, "come ad esempio HY EO, il quale ha tentato di offrire un quadro alternativo dei rapporti tra loro" (v.pag.l2 della sentenza impugnata), non hanno comunque negato che fosse proprio l'attuale ricorrente l'interlocutore con il quale parlavano in numerose telefonate. HY EO (che precedentemente si chiamava SH EO) e EK HY (già condannato con sentenza passata in giudicato con il nome di SH HY), pur avendo diverse generalità (comunque mutate nel tempo) sono fratelli, e tale circostanza è emersa chiaramente "dalle intercettazioni telefoniche in quanto parlavano degli e con gli stessi genitori e nelle conversazioni facevano riferimento a vicende familiari comuni, usando termini come "papà" e "mamma"(v.pag.12 della sentenza del Tribunale di Milano del 21.4.2010).
1.3 Il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv.Fusco, ed il secondo e il terzo motivo del ricorso presentato dall'avv.Barelli, attinenti alla sussistenza del reato p.p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e al ruolo rivestito dal ricorrente nell'associazione in questione, motivi ulteriormente illustrati anche nella memoria difensiva, sono infondati.
Premesso che, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati, e che la prova del vincolo ben può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (v., da ultimo, Cass.Sez. 1, sent. n. 30463/2011 Rv. 251011; Sez. 6, sent. n. 40505/2009 Rv. 245282), rileva il Collegio che nelle sentenze di merito, che vanno lette unitariamente, stante la conformità del giudizio sulla responsabilità degli imputati, sono ampiamente delineati gli elementi di prova che hanno consentito di affermare con certezza l'esistenza di un'organizzazione dedita al narcotraffico, ramificata in tutto il territorio nazionale da Foggia a Reggio Emilia da Milano a Padova e Peschiera del Garda, e a tracciare la mappa dei consociati e i rispettivi ruoli (intercettazioni telefoniche, da cui emergeva l'esistenza di un gruppo attivo nel campo del traffico di sostanze stupefacenti che si interessava, unitariamente, di acquisti e vendite, con suddivisione al proprio interno di ruoli e compiti avvalendosi altresì dei medesimi luoghi per l'occultamento della droga, servizi di OCP, sequestri di sostanze stupefacenti, dichiarazioni degli operanti e dei coimputati giudicati separatamente, e di cui alle pagine 113 e 114 della sentenza di primo grado). A riguardo, la Corte territoriale, rispondendo in maniera sintetica ma comunque congrua e priva di evidenti vizi logici a tutti i rilievi difensivi, ha evidenziato che non è tanto dal numero delle telefonate e dalla diversità degli interlocutori che emerge il ruolo di primissimo piano tenuto dall'appellante quanto dal contenuto delle telefonate stesse, e dalle quali è possibile desumere che il ricorrente, pur risiedendo in Albania era costantemente informato dal fratello HY EO, con il quale prendeva le decisioni operative. EK HY e il fratello EO avevano infatti una posizione apicale nell'organizzazione criminale: tutti i contatti e le decisioni importanti erano presi da loro, e anche coloro che nella famiglia HY avevano maggiori poteri (ad esempio IQ) dovevano comunque riferirsi a EO o a HY, prima di movimentare la merce o ricevere i corrieri. Inoltre era sempre HY (con EO) a decidere quanta sostanza stupefacente avviare di volta in volta al mercato italiano. I rapporti tra i due fratelli rispondevano ad una vera logica imprenditoriale con divisione dei compiti: HY (che precauzionalmente stava in Albania, essendo destinatario di un ordine di esecuzione pene in Italia) organizzava dall'estero il viaggio e riceveva gli ordinativi e HY EO, in Italia, organizzava la distribuzione sulle varie piazze dello stupefacente;
HY, seppur lontano dal territorio, aveva il pieno controllo della situazione e informava il fratello, e veniva dallo stesso costantemente informato, se i contatti erano andati a buon fine. Le telefonate hanno poi riscontrato che HY, in Albania, aveva incontrato IQ, referente dei figli AR, NE e TA addetti alla ricezione, all'imbosco e alla distribuzione dello stupefacente (v.pagg. 111-112 della sentenza di primo grado).
1.4 I rilievi avanzati in entrambi i ricorsi, e nella memoria difensiva, anche in ordine ai reati satelliti sono parimenti infondati. Anche sul punto della sussistenza dei singoli episodi di spaccio, la Corte ha dato sufficiente ragione del suo decidere, facendo anche espresso riferimento (per quanto riguarda il contenuto delle conversazioni intercettate, e alla loro lettura in un contesto generale ampiamente riscontrato dalle numerose operazioni di polizia giudiziaria effettuate) alla sentenza di primo grado, nella quale, in particolare, si evidenzia come il linguaggio usato dai sodali fosse comune a tutti, e "le parole criptate ...note tra gli interlocutori, sicché non sorgevano mai equivoci tra essi sul reale oggetto dei discorsi. Peraltro tutti erano istruiti sul "modus operandi": basti pensare alle indicazioni di MD HA, laddove spiegava come si doveva effettuare il trasporto della sostanza stupefacente per evitare di essere seguiti;
oppure il riferimento alle "api" che tutti riconoscevano come modalità di confezionamento della sostanza" (v.pag.115 della sentenza di primo grado). In riferimento al capo di imputazione n. 21, nella sentenza del Tribunale di Milano (pagg.59- 62) sono poi dettagliatamente indicate tutte le numerose telefonate (richiamate anche dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata) intercorse tra i sodali, in stretta sequenza temporale, e le operazioni di polizia che hanno portato all'arresto di QO AR nonché al sequestro dello zainetto cedutogli da KU TM contenente 7,915 chilogrammi di eroina, risultanze dalle quali era emerso l'indubbio coinvolgimento nell'importazione della sostanza stupefacente dei coniugi KU, dei fratelli HY, di HY EO, EK HY e KA TI. Lo stesso dicasi, in riferimento al ricorrente e al fratello EO, anche per il capo 16 di imputazione, relativo alla cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di 7 chilogrammi effettuata da HY EO e EK HY a favore dei connazionali US e AL, in relazione alla quale sono indicate nella sentenza del Tribunale tutte le conversazioni intercorse a riguardo tra i due fratelli, e nel corso delle quali EK HY dava le informazioni richieste e impartiva i relativi ordini nonché quelle tra HY EO e gli acquirenti in merito alle serrate trattative a riguardo, concluse con l'invito da parte del EO di recarsi da lui per la consegna (v.pagg.98-101 della sentenza di primo grado). Le doglianze in ordine a quest'ultimo episodio sono del resto generiche e si sviluppano poi sul piano fattuale. Si asserisce, infatti, l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte, pur riportandosi al contenuto delle telefonate (di cui alla sentenza di primo grado) intercorse il giorno dopo della presunta consegna a US, non spiega a che titolo l'HY abbia incontrato comunque AL quando quest'ultimo si sarebbe dovuto invece recare per la consegna da US. In realtà, nonostante che formalmente sia stato invocato il vizio di motivazione, il ricorrente assume in tal modo una reinterpretazione di un dato fattuale (la consegna ad AL e non a US, così come aveva disposto il fratello dall'Albania) del quale la Corte di merito ha già dato compiuta valutazione, evidenziando come sulla base del materiale probatorio, consistente nelle conversazioni telefoniche intercettate, riportate alle pagg.98-101 della sentenza di primo grado, poteva fondatamente e con certezza ritenersi che le trattative intercorse tra i vari soggetti interessati si fossero poi concretizzate con la cessione della sostanza, e ciò, in considerazione sia dell'incontro effettivamente avvenuto tra AL e HY EO alle ore 13,15 del 7 giugno che del tenore delle conversazioni tra gli stessi intercorse, e concernenti non solo il luogo dell'appuntamento, ma anche il luogo dell'"imbosco" della sostanza. Per tale ragione, la Corte d'Appello di Milano ha, infine, ritenuto non condivisibile sul punto la motivazione (invocata dalla difesa a sostegno della propria tesi, anche in questa sede) del giudice dell'udienza preliminare che, giudicando il coimputato con rito abbreviato, ha escluso che in riferimento all'episodio in questione vi fosse la prova certa della consegna della sostanza stupefacente.
In quanto congrua e priva di evidenti vizi logici, la motivazione dei giudici di merito si sottrae a qualsivoglia censura di legittimità. Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass.Sez. 6, sent. n. 17619/2008 Rv. 239724). In sede di legittimità è poi possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr. Cass.Sez. 6, sent. n. 11189/2012 Rv. 252190).
1.5 Per quanto attiene, infine, il quarto e ultimo motivo di doglianza del ricorso dell'avv.Fusco, va osservato che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (cfr. Cass.Sez. 1, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591). Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere EK HY meritevole delle invocate attenuanti per la sua negativa personalità, desunta dal precedente penale, e perché il fatto appariva di notevole gravità. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire. Il motivo è pertanto infondato.
2. I ricorsi presentati in favore di HY IQ e KA NE vanno entrambi rigettati, per la non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che li compongono.
2.1 Il primo motivo del ricorso dell'avv. Mercurelli è del tutto generico - non avendo il ricorrente dedotto alcun motivo per il quale la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l'istanza di rinvio, per concomitante impegno del difensore in processo con imputati detenuti, dal momento che anche il presente procedimento era, ed è tuttora, con imputati detenuti - nonché manifestamente infondato, stante la non censurabilità della decisione della Corte a riguardo.
2.2 Il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. Mercurelli è infondato.
La notificazione all'imputato latitante non può che essere effettuata mediante consegna di copia dell'atto al difensore, in quanto detta forma di notificazione è stabilita in via tassativa, non ammettendo equipollenti di sorta (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 23590/2009 Rv. 244212 Cass. pen. Sez. 1, 21.10.1991 n. 3876 Rv. 188977); quindi correttamente ed ineccepibilmente le notificazioni agli imputati latitanti furono effettuate presso il difensore di fiducia. Peraltro è palese, comunque, come HY IQ e HY NE, nonché gli altri imputati latitanti, abbiano avuto piena conoscenza dell'esistenza anche della sentenza di primo grado e possibilità di esercitare il loro diritto di difesa, proponendo a mezzo dei difensori, dagli stessi nominati di fiducia, il relativo gravame con il quale furono rappresentati anche motivi attinenti al merito (v., in particolare, atto d'appello per HY IQ e HY NE in data 14,7.2010). Nè sono fondate le doglianze in ordine alle ricerche effettuate ai fini dei decreti di latitanza unicamente sul territorio italiano. Occorre premettere che l'aver espletato le ricerche di HY IQ e HY NE, fra l'altro, nel luogo dell'ultima dimora conosciuta non ha dato luogo ad alcuna violazione di legge (v., da ultimo, Cass.Sez. 5, sent. n. 5932/2011 Rv. 252154), e che l'accertata assenza dei ricercati nel territorio dello Stato è di per sè circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza (cfr. Cass. Sez. 1, sent.n.l5410/2010Rv. 246751).
In proposito va ricordato che l'art. 295 c.p.p. non detta, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 165 c.p.p., in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sull'idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza;
e il gip nella fattispecie ha ritenuto le ricerche esaurienti, in quanto effettuate negli unici luoghi noti, non risultando alcuna precisa indicazione di residenza all'estero.
In mancanza di qualsiasi indicazione non soltanto sulla località ove gli imputati si sarebbero potuti recare, ma finanche sulla stessa ipotesi di un rimpatrio degli stessi non era quindi esigibile un'attività di ricerca nello Stato d'origine (Albania). In proposito vale la pena di ricordare che, anche nell'ambito della più rigida procedura dettata in tema di irreperibilità, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso che sussista l'obbligo di disporre apposite ricerche all'estero dell'imputato, qualora non sia noto il suo recapito, e che l'art. 169 c.p.p., comma 4, la cui inosservanza è lamentata dai ricorrenti (inappropriatamente, stante la diversa area di operatività), per la sua applicazione presuppone che dagli atti risulti con certezza che il destinatario della notifica risiede o dimora all'estero: ipotesi non riscontrabile nel caso di specie.
2.3 Il terzo e quarto motivo del ricorso presentato dall'avv. Mercurelli ed il primo motivo del ricorso presentato dall'avv. Cardinali, riguardanti l'inutilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche per nullità dei processi verbali delle operazioni captative, in quanto privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li aveva redatti, e quindi la nullità della sentenza, sono inammissibili per genericità.
In tema di ricorso per cassazione, questa Corte ha affermato (e il Collegio condivide l'assunto) che è onere del ricorrente, che lamenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di Cassazione (v., tra le tante, in riferimento al principio della "autosufficienza del ricorso", Cass. Sez. 1, sent. 6112 del 22/01/2009 Rv. 243225; Sez. 1, sent. n. 13972/2009 Rv. 243138; Sez. 5, sent.n. 37694/2008 Rv. 241300; Sez. 1, sent. n. 16706/2008 Rv. 240123, e da ultimo, in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni, Cass.Sez. 2, sent.n. 19931/2012, Ardizzone + 17). Nei ricorsi in questione, invece, non sono stati indicati con precisione, ne' quali siano i verbali che si assumono inficiati da nullità, ne' la loro collocazione;
ne' tantomeno i verbali in questione sono stati allegati in copia ai ricorsi.
A riguardo, rileva comunque il Collegio che, in tema di verbali, il sistema processuale consente ampiamente di fare riferimento ad una nozione di invalidità modellata in termini di "offensività", da parametrare non già alla circostanza pura e semplice che lo schema legale astratto dell'atto non è perfettamente realizzato, bensì al criterio del conseguimento dello scopo (v. Cass.S.U. n. 10251 del 17.10.2006, Michaeler), che non legittima la lettura rigidamente formalistica sostenuta dalle difese ricorrenti;
e pertanto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v.da ultimo Cass.Sez. 1, sent. n. 21054/2010 Rv. 247573), neppure la mancanza di formale sottoscrizione del verbale produce una nullità assoluta, sempre che la mancanza non imponga di dubitare della provenienza dell'atto da pubblico ufficiale, così incidendo sulla natura del documento e sulla materiale idoneità dello stesso a svolgere la funzione probatoria sua propria.
2.4 Il secondo e il terzo motivo del ricorso dell'avv.Cardinali sono manifestamente infondati.
Per quanto concerne l'esistenza di un'organizzazione dedita al narcotraffico, valgono le stesse considerazioni di cui al punto 1.3. Circa la partecipazione dei ricorrenti all'associazione in questione, il ruolo svolto dagli stessi, e i singoli reati satelliti, rileva il Collegio che nella sentenza di primo grado, previa indicazione di tutti gli elementi di prova, e in particolare di tutte le conversazioni intercettate in riferimento alle singole ipotesi criminose, sono state puntualmente indicate per entrambi gli imputati ruoli e attività. A fronte di un compendio probatorio rilevante, nei motivi d'appello, in maniera del tutto generica, si deduceva che il quadro probatorio non sembrava sufficiente ai fini dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati;
e pertanto - stante l'assoluta genericità dei motivi d'appello in punto responsabilità - non è censurabile per vizio di motivazione la sentenza impugnata, nella quale la Corte, riportandosi al quadro probatorio delineato dal giudice di prime cure, lo ha ritenuto del tutto adeguato, evidenziando poi che, per la sussistenza del reato associativo, non è previsto un periodo minimo e che l'attività degli imputati si è comunque svolta per un arco temporale superiore ai sei mesi.
2.5 Il quarto motivo del ricorso dell'avv. Cardinali è infondato. Premesso quanto rilevato al punto 1.5, rileva il Collegio che la Corte con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici ha negato le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, in assenza di elementi positivi neppure evidenziati dagli imputati (che si erano limitati a dedurre il contributo saltuario e non essenziale delle rispettive condotte), e della gravità dei fatti.
3.1 Il primo motivo del ricorso presentato in favore di MD PH è infondato.
In ordine all'eccepita irritualità dell'acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni, rilevasi che, alla stregua della argomentata e condivisibile giurisprudenza già richiamata dalla Corte territoriale (Cass.Sez. 5, sentn.9633/2002 Rv.221215, e nello stesso senso v. Sez. 6, sent. n. 2732/2008 Rv. 242583) non sussiste inutilizzabilità della trascrizione a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere, da un lato, che il richiamo contenuto nell'art. 268 c.p.p., comma 7 a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva, e, dall'altro, che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutazione che sono alla base della previsione dell'art. 511 c.p.p., comma 3, che consente l'acquisizione e la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito. Va aggiunto, inoltre, che il ricorrente non ha comunque dedotto di avere tempestivamente eccepito la pretesa irritualità in questione nel momento in cui si verificava, con quanto ne consegue - ove anche si volesse ravvisare in essa una nullità a regime intermedio - agli effetti dell'art. 182 cpv. c.p.p.. 3.2 Le doglianze difensive, in punto responsabilità indicate in parte narrativa nei punti da 2 a 7, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero in travisamento della prova, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (v. Cass., Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, rv. 207944; Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930, rv. 203428), e come tali inammissibili. Per quanto concerne l'esistenza di un'organizzazione dedita al narcotraffico, valgono le stesse considerazioni di cui al punto 1.3. Premesso, poi, che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (v. da ultimo, Cass.Sez. 4, sent. n. 43399/2010 Rv. 248947), rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con una motivazione congrua e compiuta, ha negato l'attenuante di cui all'art. 73 c.p.p., comma 5 - in considerazione alla non occasionalità della condotta,
al quantitativo della sostanza stupefacente trasportata, e all'inserimento dell'imputato all'interno di un sodalizio criminoso - e ha illustrato le ragioni della conferma del giudizio di responsabilità dando conto delle emergenze probatorie (e segnatamente delle conversazioni telefoniche relative al ricorrente, e rilevanti sia ai fini della partecipazione all'associazione nel ruolo di custode che per la sussistenza dei singoli episodi di spaccio), evidenziando in particolare, e per quanto riguarda il reato associativo, la completa irrilevanza del fatto che, in relazione al capo 28, la sostanza stupefacente fosse del tipo cocaina, mentre l'associazione trattava in prevalenza sostanza del tipo eroina, "trattandosi di sostanze contigue ne' potendosi ipotizzare un insuperabile contrasto tra la prevalente commercializzazione dell'eroina e l'occasionale acquisto di una partita di cocaina" (v.pag.15 della sentenza impugnata).
4.1 Il primo motivo del ricorso di IO, relativo alla mancata escussione degli ulteriori testi a difesa ex art. 507 c.p.p., è infondato.
L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 4a) relativo all'acquisto e alla cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina. Le trattative a riguardo emergono da una serie di telefonate, in data 19.3.2007, 21.3.2007, 22.3.2007, 31.3.2007, 1.4.2007, 8.4.2007, 9.4.2007, 16.5.2007, che danno contezza dell'avvenuta cessione della sostanza stupefacente e del coinvolgimento nell'affare anche di NF TO, indicato nelle telefonate in questione come il ragazzo calabrese al quale veniva consegnato tutta la sostanza stupefacente perché si occupasse della vendita, e che entro una settimana avrebbe dato una risposta (v.pagg.14-21 della sentenza di primo grado). E proprio in considerazione delle fasi della trattativa, sviluppatesi lungo un apprezzabile arco di tempo, nonché dell'incertezza stessa della data di avvenuta consegna dello stupefacente, di cui si ha contezza solo nella telefonata del 31.3.2007, la Corte territoriale ha ritenuto che la mancata ammissione da parte del Tribunale ex art. 507 c.p.p. degli ulteriori testi, chiesti dall'imputato a conferma dell'alibi per il giorno 22.3.2007, non avesse comportato alcuna lesione dei diritti di difesa.
4.2 Il secondo motivo di gravame contiene invero doglianze difensive generiche ed espresse in fatto, e pertanto non proponibili in questa sede di legittimità. In ordine alla doglianza circa la mancata identificazione e analisi della sostanza oggetto del reato, non sottoposta a sequestro, è sufficiente rammentare che la prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi - come nella fattispecie - da altre risultanze probatorie (cfr. Cass.Sez. 4, sent. n. 48008/2009 Rv. 245738).
Anche il ricorso di IO va pertanto rigettato.
5.1 ZE EN è stato ritenuto responsabile del solo episodio di cui al capo 33a) cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, effettuata da HY AR e KA OR a favore di XH AL, attraverso HI IK e ZE EN, in Milano e Vicenza il 17.8.2006, emergendo, dall'ascolto delle conversazioni intercettate che la persona addetta al trasporto era proprio il ricorrente (v.pagg.103 e 104 della sentenza di primo grado).
Il ricorso di ZE EN va rigettato per la non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.
5.2 Con il primo e terzo motivo il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato violazione di legge penale e processuale penale in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e all'art. 546 c.p.p. (essendo il giudizio di responsabilità fondato unicamente sulle intercettazioni nel corso delle quali viene usato un linguaggio criptico, e non avendo la Corte motivato in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni di HY AR, favorevoli all'imputato e di cui non ha tenuto conto) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede.
La Corte d'Appello, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, ha illustrato le ragioni su cui si fonda il giudizio di responsabilità, evidenziando che il ruolo svolto dall'imputato appare chiaro sia dal tenore delle telefonate, nel corso delle quali viene usato un linguaggio criptico di cui i protagonisti non hanno offerto alcuna plausibile spiegazione, che dalle celle di seguito agganciate dalle telefonate da lui fatte o ricevute, lungo un percorso che si snodava per le vie di Milano fino a Longare. Decisiva poi la circostanza che Besi, su richiesta dell'acquirente circa il numero di telefono del corriere, inviava con un sms proprio il numero di ZE EN, che veniva quindi contattato per ricevere le indicazioni per la consegna (v.pag.17 della sentenza impugnata).
Per quanto riguarda l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, valgono le stesse considerazioni di cui al punto 1.4.
5.3 Il secondo motivo del ricorso di ZE EN è infondato. Il quadro indiziario è stato infatti correttamente sottoposto dalla Corte di merito ad una valutazione globale e unitaria tesa altresì alle interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze probatorie. In ordine alla doglianza circa la mancata identificazione e analisi della sostanza oggetto del reato, vale quanto evidenziato al punto 4.2.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2012