Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2013, n. 45623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45623 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ TO - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1552
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 21201/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da:
TE TE, nato il giorno 29 agosto 1984;
avverso la sentenza 8 marzo 2013 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Mondello che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. TE TE ricorre, a mezzo dei suoi difensori, avverso la sentenza 8 marzo 2013 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza 7 giugno 2012 del Tribunale di Palermo, esclusa l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, ha ridotto la pena ad anni 10 di reclusione ed Euro 43.333
di multa.
2. il Tribunale di Palermo aveva dichiarato TE TE colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 perché, in concorso morale materiale con NZ TO, AL NI, AC GI, SO IP, SO AN e OR TO, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto, illecitamente deteneva e trasportava due panetti contenente un chilo ciascuno di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un principio attivo, rispettivamente, uno dal 66,4% da cui era possibile ricavare 4.437,8 dosi;
l'altro del 66,8% da cui era possibile ricavare 4.457,7 dosi (per complessive 8895,5 dosi). Lo stupefacente era custodito in un involucro di cellophane con all'interno una strato di detersivo in polvere e poi uno di dentifricio, occultato nel vano altoparlante dell'impianto di diffusione musicale dell'autovettura VW Golf tg. CR697LN condotta da IP SO, a sua volta preceduto in funzione di staffetta dal veicolo Fiat Doblò, con targa francese 899CBB06, condotto da AN SO e su cui viaggiava anche TO OR (autovettura sulla quale era peraltro custodita la speciale chiave tipo cricchetto necessaria per svitare le viti del vano altoparlante della Golf).
La cocaina era stata trasportata dai SO e da OR dalla Calabria alla Sicilia, in una residenza privata sita in Ficarazzi contrada Badia, ove si trovavano i Carabinieri allertati da una informazione confidenziale. In tale luogo erano ad attendere i calabresi quattro persone: NZ TO, NI AL, GI AC e TE TE, in possesso dei quali veniva rinvenuta la complessiva somma di Euro 27.050 in contanti, nonché assegni bancari, somma e titoli che dovevano costituire in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione della cocaina illecitamente trasportata: fatto commesso in Palermo il 28.05.11. 3. Il Tribunale ha condannato il TE alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 45.000 di multa, con le pene accessorie, ma ha disposto la restituzione (oltre che del telefono cellulare) della somma di Euro 600 sequestratigli, non ritenendo provata che la stessa fosse destinata al pagamento della cocaina.
4. Nel giudizio di secondo grado, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2 ed ha ridotto la pena ad anni 10 di reclusione ed Euro 43.333 di multa, modificando la sola pena pecuniaria.
5. La gravata sentenza ha spiegato tale decisione osservando che il primo giudice aveva erroneamente considerato più grave l'aggravante dell'ingente quantità, così procedendo agli ulteriori aumenti di pena, nei limiti indicati dall'art. 63 c.p., comma 4 (applicazione del solo aumento stabilito per la circostanza più grave), senza considerare che l'aumento di pena per la recidiva reiterata ed infraquinquennale è maggiore di quello previsto per l'aggravante dell'ingente quantità ("dalla metà ai due terzi") , essendo esso pari a due terzi della pena prevista per il reato base rispetto all'aumento.
Pertanto la Corte di appello, ferma l'entità della pena base, già fissata dal primo giudice in misura pari al minimo edittale (anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa), ha determinato l'aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata (da ritenersi sussistente, essendo indicativa della pericolosità sociale dell'imputato), nella misura fissa indicata dall'art. 99 c.p., comma 4 (aumento di due terzi), con conseguente rideterminazione della pena finale in anni dieci di reclusione ed Euro 43.333 di multa, che non consente di operare l'ulteriore aumento di pena per effetto dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, in quanto ciò determinerebbe un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello riservato dal primo giudice, in violazione del divieto di reformatio in peius.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione stessa in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità concorsuale dell'imputato per il delitto di illecita detenzione e trasporto di sostanza stupefacente.
2. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 73 (contestato nella forma dell'illecita detenzione e trasporto) di sostanza stupefacente, in violazione dei presupposti normativi che attengono all'attribuibilità della fattispecie concreta a titolo concorsuale anche all'odierno ricorrente, nonché in assenza di idoneo supporto probatorio.
3. La responsabilità del TE TE è stata desunta fondamentalmente dalla intercettazione ambientale dei colloqui in carcere tra il AC (originario coimputato per cui si è proceduto nelle forme del rito abbreviato) ed il fratello, dalla quale emergerebbe un riferimento anche all'odierno ricorrente. Si tratta peraltro ad avviso della difesa di una conversazione tra terzi di carattere oggettivamente indiretto ed intrinsecamente ambiguo nel suo contenuto, ed il significato accusatorio ad essa attribuito contrasterebbe con l'ambiguità della conversazione, tenuto conto che nessun comportamento anomalo ha avuto nella circostanza l'imputato, il quale ha giustificato la sua presenza in loco in modo sintonico con il coimputato e spiegando l'impossibilità dell'assunto della gravata sentenza, secondo cui, tra AC e TE, vi era stata preordinazione sulla versione da dare. In tale quadro si sottolinea inoltre: l'irrilevanza dei contatti telefonici 22 maggio 2011 per mancata conoscenza del loro tenore;
l'inconferenza dei due viaggi in Calabria.
4. Il motivo in tutte le sue articolazioni non può essere accolto. Nella vicenda esiste un'ampia, ragionevole e adeguata argomentazione dei giudici di merito i quali, con una doppia conforme pronuncia di responsabilità, hanno analiticamente affermato la colpevolezza dell'imputato, utilizzando e correlando tra loro una pluralità complessa e conforme di dati probatori, tutti convergenti e coerenti rispetto all'assunto accusatorio.
Va infatti precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.
5. Nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.
6. In proposito, i giudici di merito, con argomentazioni non suscettibili di sovrapposizioni valutative, attesa la correttezza e la linearità delle giustificazioni logico-giuridiche proposte, hanno spiegato tra l'altro:
a) che l'incontro tra calabresi e siciliani, nella villa di contrada Badia in Ficarazzi, era l'esito di un programmato trasporto di stupefacente, finalizzato alla cessione al gruppo siciliano;
b) che l'atteggiamento e le condotte delle parti, all'atto dell'arrivo delle vetture, una delle quali celava la droga, era tipico di chi attendeva la conclusione del consistente trasporto illecito;
c) che la presenza di tutte le persone ivi convenute non poteva considerarsi "casuale" ma era funzionale alle ricezione dello stupefacente che era stato ivi trasportato;
d) che in tale quadro di emergenze il AC ed il TE avevano concordato un'unica sovrapponibile versione difensiva, intesa a prospettare un unico resoconto sui loro spostamenti in quel giorno e sulle ragioni della loro presenza nel cortile della villa stessa all'atto dell'arrivo delle due autovetture;
e) che era singolare, e quindi apprezzabile unitamente agli altri elementi di responsabilità, che i contatti telefonici tra AC e TE siano avvenuti in coincidenza con la trasferta calabrese del AC;
f) che non era significativa l'assenza di contatti tra i due per il limitato periodo di cinque giorni;
g) che andavano apprezzati i viaggi compiuti in Calabria dal TE il 7 e l'11 maggio 2011, il primo peraltro negato dal ricorrente.
6. In conclusione, l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonché nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, oppure perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.
7. Con un secondo motivo si lamenta in subordine, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 56 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; erronea qualificazione giuridica del fatto quale delitto consumato piuttosto che delitto tentato, considerata l'assenza di uno scambio della cocaina dai calabresi ai palermitani, e versandosi nella specie in una realtà di un "accordo non definito".
Anche questa doglianza non ha fondamento.
Come rilevato nella sentenza impugnata, la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti, per consolidato orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo: cass. pen. sez. 4, 3950/2012 Rv. 251736), non richiede la materialità della cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore, senza la concreta dazione - consegna del bene.
8. Con un terzo motivo si prospetta, sempre in subordine, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 99 cod. pen.. Manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto aumento per la recidiva. Pur escludendo, per questo verso correttamente, l'aggravante ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 ritenuta dal primo giudice, la sentenza impugnata ha irrogato una pena quasi identica a quella inflitta dal giudice di prime cure.
Ciò ha fatto la Corte di appello determinando l'aumento per la recidiva nella misura dei due terzi, maggiore a quello derivante dall'applicazione (in primo grado) dell'aggravante dell'art. 80, della stessa recidiva e dell'ulteriore aggravante del numero delle persone. Senonché non ha considerato il giudice d'appello che la recidiva contestata (art. 99 c.p., comma 4), seppure obbligatoria nel quantum, è facoltativa nell'an ed esige pertanto specifica ed argomentata decisione.
9. La prima parte della censura del 3^ motivo è fondata nei termini indicati dal difensore.
10. Giova infatti ricordare che nel giudizio di secondo grado, la Corte territoriale aveva escluso l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2 ed aveva ridotto la pena ad anni 10 di reclusione ed Euro 43.333 di multa, modificando la sola pena pecuniaria, osservando che il primo giudice aveva erroneamente considerato più grave l'aggravante dell'ingente quantità, così procedendo agli ulteriori aumenti di pena, nei limiti indicati dall'art. 63 c.p., comma 4 (applicazione del solo aumento stabilito per la circostanza più grave), senza considerare che l'aumento di pena per la recidiva reiterata ed infraquinquennale era maggiore di quello previsto per l'aggravante dell'ingente quantità ("dalla metà ai due terzi"), essendo esso pari a due terzi della pena prevista per il reato base rispetto all'aumento.
Pertanto la Corte di appello, ferma l'entità della pena base, già fissata dal primo giudice in misura pari al minimo edittale (anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa), aveva determinato l'aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata (da ritenersi sussistente, essendo indicativa della pericolosità sociale dell'imputato), nella misura fissa indicata dall'art. 99 c.p., comma 4 (aumento di due terzi), con conseguente rideterminazione della pena finale in anni dieci di reclusione ed Euro 43.333 di multa, che non consente di operare l'ulteriore aumento di pena per effetto dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, in quanto ciò determinerebbe un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello riservato dal primo giudice, in violazione del divieto di reformatio in peius.
11. In realtà, così procedendo, la corte distrettuale ha irrogato una pena non consentita, posto che, sulla scorretta misura dell'aumento praticato non vi è stato gravame dell'accusa, con la conseguenza che la sanzione da infliggere, una volta esclusa l'operatività dell'aumento D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, risultava pari a soli anni 8 di reclusione ed Euro 34 mila di multa, in tali sensi annullata la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva e di quella pecuniaria.
12. Con un quarto motivo si evidenzia sempre in subordine, vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. per manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche, specificamente richieste coi motivi di appello, sono state negate dalla sentenza impugnata unicamente in relazione ai plurimi precedenti penali dell'imputato, che ne denotano ad avviso del giudice di merito la negativa personalità (pag. 13). Senonché in tal modo si sarebbe inammissibilmente duplicata la rilevanza penalistica dell'identico elemento di fatto, costituendo tali precedenti la ragione dell'applicazione della recidiva. Anche sul punto si chiede l'annullamento della sentenza.
Il motivo non ha fondamento.
È noto infatti che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come nella specie i precedenti penali, significativi in termini ostativi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in termini di requisito fattuale per la valorizzazione della recidiva (vds.: Cass. pen. sez. 2, 45206/2007 Rv. 238511, Grasso). In altre parole ritiene la Corte che il principio del cosiddetto ne bis in idem, sostanziale, valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 cod. pen., non possa essere invece invocato per negare che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., possa utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione e affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente.
Opera pertanto legittimamente il giudice che, attraverso il riferimento alla gravità del fatto, tramite il riferimento ai precedenti penali, neghi le predette attenuanti ed eserciti al tempo stesso in senso sfavorevole la facoltà di ritenere o meno la recidiva, applicando l'aumento di pena corrispondente (Cass. pen. sez. 1, 8857/1977 Ud. Rv. 136409 Lippolis). Il quarto motivo va quindi rigettato.
In conclusione, la gravata sentenza va annullata limitatamente alla misura della pena detentiva che ridetermina in anni 8 di reclusione e di quella pecuniaria che ridetermina in Euro 34 mila di multa, con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva che ridetermina in anni 8 di reclusione e di quella pecuniaria che ridetermina in Euro 34 mila di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013