Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 22633
CASS
Sentenza 5 febbraio 2014

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Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 22633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22633
    Data del deposito : 5 febbraio 2014

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