CASS
Sentenza 5 febbraio 2014
Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 22633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22633 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento