Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2013, n. 18837
CASS
Sentenza 5 novembre 2013

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In tema di esame dibattimentale di imputato di reato connesso o probatoriamente collegato che abbia già assunto la veste di testimone assistito ex art. 197 bis, comma secondo, cod. proc. pen., al teste non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen.

Le dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale dall'imputato di reato "collegato" sulla altrui responsabilità sono utilizzabili anche se non precedute dall'avviso di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, prevista dall'art. 64, comma terzo bis, cod. proc. pen., si riferisce al solo "interrogatorio", e non è richiamata, direttamente o indirettamente, dagli artt. 197 bis e 210 cod. proc. pen.

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritiene sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo è contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi è provata a carico di un solo appartenente.

In materia di reato associativo, una chiamata in correità soggettivamente ed intrinsecamente attendibile per uno specifico reato-fine preclude, ove non confermata da altri elementi di prova, l'affermazione di responsabilità penale per quello specifico fatto, ma può essere utilizzata, se adeguatamente corroborata, ai fini dell'accertamento della partecipazione al reato associativo.

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  • 1Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatorio
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  • 2Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agli
    Jacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2013, n. 18837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18837
Data del deposito : 5 novembre 2013

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