Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2010, n. 29263
CASS
Sentenza 8 luglio 2010

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Il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2010, n. 29263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29263
    Data del deposito : 8 luglio 2010

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