Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
Il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2010, n. 29263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29263 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 08/07/2010
Dott. MILO LA - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1452
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19031/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA PA, n. a Piacenza il 27.4.1978, CONTE OV, n. a Napoli il 19.9.1959;
avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna, emessa in data 12.12.2007;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;
- udita la requisitoria del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di VA ed il rigetto del ricorso di NT;
Udito l'avv. MALINCONICO L..
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Piacenza, in data 20.11.2003 dichiarò gli imputati in epigrafe indicati responsabili di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, precisamente, OV NT per avere venduto in più occasioni cocaina a VA VA, GO ZI e IG LI nel marzo 1996 (capo A
dell'imputazione); PA VA per avere ceduto a BE LA 20 compresse di LSD (capo I), per detenzione lecita e cessione a terzi di cocaina (capo L), per avere offerto 40 pastiglie di ecstasy e mezzo grammo di cocaina a IM RO e compresse di Plegine a soggetti non identificati.
2. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la responsabilità degli imputati, riducendo a quattro anni e sei mesi di reclusione e 20.000 Euro di multa la pena inflitta al NT e confermando la pena inflitta dal Tribunale alla VA (un anno e quattro mesi di reclusione e 2.300 Euro di multa).
3. Contro la sentenza ricorrono gli imputati con separati ricorsi.
4. Il NT deduce, ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) violazione dell'art. 192, comma 3 e vizio di motivazione. Censura la motivazione di "insufficienza" e qualifica come "generiche" le dichiarazioni rese dall'acquirente Molinari, caratterizzate da una serie di "non ricordo".
4.1. Il ricorso è inammissibile per mancata osservanza dei termini d'impugnazione.
La sentenza fu pronunciata dalla Corte d'appello, alla presenza dell'imputato, il 12 dicembre e fu depositata nel termine di 45 gg. stabilito ex art. 544 c.p.p., comma 3. Il termine per impugnare, decorrente dal 26 gennaio, scadeva il 25 febbraio, mentre il ricorso è stato depositato il successivo 10 marzo.
In ogni caso, trattasi di ricorso in gran parte generico e manifestamente infondato nella parte in cui censura la valutazione delle dichiarazioni del Molinari, operata dalla Corte territoriale con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
5. PA VA deduce vizio di motivazione della sentenza e travisamento del fatto "in ordine alle specifiche doglianza formulate ... con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività", con riferimento alla mancanza di prova di prova che l'imputata detenesse le pasticche di LSD, fornite invece da LI alla AP (capo I) ed alla mancanza di prova di cessione della droga a terzi (capo L).
A tal fine la ricorrente osserva, per il capo I, che "bastava leggere l'esame dello BE a pag. 71 della sua deposizione" e, per il capo L, che "bastava leggere le telefonate descritte in appello". Il ricorso è inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) per mancata osservanza della disposizione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e) c.p.p., il quale prescrive che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono enunciati "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta".
Da tal esigenza di specificità deriva per il ricorrente che deduca vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'onere di illustrare adeguatamente le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle affermate censure rivolte alla valutandone degli elementi probatori operata dai giudici di merito, così da rendere il ricorso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, non potendo il ricorso esaurirsi nell'invito alla Corte di cassazione alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è precluso al giudice di legittimità.
4. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010